TAR Roma, sez. I, sentenza breve 2021-03-02, n. 202102530
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 02/03/2021
N. 02530/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01253/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1253 del 2021, proposto da
Associazione Politico Culturale Movimento Italia Sovrana, Associacao Solidaria, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati S C e A A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, Ministero dell'Istruzione, Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 15 gennaio 2021 ed entrato in vigore in data 16 gennaio 2021 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale nella medesima data ed entrato in vigore il 4 dicembre 2020, entrambi recanti la dicitura “ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 19” e per le ragioni sottoesposte per l'effetto tutti i decreti del Presidenti del Consiglio dei Ministri emanati dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 titolato “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti di agenti virali trasmissibili” (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.26 del 1 febbraio 2021).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Salute, del Ministero dell'Istruzione e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2021 la dott.ssa Francesca Petrucciani in collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 4 del d.l. 28/2020, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della l. 25 giugno 2020, n. 70, cui rinvia l’art. 25 d.l. 137/2020;
Considerato che, con il ricorso in epigrafe, sono stati impugnati il d.P.C.M. del 14 gennaio 2021 e il d.P.C.M. del 3.12.2020, recanti “Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale”;
Rilevato preliminarmente che sussistono le condizioni per la possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata e che l’art. 25, comma 2, d.l. n. 137/2020 consente di provvedere a definire il giudizio in tale modalità, omesso ogni avviso;
Considerato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
Rilevato, al riguardo:
che la legittimazione ad agire deve essere collegata ad una posizione sostanziale, individuando un interesse sufficientemente differenziato e qualificato, di tensione verso un bene della vita, abbia essa la consistenza di diritto soggettivo ovvero di interesse legittimo, e presuppone la titolarità di tale qualificata posizione sostanziale;
che, secondo i principi affermati dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (decisione n. 9 del 2 novembre 2015) la legittimazione ad agire delle associazioni rappresentative di interessi collettivi -ma il ragionamento è comune, in parte qua, agli interessi diffusi- presuppone la attinenza della questione dibattuta al perimetro delle finalità statutarie dell'associazione, e che gli effetti del provvedimento impugnato incidano sullo scopo istituzionale dell'ente collettivo, e non solo sulla mera sommatoria degli interessi imputabili ai singoli associati (T.A.R. Lazio, Roma , sez. I , 12/11/2019, n. 12975;Cons. Stato, sez. IV, 16/11/2011, n. 6050), oltre al radicamento della associazione nell'area territoriale ove il provvedimento impugnato dispiega la propria efficacia, ad una adeguata rappresentatività dell’ente e alla comunanza dell'interesse azionato (di cui si invoca tutela) a tutti gli associati, sì da escludere che "vengano tutelate le posizioni soggettive solo di una parte degli stessi";
Considerato che, nella fattispecie in esame, le associazioni ricorrenti non hanno in alcun modo individuato la tipologia di interesse diffuso di cui possono dirsi portatrici, specificando le finalità e gli scopi statutariamente contemplati, nonché l’attività in concreto espletata;che nemmeno è stato specificato in che modo i provvedimenti impugnati andrebbero a ledere non l’interesse facente capo ai singoli associati, ma la posizione soggettiva di cui le associazioni si fanno rappresentanti, e che trovano in esse momento di concentrazione e tutela;
Rilevato che difetta, altresì, l’individuazione delle specifiche disposizioni del d.P.C.M. che pregiudicherebbero gli interessi di cui le associazioni ricorrenti si fanno portatrici, in quanto il gravame si incentra sull’intero provvedimento, che contiene varie misure volte a contenere, nel contesto emergenziale in atto, il contagio da