TAR Bologna, sez. II, sentenza 2024-09-11, n. 202400590

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bologna, sez. II, sentenza 2024-09-11, n. 202400590
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
Numero : 202400590
Data del deposito : 11 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/09/2024

N. 00590/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00086/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 86 del 2022, proposto da
Futura Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti F G e F M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il loro studio, in Bologna, via Altabella n. 3;

contro

Comune di Granarolo dell’Emilia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti P B e P C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il loro studio, in Bologna, via Altabella n. 3;

Città Metropolitana di Bologna, non costituita in giudizio;

nei confronti

Verri S.p.A. e La Marana S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, entrambe rappresentate e difese dagli avv.ti Andrea Corinaldesi e Alberto Mischi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il loro studio, in Bologna, via Santo Stefano n. 50;

per l’annullamento, previa sospensiva,

della deliberazione del Consiglio Comunale di Granarolo n. 87 del 24.11.2021, pubblicata sul BURER in data 9.12.2021, con la quale è stato approvato il Piano Operativo Comunale di Granarolo (POC).

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Granarolo dell’'Emilia e di Verri S.p.A. e di La Marana S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 giugno 2024 la dott.ssa Alessandra Tagliasacchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.

FATTO



1.1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio la società Futura Costruzioni S.r.l. ha impugnato, chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia, la deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Granarolo dell’Emilia n. 87 del 24.11.2021, pubblicata sul BURER il 9.12.2021, con il quale è stato approvato il terzo Piano Operativo Comunale (POC).



1.2. Espone a tale fine la società ricorrente che con lo strumento urbanistico impugnato il Comune le ha definitivamente negato i diritti edificatori che si era impegnato a riconoscergli nell’Accordo ex articolo 18 L.R. Emilia Romagna n. 20/2000 sottoscritto nel 2008 e successivamente integrato.



1.3. Ritiene l’esponete che l’atto impugnato sia viziato da:

- “ Difetto di motivazione Violazione del principio di imparzialità (artt. 3 e 97 della Costituzione), Violazione delle norme sulla motivazione delle osservazioni e sulla partecipazione (art. 3, comma 3 della L.R. 20/2000). Eccesso di potere per ingiustizia grave e manifesta;
Contraddittorietà e disparità di trattamento. Violazione dei principi di correttezza e buona fede e della tutela del legittimo affidamento
” (primo motivo di ricorso);

- “ Violazione e falsa applicazione degli articoli 1 e 2 della L. 241/90. Violazione dell’art. 2 dell’Accordo del 2008. Violazione dell’art. 97 Cost. violazione dei principi di buon andamento e ragionevolezza dell’azione amministrativa. Violazione dell’art. 41 della Carta di Nizza. Violazione dei principi di buona fede e di cd. collaborazione procedimentale ” (secondo motivo di ricorso).



2.1. Si è costituito in giudizio il Comune di Granarolo dell’Emilia, opponendosi in rito e nel merito al ricorso avversario e concludendo per la sua reiezione.



2.2. Si sono costituite in giudizio anche le società Verri S.p.A. e La Marana S.r.l., evocate in giudizio quali controinteressate perché destinatarie dei residui diritti edificatori che il Comune aveva a disposizione per distribuirli ai privati e che in tesi sarebbero spettati alla ricorrente.

Anche le controinteressate hanno eccepito la tardività del ricorso e la carenza di interesse all’impugnativa, e ha sostenuto l’infondatezza nel merito delle tesi di controparte.



2.3. Non si è, invece, costituita in giudizio la Città Metropolitana di Bologna, che pure era stata notiziata, tramite la notifica del ricorso, del presente contenzioso.



3. Ha replicato la società ricorrente, evidenziando di conservare un interesse quanto meno risarcitorio alla decisione di merito del ricorso.



4. Rinunciata da parte della società Futura Costruzioni S.r.l. la domanda cautelare, la causa è stata chiamata alla pubblica udienza del 6 giugno 2024 e al termine trattenuta in decisione.

DIRITTO

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi