TAR Bologna, sez. II, decreto decisorio 2023-02-15, n. 202300020

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bologna, sez. II, decreto decisorio 2023-02-15, n. 202300020
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
Numero : 202300020
Data del deposito : 15 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/02/2023

N. 00329/2018 REG.RIC.

N. 00020/2023 REG.PROV.PRES.

N. 00329/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Seconda)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 329 del 2018, proposto da
Ge.Bo. di Bontà F e C. S.n.c., Lifra di Poggioli Lisetta e C. S.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato A M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Rimini, piazza Tre Martiri n. 38;

contro

Comune di Rimini, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato M A F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

-del diniego n. 57452 protocollo n. 0066074/2018 del 06/03/2018 a firma del Dirigente dello Sportello Unico Edilizia residenziale e produttiva – Ufficio Condono del Comune di Rimini notificato a mezzo pec in data 06/03/2018 ad oggetto: “provvedimento di diniego al rilascio di concessione in sanatoria relativamente all'istanza di condono ex L. 724/94 Reg. n. 42143, presentata da Bontà F per opere abusive al pubblico esercizio, denominato «Contrada», sito in Rimini, località Miramare, Viale Regina Margherita n. 203/A, distinto al Catasto Fabbricati al Foglio 124, Mappale 397, Subaltreni 14-16. Fascicolo Amministrativo Reg. n. 6092.”, avente ad oggetto opere di ristrutturazione all'esistente ristorante.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli artt. 35, comma 2, lett. a), e 85, co. 1, cod. proc. amm.;

Considerato che con ordinanza collegiale n. 761/2022 si è dato atto dell’interruzione del processo;

Rilevato che il giudizio sia estinto per inattività delle parti, in quanto non riassunto nei termini di legge, di cui all’art. 80, commi 2 e 3, c.p.a.;

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