TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2022-10-21, n. 202200377

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2022-10-21, n. 202200377
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Campobasso
Numero : 202200377
Data del deposito : 21 ottobre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/10/2022

N. 00377/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00144/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 144 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto dal Comune di San Martino in Pensilis, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avv.ti G D P, S D P e A L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Di Pardo in Campobasso, Trav. via Crispi n.70/A;



contro

la Prefettura di Campobasso e il Ministero dell'Interno, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Campobasso, via Insorti D'Ungheria, n.74;



per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- dell’ordinanza del Vice Prefetto di Campobasso n 34247 del 26 aprile 2018, con cui è stata vietata la manifestazione “Carrese” programmata per il 30 aprile 2018 nel Comune di San Martino in Pensilis;

- di ogni ulteriore atto anche istruttorio, comprese le risultanze della riunione di coordinamento delle Forze di Polizia di esito e contenuto sconosciuti del 26 aprile 2018;

per quanto riguarda i motivi aggiunti:

- dell’ordinanza n. 35056 del 30 aprile 2018, con la quale il Prefetto di Campobasso ha confermato la propria precedente ordinanza recante il divieto di svolgimento della “Carrese" programmata per il 30 aprile 2018;

- della nota del Prefetto di Campobasso ricevuta il 5 maggio 2018, con cui il Sindaco di San Martino in Pensilis è stato invitato al ritiro della propria ordinanza prot.n. 24 del 30 aprile 2018, pena il suo annullamento in autotutela da parte della stessa Prefettura.

- dell'ordinanza n. 48721 del 14 giugno 2018, con la quale il Prefetto di Campobasso ha annullato in autotutela l'ordinanza sindacale n. 24 del 30 aprile 2018.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti, le memorie e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio e le memorie delle Amministrazioni intimate;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 ottobre 2022 il dott. M S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1 – Con il ricorso introduttivo del presente giudizio il Comune di San Marino in Pensilis ha impugnato l’ordinanza n. 34247 del 26 aprile 2018, con cui il Vice Prefetto di Campobasso ha vietato, ai sensi dell’art. 2 del r.d. n. 773/1931, lo svolgimento della manifestazione “Carrese” programmata per il 30 aprile 2018 nel Comune di San Martino in Pensilis.

2 - Il provvedimento ha vietato lo svolgimento della manifestazione, poiché, a distanza di quattro giorni dalla manifestazione, il Sindaco non aveva ancora provveduto alla convocazione della locale Commissione Tecnica di Vigilanza, la quale avrebbe dovuto esprimersi in via definitiva sulla corretta attuazione, da parte del Comune, dei numerosi interventi per salvaguardare la sicurezza delle persone e degli animali già prescritti nella riunione dell’11 aprile 2018.

Secondo il provvedimento prefettizio di divieto, la mancanza di un definitivo pronunciamento della Commissione avrebbe impedito la predisposizione delle misure di sicurezza di competenza del Prefetto.

3 – Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi di ricorso: “ violazione e falsa applicazione dell’art. 2, r.d. n. 773/1931, violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 7, l. n. 241/1990, nullità per difetto assoluto di attribuzione ex art. 21-septies, l. n. 241/1990, violazione e falsa applicazione degli artt. 17, 97, 114, 117 e 118 Cost., eccesso di potere per incompetenza, difetto di istruttoria, perplessità, omessa o insufficiente motivazione, sviamento di potere, errore dei presupposti e contraddittorietà, violazione e falsa applicazione degli artt. 46, 50 e 54 del d.lgs n. 267/2000 ”.

4 – Le Amministrazioni intimate si sono costituite in resistenza al ricorso e hanno compiutamente controdedotto alle censure ivi formulate.

5 – Con decreto n. 108/2018 del 28 aprile 2018 l’istanza cautelare monocratica richiesta dal Comune è stata respinta; tuttavia è stato puntualizzato che la Prefettura avrebbe comunque potuto rivalutare la possibilità di revocare il provvedimento impugnato, qualora la Commissione Comunale si fosse riunita in tempo utile per consentire l’adozione delle necessarie misure di sicurezza da parte delle Forze di Polizia.

6- Nel frattempo, il 30 aprile 2018 la Commissione ha eseguito l’ispezione sui luoghi di svolgimento della manifestazione.

In esito a tale sopralluogo, i rappresentanti dei Vigili del Fuoco e del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali hanno segnalato la mancata attuazione, da parte del Comune, degli interventi di sicurezza prescritti nella riunione dell’11 aprile 2018, come pure la persistenza, nel percorso della competizione, di elementi in grado di mettere a rischio l’incolumità dei partecipanti alla gara e del pubblico (cfr. verbale n. 3/2018).

7 – Lo stesso giorno, mentre era in corso la riunione di coordinamento delle Forze di Polizia presso la Prefettura in Campobasso, il Sindaco ha autorizzato la manifestazione, con ordinanza n. 24 del 30 aprile 2018, adottata ai sensi dell’art. 54, comma 4 d. lgs n. 267/2000. Questi ha agito sulla scorta del parere positivo della maggioranza dei membri della Commissione, al dichiarato fine di scongiurare i problemi di ordine pubblico che si sarebbero potuti verificare in caso di annullamento dell’evento.

8 – E’ seguita, nel tardo pomeriggio della stessa giornata, l’adozione da parte della Prefettura, sempre ai sensi dell’art. 2 del r.d. n. 773/1931, dell’ordinanza n. 35057 del 30 aprile 2018, con cui è stato confermato il divieto di svolgimento della “Carrese”.

A tale conclusione il Prefetto è giunto valorizzando le posizioni critiche espresse in seno alla Commissione dai membri professionalmente competenti ad esprimersi sull’adeguatezza dei dispositivi di safety .

La nuova ordinanza prefettizia ha evidenziato anche la mancata attuazione da parte del Comune delle misure già in precedenza individuate per eliminare ogni possibile rischio di incolumità. Non si erano pertanto verificati i presupposti ai quali il decreto cautelare n. 108/2018 aveva subordinato la possibilità di revoca del divieto già intimato col provvedimento n. 34247 del 26 aprile 2018.

9 - Successivamente il Prefetto, con atto ricevuto dal Comune il 5 maggio 2018, ha invitato il Sindaco a ritirare la propria ordinanza n. 24/2018 entro tre giorni, evidenziando, fra l’altro, che questa era stata emanata in presenza di un provvedimento prefettizio ancora valido ed efficace.

10 – Conclusivamente con ordinanza n. 48721 del 14 giugno 2018, il Prefetto ha annullato in autotutela l’ordinanza sindacale.

11 – Avverso l’ordinanza di conferma del divieto e quella di annullamento il Comune è insorto allora con motivi aggiunti, affidati ai seguenti mezzi: “ violazione e falsa applicazione degli artt. 7-bis, 10, 12 del d.lgs n. 42/2004; violazione e falsa applicazione dell’art. 80 del r.d. n. 773/1931; violazione e falsa applicazione delle convezioni UNESCO del 2003 e del 2005; violazione e falsa applicazione degli artt. 141, 141-bis e 142 del r.d. n. n. 635/1940; violazione e falsa applicazione dell’art. 2, r.d. n. 773/1931; violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 7, l. n. 241/1990; nullità per difetto assoluto di attribuzione ex art. 21-septies, l. n. 241/1990; violazione e falsa applicazione degli artt. 9, 17, 97, 114, 117 e 118 cost.; eccesso di potere per incompetenza, difetto di istruttoria, perplessità, omessa o insufficiente motivazione, sviamento di potere, errore dei presupposti e contraddittorietà, violazione e falsa applicazione degli artt. 46, 50 e 54 del d.lgs n. 267/2000 ”.

12 – Le Amministrazioni intimate hanno contestato le censure dedotte con i motivi aggiunti e hanno concluso per la piena legittimità dei provvedimenti impugnati.

13 – In vista dell’udienza pubblica, il Comune ha ribadito e puntualizzato le argomentazioni a supporto del ricorso e dei motivi aggiunti.

14 – All’udienza pubblica del 5 ottobre 2022, uditi gli avvocati come da verbale, la causa è stata assunta in decisione.

15 – In via preliminare, il Collegio deve disattendere le eccezioni della difesa erariale relative rispettivamente: i) alla sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, sul presupposto che gli atti impugnati riguardano tutti un’annualità ormai decorsa (l’anno 2018) della manifestazione; ii) alla carenza di interesse al ricorso originario, atteso che l’ordinanza n. 34260 del 26 aprile 2018 sarebbe stata sostituita dall’ordinanza n. 35057 del 30 aprile 2018, gravata con motivi aggiunti.

Al proposito il Collegio rileva che permane in capo ai ricorrenti un apprezzabile interesse concreto ad una pronuncia sull’intera azione amministrativa estrinsecatasi nei provvedimenti impugnati.

E’ ben vero che questi ultimi afferiscono ad una vicenda ormai esauritasi e piuttosto risalente, concernente lo svolgimento della Carrese per l’anno 2018.

E’ tuttavia altrettanto innegabile che gli atti sub iudice involgono l’esame di temi concernenti l’organizzazione della manifestazione di rilievo sempre attuale, perché essa si svolge con regolarità periodica, cioè con cadenza annuale in coincidenza con la celebrazione del Santo Patrono di San Martino in Pensilis.

Da ciò deriva il perdurante interesse – neppure meramente morale - del ricorrente ad una pronuncia sulla legittimità di tali aspetti, vista l’indubbia attitudine conformativa che essa può assumere in vista della più corretta regolamentazione del futuro assetto dei rapporti fra i vari Soggetti Istituzionali coinvolti nell’organizzazione dell’evento.

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