TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2023-07-12, n. 202300612
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Testo completo
Pubblicato il 12/07/2023
N. 00612/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00410/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 410 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Lupis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Ministero della Difesa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito n. 15;
U.T.G.- Prefettura di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia ,
- del provvedimento Prot. n. 29613 del 16.03.2020, mai notificato e comunicato a mezzo pec in data 28.05.2020, con nota di trasmissione prot. n. 54638 del 28.05.2020, a firma del Prefetto di Reggio Calabria, a mezzo del quale è stata resa informazione interdittiva, ex artt. 90 e ss. del D.lgs. n. 159/2011, nei confronti della -OMISSIS-;
- del presupposto verbale del Gruppo Provinciale Interforze del 26.09.2019, il cui contenuto è sconosciuto in quanto non allegato, menzionato nel corpo della informazione interdittiva resa a carico della -OMISSIS-;
- delle note informative rese dalle Forze dell’Ordine poste a sostegno dell’informazione interdittiva impugnata;
- per quanto di ragione, delle informazioni interdittive antimafia n. 0126462 del 06.12.2016 e n. 0149350 del 12.12.2017 rese dalla Prefettura di Reggio Calabria nei confronti della -OMISSIS-;
- del rifiuto all’ostensione integrale degli atti richiamati, espresso con nota n. 54638 del 28.05.2020, il cui accesso era stato richiesto con nota del 16.03.2020;
- di ogni atto presupposto, connesso, antecedente, conseguente, susseguente/o consequenziale comunque ostativo all’accoglimento del presente ricorso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 giugno 2023 il dott. Andrea De Col e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Oggetto del presente giudizio è l’informativa di tipo interdittivo emessa in data 16.03.2020 dalla Prefettura di Reggio Calabria nei confronti della -OMISSIS-. corrente in Siderno, operativa nel settore dell’edilizia pubblica e privata e di cui amministratrice e socia unica è la sig.ra -OMISSIS-.
2. L’interdittiva, originata da una serie di richieste inoltrate da diverse Pubbliche Amministrazioni ai sensi degli artt. 91 e 100 D.lgs. n. 159 del 2011, poggia su un complesso ed articolato quadro indiziario che attesterebbe, secondo l’organo prefettizio, il rischio di permeabilità della società ricorrente all’ingerenza della criminalità organizzata, nonostante la titolare sia una persona incensurata e senza carichi pendenti.
3. Nel dettaglio, l’interdittiva si impernia:
- sulle cointeressenze economiche degli appartenenti alla famiglia “-OMISSIS---OMISSIS-” distribuite in tre società, a loro volta destinatarie di distinte misure interdittive e governate dalla stessa regìa familiare: a) la -OMISSIS- (interdetta in data 06.12.2016 e di cui la sig.ra -OMISSIS- è pure socia ed amministratrice unica); b) l’impresa individuale (interdetta in data 18.12.2017) di -OMISSIS-, già socio di -OMISSIS- e marito della titolare della società ricorrente e c) la -OMISSIS-. destinataria di certificazione antimafia a contenuto interdittivo il 10.11.2015 e di cui -OMISSIS-, suocero della sig.ra -OMISSIS-, era socio assieme al figlio -OMISSIS-;
- sul coinvolgimento di -OMISSIS- in plurime operazioni di polizia (“-OMISSIS-” nel 2010, “-OMISSIS-” nel 2017 in cui egli veniva tratto in arresto per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso) e nel procedimento penale denominato “-OMISSIS-”, ove veniva definito l’imprenditore di riferimento del clan dei “-OMISSIS-”, notoriamente attivo nel territorio del Comune di Siderno e, come tale, condannato alla pena di anni tre di reclusione eseguita a seguito di ordine di carcerazione spiccato nel 2019 (nello stesso procedimento penale il figlio -OMISSIS- veniva assolto dal reato di cui all’art. 353 c.p. “perché il fatto non sussiste”);
- sui tempi “sospetti” di costituzione della -OMISSIS- (22.12.2016), avvenuta in epoca immediatamente successiva all’emissione dell’informazione interdittiva nei confronti della società -OMISSIS-, “controllata” da -OMISSIS-, nonché sull’identità di settore commerciale (appalti) e di contesto territoriale (comune di Siderno), accomunante tutte e quattro le società in rassegna (-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-).
Il descritto “mosaico” indiziario, unitariamente vagliato nel complesso degli elementi che lo compongono, sarebbe secondo la Prefettura di Reggio Calabria fortemente indicativo di un condizionamento delle attività della società ricorrente agli interessi della criminalità organizzata, inquadrabile nelle fattispecie di cui agli artt. 84 commi 3 e 4 e 91 D.lgs. n. 159/2011.
4. Per l’annullamento dell’interdittiva ha agito in giudizio la società ricorrente, lamentandone l’illegittimità con sette motivi di doglianza:
4.1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 22, 24, 25 L. n. 241 del 1990, in combinato disposto con l’art. 15, d.P.R. n. 3 del 1957, così come modificato dall’art. 28, L. n. 241 del 1990 e con l’art. 97 Cost.; eccesso di potere per difetto di istruttoria, omessa ed insufficiente motivazione, travisamento dei fatti, sviamento, illogicità manifesta, “malgoverno ”.
Con il primo motivo di doglianza, la ricorrente lamenta la violazione del diritto di difesa che sarebbe stato conculcato dall’Amministrazione intimata con il diniego di accesso integrale agli atti istruttori opposto con nota del 28.05.2020.
4.2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 7, L. n. 241 del 90, in combinato disposto con l’art. 6, par. 3, del trattato sull’unione europea, eccesso di potere per difetto di istruttoria e“malgoverno ”.
Con il secondo motivo di doglianza, la ricorrente lamenta la violazione dell’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento amministrativo preordinato all’emissione dell’interdittiva.
4.3. Nullità ex art. 21 septies, L. n. 241 del 1990, in relazione alla violazione e falsa applicazione dell’art. 3, L. n. 241 del 1990, eccesso di potere per difetto di istruttoria, omessa ed insufficiente motivazione, travisamento dei fatti, sviamento, illogicità manifesta, “malgoverno ”.
Con il terzo motivo di doglianza, la ricorrente lamenta la nullità del provvedimento impugnato in quanto motivato per relationem attraverso il rinvio alle note informative delle Forze dell’Ordine menzionate nelle premesse, le quali, però, non sarebbero state allegate all’interdittiva.
4.4. Violazione e falsa applicazione dell’art. 85 d. Lgs n. 159 del 2011, in combinato disposto con l’art. 3 L. n. 241 del 1990, eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, erroneità dei presupposti, illogicità, sviamento, “malgoverno ”.
Con il quarto motivo di doglianza, la ricorrente lamenta la violazione delle norme citate in rubrica, avendo la Prefettura esteso illegittimamente le verifiche antimafia anche a familiari non conviventi della sig.ra -OMISSIS-.
4.5. Violazione e falsa applicazione degli artt. 84 e ss. d. Lgs n. 159 del 2011, in combinato disposto con l’art. 3 L. n. 241 del 1990, eccesso di potere per contraddittorietà, erroneità dei presupposti, travisamento dei fatti, illogicità, irragionevolezza, sviamento e “malgoverno ”.