TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2014-07-11, n. 201400599

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2014-07-11, n. 201400599
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 201400599
Data del deposito : 11 luglio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00245/2012 REG.RIC.

N. 00599/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00245/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SNTENZA

sul ricorso numero di registro generale 245 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Adiconsum Sardegna, rappresentata e difesa dagli avv. M G P, P F, R C, con domicilio eletto presso quest’ultimo avvocato in Cagliari, via Tuveri n. 84;
Comitato Spontaneo S'Arrieddu per Narbolia, E P, I M, G P, I P, P S M, A S, D Z, S C, P P, rappresentati e difesi dagli avv. P F, M G P, R C con domicilio eletto presso quest’ultimo avvocato in Cagliari, via Tuveri n. 84;

contro

Comune di Narbolia, rappresentato e difeso dall'avv. S G, con domicilio eletto presso F P in Cagliari, via Riva Villasanta, 233;
Arpas;

Regione Sardegna, rappresentata e difesa dagli avv. G P, R M, con domicilio eletto presso Parisi Giovanni Ufficio Legale Regione Sarda in Cagliari, viale Trento, n. 69;

nei confronti di

Enervitabio Santa Reparata Società Agricola S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Gian Comita Ragnedda, Maurizio Zoppolato, con domicilio eletto presso Debora Urru in Cagliari, via Farina n. 44;
Impresa Agricola Enervitabio di P M;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:
Associazione Italia Nostra Onlus, rappresentata e difesa dall'avv. R C, con domicilio eletto presso R C in Cagliari, via Tuveri n. 84;

ad opponendum:
Enerpoint S.p.a., rappresentata e difesa dall'avv. Matilde Mura, con domicilio eletto presso Matilde Mura in Cagliari, via Ancona n. 3;
Damiano Aresu, Alberto Cocco, Gabriele Tola, Carlo Puggioni, Andrea Trogu, Alessandro Ortu, Salvatore Piredda, Giuseppe Orro, Gianluigi Deidda, Giordano Putzolu, Antonio Angelo Podda, Salvatore Tola, Andrea Puggioni, Paolo Tola, Salvatore Puggioni, Giovanni Fenu, Luigi Camedda, Ignazio Pischedda, Simone Marco Putzolu, Stefano Deidda, Paolo Giuseppe Uselli, Mauro Fiori, Martino Bellu, Daniele Scanu, rappresentati e difesi dall'avv. Maurizio Zoppolato, con domicilio eletto presso Debora Urru in Cagliari, via Farina n. 44;

per l'annullamento

- della determinazione della Conferenza di Servizi adottata al termine della seduta n. 2, del 6.5.09, in ordine alle 3 DUUAP presentate dall’Impresa Agricola EnerVitaBio di P M rispettivamente il 4.11.08 (prot. 6166 e 6167) e il 19.1.09 (prot. 0343);

- dell’atto unico ufficiale n. 1, dell’ 11.11.09, prot. 6663 adottato dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico e SUAP del Comune di Narbolia con il quale l’impresa EnerVitaBio è stata autorizzata a realizzare “un impianto serricolo con coperture fotovoltaiche destinato a colture protette” di cui ai progetti presentati il 4.11.08 e il 19.1.09;

- della determinazione della Conferenza di Servizi n. 6, del 13.7.10, con la quale il Responsabile SUAP del Comune di Narbolia ha approvato “gli interventi proposti per la realizzazione di:

1. linea 15 kV in cavo sotterraneo e cabina di alimentazione impianto fotovoltaico denominato Enervitabio Orzaoniga 1, in località Orzaoniga del Comune di Narbolia (prot. 2331, del 20.4.2010);

2. Linea 15 kV in cavo sotterraneo e cabina di alimentazione impianto fotovoltaico denominato Enervitabio Orzaoniga 2 in località Orzaoniga del Comune di Narbolia (prot. 2330 del 20.4.2010), 3. Linea 15 kV in cavo sotterraneo e cabina di alimentazione impianto fotovoltaico denominato Enervitabio S’Arrieddu in località S’Arrieddu del Comune di Narbolia (prot. 2332 del 20.4.2010)”;

- dell’atto unico ufficiale n. 3, del 18.11.10, prot. 7066 con il quale il Responsabile del Servizio Settore Area Tecnica e Vigilanza del Comune di Narbolia ha autorizzato il sig. P M, legale rappresentante della società EnerVitaBio Santa Reparata soc. agricola a r.l. a realizzare i seguenti interventi: “linea 15 kV in cavo sotterraneo e cabina di alimentazione impianto fotovoltaico denominato Enervitabio Orzaoniga 1 in località Orzaoniga del Comune di Narbolia (prot. 2331 del 20.4.10);
linea 15 kV in cavo sotterraneo e sotterraneo e cabina di alimentazione impianto fotovoltaico denominato Enervitabio Orzaoniga 2 in località Orzaoniga del Comune di Narbolia (prot. 2330 del 20.4.10), linea 15 kV in cavo sotterraneo e sotterraneo e cabina di alimentazione impianto fotovoltaico denominato Enervitabio S’Arrieddu in località S’Arrieddu del Comune di Narbolia (prot. 2332 del 20.4.10)”;

- della determinazione della Conferenza di Servizi n. 1, del 12.1.12, con la quale sono stati approvati “gli interventi proposti per la realizzazione di opere di miglioramento fondiario in ampliamento agricolo e variante non sostanziale al progetto presentato con DUUAP n. 6166 del 4.11.08 e approvato con determina del 6.5.09, provvedimento Unico n. 1 dell’ 11.11.09, Orzaoniga 1, Orzaoniga 2 – S’Arrieddu - Variante”, di cui alle DUAAP prot. n. 9475,9476 e 9477 del 15.12.11;

- della determinazione del Responsabile del Servizio Area Tecnica del Comune di Narbolia n. 4, del 12.1.12, con la quale, viste le risultanze della Conferenza di Servizi del 12.1.12, è stato deciso di “concludere favorevolmente il procedimento di DUAAP prot. 9475, 9476 e 9477, del 15.12.11 presentata dal sig. P M […] in qualità di rappresentante legale di Enervitabio Santa Reparata soc. agr. S.r.l.”.

- di qualunque altro atto connesso, presupposto, consequenziale e/o inerente.

e con i motivi aggiunti depositati l'8.2.2013:

degli atti già impugnati con il ricorso principale

- della determinazione del direttore ad interim del servizio strutture dell’assessorato dell’agricoltura e riforma agro pastorale n. 21493/800 del 9.11.2012 con la quale è stato disposto di convalidare il provvedimento n. 1 dell’11 novembre 2009 con il quale il SUAP del Comune di Narbolia aveva autorizzato la realizzazione delle opere di cui al progetto come descritte negli elaborati progettuali allegati alla dichiarazione autocertificativa presentata in data 4.11.2008 e 19.01.2009 dalla Enervitabio al SUAP del Comune di Narbolia;

- del presupposto decreto dell’assessore all’agricoltura n. 1163/75 del 27.7.2012.

-di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Narbolia e di Enervitabio Santa Reparata Società Agricola S.r.l. e della Regione Sardegna;

viste le memorie difensive;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2013 il dott. G R e uditi gli avvocati come specificato nel verbale.

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Espongono i ricorrenti che con tre diverse DUAAP presentate al Comune di Narbolia, rispettivamente il 4.11.2008 (prot. 6166 e 6167) e il 19.01.09 (prot. 343) il sig. P M, titolare della impresa individuale Enervitabio, ha dichiarato di voler avviare tre nuove attività, tutte aventi ad oggetto la “coltivazione di ortaggi piante e fiori in colture protette”.

Per ogni area interessata, Enervitabio ha presentato un progetto di miglioramento fondiario che prevede la costruzione di un complesso serricolo ad uso agricolo per la coltivazione protetta di piante di Aloe e altre colture floreali e orticole.

Con tre successive DUAAP presentate il 20.4.2010 il sig. P M, questa volta come legale rappresentante della società Enervitabio Santa Reparata Soc. Agricola s.r.l., ha chiesto al Comune di Narbolia di poter realizzare tre diverse linee di cavidotti sotterranei e le relative cabine di alimentazione dell’impianto fotovoltaico già autorizzato con l’atto unico dell’11 novembre 2009.

Anche questi tre interventi sono stati autorizzati dal Comune di Narbolia all’esito della conferenza di servizi e per il tramite del SUAP con l’atto n. 3 del 18.11.2010.

Successivamente, la società agricola Enervitabio presentava altre tre DUAAP chiedendo al Comune di Narbolia di realizzare opere di miglioramento fondiario in ampliamento agricolo e variante non sostanziale al progetto presentato con DUAAP prot. 6166 del 4.11.2008 n. 6167 e 4.11.08 e prot. 343 del 19.1.09 già autorizzato dal Comune che, anche in questo caso e sempre a seguito di Conferenza di servizi indetta dal SUAP, ha autorizzato l’intervento.

Con determina n. 4 del 12.1.2012 il responsabile del servizio area tecnica e vigilanza ha deciso di concludere favorevolmente il procedimento avviato con le DUAPP prot. 9475, 9476 e 9477 del 15.12.2011 relative all’ampliamento e al miglioramento degli impianti fotovoltaici già autorizzati.

Sulla base di tutti i citati titoli venivano avviati i lavori finalizzati al posizionamento delle serre fotovoltaiche.

Con istanza del 7.3.2012 il Comitato S’Ariueddu, Italia Nostra e Adiconsum Sardegna hanno chiesto al Comune di Narbolia il ritiro delle autorizzazioni rilasciate.

A tale richiesta il Comune ha ritenuto di non rispondere.

I ricorrenti hanno quindi impugnato tutti gli atti specificati in epigrafe deducendo le seguenti articolate censure di seguito sintetizzabili:

1) incompetenza, violazione e falsa applicazione art. 12 d.lgs. 387 del 2003 e art. 6 L.R. 3/09;

2) violazione e falsa applicazione degli artt. 12 d.lgs. 387 del 2003, art. 6 L.R. 3/09 e della L.R. 3/08, eccesso di potere per sviamento e falsità dei presupposti;

3) violazione e falsa applicazione art. 12 d.lgs. 387 del 2003, eccesso di potere per illogicità manifesta, violazione e falsa applicazione del principio di buon andamento del procedimento amministrativo, carenza e frammentarietà dell’istruttoria;

4) violazione e falsa applicazione art. 12 d.lgs. 387 del 2003, art. 6 L.R. 3/09 e art. 14 e ss. L. 241/09, violazione del giusto procedimento, carenza di istruttoria;

5) violazione e falsa applicazione dell’art. 2135 c.c. e dell’art. 1 d.lgs. 99/04 come modificato dal d.lgs. 101/05, nonché dell’art. 2 comma 2 del d.lgs. 79/99, violazione e falsa applicazione art. 1 comma 423 L. 266/05, falsa rappresentazione della realtà, errore di fatto e nei presupposti, difetto d’istruttoria.

Concludevano per l’accoglimento del ricorso con conseguente annullamento degli atti impugnati previa concessione di idonea misura cautelare.

Si costituiva la società Enervitabio Santa Reparata chiedendo il rigetto del ricorso.

Si costituiva altresì il Comune di Narbolia chiedendo il rigetto del ricorso.

Enerpoint s.p.a depositava atto di intervento ad opponendum.

Il 4 maggio 2012 il Comune di Narbolia depositava memoria difensiva.

Il 5 maggio 2012 Enerpoint depositava memoria difensiva.

Alla camera di consiglio del 9 maggio 2012 la domanda cautelare veniva rigettata.

Il 3 agosto 2012 depositava atto di intervento ad adiuvandum Italia Nostra.

Il 26 ottobre 2012 la società Enervitabio depositava memoria difensiva.

Il 27 ottobre 2012 i ricorrenti e Italia Nostra depositavano memoria difensiva.

Il 31 ottobre 2013 il Comune di Narbolia depositava memoria difensiva.

Il 7 novembre 2012 i ricorrenti depositavano memoria difensiva.

Altra memoria depositava Enervitabio in data 7 novembre 2012 e nella stessa data provvedeva anche il Comune di Narbolia.

Memoria di replica depositava Enerpoint s.p.a il 7 novembre 2012.

L’8 febbraio 2013 i ricorrenti depositavano ricorso per motivi aggiunti per l’annullamento:

- degli atti già impugnati con il ricorso principale;

- della determinazione del direttore ad interim del servizio strutture dell’assessorato dell’agricoltura e riforma agro pastorale n. 21493/800 del 9.11.2012 con la quale è stato disposto di convalidare il provvedimento n. 1 dell’11 novembre 2009 con il quale il SUAP del Comune di Narbolia aveva autorizzato la realizzazione delle opere di cui al progetto come descritte negli elaborati progettuali allegati alla dichiarazione autocertificativa presentata in data 4.11.2008 e 19.01.2009 dalla Enervitabio al SUAP del Comune di Narbolia;

- del presupposto decreto dell’assessore all’agricoltura n. 1163/75 del 27.7.2012.

Si costituiva la Regione autonoma della Sardegna chiedendo il rigetto del ricorso.

Questi i motivi dedotti avverso i nuovi atti impugnati:

1) incompetenza, violazione e falsa applicazione art. 12 d.lgs. 387 del 2003 e art. 6 L.R. 3/2009;

2) violazione e falsa applicazione degli artt. 12 d.lgs. 387 del 2003, art. 6 L.R. 3/09 e L.R. 3/08, eccesso di potere per sviamento e falsità dei presupposti;

3) violazione e falsa applicazione art. 12 d.lgs. 387 del 2003, eccesso di potere per illogicità manifesta, violazione e falsa applicazione del principio di buon andamento del procedimento amministrativo, carenza e frammentarietà dell’istruttoria;

4) violazione e falsa applicazione art. 12 d.lgs. 387 del 2003, art. 6 L.R. 3/09 e art. 14 e ss. L. 241 del 1990, violazione del giusto procedimento, carenza d’istruttoria;

5) violazione e falsa applicazione dell’art. 2135 c.c. e dell’art. 1 d.lgs. 99/04, come modificato dal d.lgs. 101/05, nonché dell’art. 2 comma 2 d.lgs. 79/99, violazione e falsa applicazione art. 1 comma 423 L. 266/05, falsa rappresentazione della realtà, errore di fatto e nei presupposti, difetto d’istruttoria;

6) violazione e falsa applicazione art. 21 nonies L. 241 del 1990, errore nei presupposti;

7) violazione e falsa applicazione art. 7 e 21 nonies L. 241 del 1990, omessa comunicazione di avvio del procedimento di convalida e violazione del principio del giusto procedimento, violazione e falsa applicazione art. 18 L. 241 del 1990;

8) violazione e falsa applicazione art. 21 nonies L. 241 del 1990, carenza d’istruttoria, eccesso di potere per contraddittorietà fra provvedimenti.

Il 1° marzo 2013 l’Associazione Italia Nostra depositava memoria difensiva.

Il 30 luglio 2013 i ricorrenti depositavano atto di costituzione di nuovo procuratore nella persona dell’avvocato Caboni a seguito della rinuncia al mandato degli avvocati P F e M G P.

Il 30 ottobre 2013 i ricorrenti e l’interveniente ad adiuvandum depositavano memoria difensiva.

Il 31 ottobre 2013 Enervitabio depositava memoria difensiva.

Il 31 ottobre 2013 la Regione autonoma della Sardegna depositava memoria difensiva.

Il 13 novembre 2013 i ricorrenti depositavano memoria difensiva.

Memoria di replica veniva depositata da Italia Nostra il 13 novembre 2013.

Il 14 novembre 2013 depositavano atto di intervento ad opponendum i signori Damiano Aresu, Alberto Cocco, Gabriele Tola, Carlo Puggioni, Andrea Trogu, Alessandro Ortu, Salvatore Piredda, Giuseppe Orro, Gianluigi Deidda, Giordano Putzolu, Antonio Angelo Podda, Salvatore Tola, Andrea Puggioni, Paolo Tola, Salvatore Puggioni, Giovanni Fenu, Luigi Camedda, Ignazio Pischedda, Simone Marco Putzolu, Stefano Deidda, Paolo Giuseppe Uselli, Mauro Fiori, Martino Bellu, Daniele Scanu.

Il 4 dicembre 2013 il ricorso veniva trattenuto per la decisione.

DIRITTO

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