TAR Palermo, sez. III, sentenza 2023-06-21, n. 202302072
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Testo completo
Pubblicato il 21/06/2023
N. 02072/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01500/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1500 del 2021, proposto da
Novi Familia Società Cooperativa Sociale A R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro Scire', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Palermo, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato R C F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'esecuzione del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n°1254/2021, reso addì 18/3/2021 dal Tribunale di Palermo nel procedimento portante R.G.3876/21, reso provvisoriamente esecutivo, notificato in forma esecutiva in data 1/04/2021 e dichiarato definitivamente esecutivo con decreto di esecutorietà n.cronol. 364 del 12/08/2021
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Palermo;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2023 il dott. G P Di N e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso iscritto al n. 1500 dell’anno 2021, la parte ricorrente chiedeva l’ottemperanza al titolo indicato in epigrafe.
Il Comune di Palermo si costituiva in giudizio.
All’udienza camerale del 21.02.2022, con ordinanza collegiale n. 701/2022, il giudizio veniva sospeso, atteso che il Comune di Palermo aveva avviato la procedura di riequilibrio, ai sensi dell’art. 243 bis del d. lgs. n. 267/2000, con l’approvazione della deliberazione consiliare n. 343 del 16 settembre 2021.
Con ordinanza presidenziale istruttoria n. 328/2023 si chiedeva alle parti se la causa di sospensione fosse cessata.
All’udienza camerale del 20 giugno 2023, il ricorso è stato assunto in decisione.
DIRITTO
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Infatti, in memoria depositata in data 2.03.2023, la parte ricorrente dichiarava di essere stata pagata integralmente, allegando documentazione, e chiedeva la condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento delle spese processuali, in forza del principio della soccombenza virtuale, atteso che il pagamento era avvenuto dopo la proposizione del ricorso.
Le spese seguono il principio della soccombenza virtuale, e si liquidano come in dispositivo, in misura che tiene conto del fatto che l’Amministrazione, ancorché tardivamente, ha adempiuto.