TAR Roma, sez. 3T, ordinanza cautelare 2019-12-09, n. 201908062

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3T, ordinanza cautelare 2019-12-09, n. 201908062
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201908062
Data del deposito : 9 dicembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/12/2019

N. 13564/2019 REG.RIC.

N. 08062/2019 REG.PROV.CAU.

N. 13564/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 13564 del 2019, proposto da


S S, rappresentato e difeso dagli avvocati B R, E V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento di rigetto del visto di ingresso per lavoro stagionale comunicato dall’Ambasciata d’Italia a New Delhi il 22 agosto 2019 n. 714 del 7/8/2019.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2019 il dott. L D G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato, ad un primo sommario esame proprio della fase cautelare, che:

- il ricorrente, alla scadenza del precedente visto per lavoro stagionale, ha attivato la procedura di cui alla L. 109/2012 di regolarizzazione del suo soggiorno in Italia (domanda del 4.9.2013 in atti);

- alla luce delle censure proposte, l’amministrazione non ha addotto elementi idonei a sostenere la motivazione esposta nel diniego (non risultando dunque contestata, sotto tale profilo, la regolarità della permanenza in Italia);

- la circostanza dell’attuale residenza del sig. Singh in Punjab, di cui l’amministrazione riferisce nella relazione in atti (prot. 1667 del 27.11.2019;
v. anche dichiarazione 15.6.2019), non appare significativa ai fini del rilascio del visto, tenuto peraltro conto che il ricorrente ha fatto volontariamente rientro nel paese di origine.

Ritenuto dunque che la valutazione del rischio migratorio non pare correttamente motivata e che sussistono i presupposti di cui al citato articolo 55 per la concessione della tutela cautelare.

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