TAR Lecce, sez. I, sentenza 2019-07-29, n. 201901365
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Testo completo
Pubblicato il 29/07/2019
N. 01365/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00389/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 389 del 2018, proposto da
Edilcoop Salentina Soc. Coop. Edilizia per Azioni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato P Q, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Giuseppe Garibaldi 43;
contro
Mise in persona del Ministro pro tempore c/o Avvocatura Distrettuale, Mise - Direzione Generale per la Vigilanza Sugli Enti-Div. VI in persona del Dir. Gen. pro tempore c/o Avv. Distr. Lecce, Avv. F G - Commissario Liquidatore Nominato Dal Mise non costituiti in giudizio;
Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero Sviluppo Economico Dg Vigilanza Enti Sistema Coop e Gest Commiss, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Lecce, piazza S. Oronzo;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
Vincenza Giordano, Eleonora De Tommasi, Adolfo De Luca, Giuseppe Giuranna, Laura Sanso', Maria Concetta Calasso, Francesco Mannarini, Antonio Baldasserini, Floriana Paladini, Anna Morciano, Anna De Maria, Fernando Pagliara, Laura De Pascalis, Emanuele Di Lecce, Roberta Corchia, Sara Sartori, Mauro De Vitis, Daniele Perna, Visaggi Gabriele Castellano, Mirco Negre', Daniele Longo, rappresentati e difesi dall'avvocato Gaetano Messuti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Gabriele D'Annunzio 73;
ad opponendum:
Luigi Filograna, Antonio Orlando, Caterina De Razza, Antonio Donato Colomba, Gregorio Salvatore De Razza, Antonio Vergaro, Antonietta De Giorgi, Maurizio Gregorio Mele, Gregorio Boccardo, Enzo Gregorio Chiriatti, Cosimo Potenza, Gregorio De Simone, Raffaele Giuseppe Perrone, Tommaso Dell'Anna, Egidio Spenga, rappresentati e difesi dagli avvocati Antonio Astuto, Francesco Risi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, rappresentati e difesi dall'avvocato Mariagabriella Spata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del Decreto Direttoriale D.D. del Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per la Vigilanza sugli Enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali Direzione VI, del 30 marzo 2018 n. 70/SAA/2018 di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2545 septiesdecies cod. civ., con nomina di commissario liquidatore, della Cooperativa “Edilcoop Salentina – Società cooperativa per Azioni”, comunicato via pec in pari data, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 83 del 10/4/2018 (nonostante ne fosse inibita la pubblicazione per effetto del decreto di sospensione del 9/4/2018, notificato in pari data, ndr);
- di ogni altro atto, connesso, presupposto e/o consequenziale, ivi compresa la nota AOO_PIT.REGISTRO UFFICIALE.U.0218494.30-03-2018 di trasmissione del predetto decreto al Commissario liquidatore, contenente altresì le modalità di svolgimento dell'incarico commissariale, nonché i verbali della ispezione straordinaria del 15/5/2016 disposta dal MISE, la nota datata 8/8/2016 di avvio del procedimento, quella del 14/2/2018 che preannunciava l'adozione del decreto direttoriale di scioglimento e, da ultimo, la nota pec del commissario liquidatore nominato dal MISE di convocazione del legale rappresentante della società ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero Sviluppo Economico Dg Vigilanza Enti Sistema Coop e Gest Commiss;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 giugno 2019 la dott.ssa P M e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente espone quanto segue:
- è stata costituita nel 1972 e, nel corso del tempo ha realizzato 298 immobili, per gran parte dei quali sono state completate le fasi di alienazione ex art. 18 della L. 179/92, e attualmente conta circa 80 soci e dispone di ben 38 immobili (alcuni dei quali ancora in corso di realizzazione/ristrutturazione) nel patrimonio indiviso della cooperativa ed assegnati (o da assegnare) ai soci in godimento, locazione;
-Lo Statuto, la cui ultima modifica risale al 7/7/2009, all’art. 4 così delinea lo scopo sociale: “ La Società, avvalendosi anche delle leggi in materia di edilizia economica e popolare, ha per scopo principale quello di svolgere la propria attività prevalentemente in favore dei soci prevedendo: - la costruzione di case economiche e popolari da assegnare ai soci in proprietà indivisa concedendole in uso e godimento, in locazione, in godimento o in altra forma. A tal fine potrà acquistare aree o utilizzare il diritto di superficie su suoli di proprietà pubbliche e costruirvi case, sia direttamente in economia che concedendo appalti, contrarre mutui, chiedere il contributo ed il concorso dello Stato o di altri enti locali o di altre persone fisiche o giuridiche; - l’acquisto di case popolari ed economiche da assegnare ai Soci in proprietà indivisa, o in affitto o in altre forme, nonché l’acquisito di fabbricati da demolire, ricostruire, ultimare, restaurare, al fine di raggiungere gli stessi scopi sociali di cui al presente statuto; - l’amministrazione degli immobili sociali; la promozione di attività economiche e culturali ai soci e l’apprestamento di tutti i servizi inerenti ”.
Con la modifica statutaria del luglio 2009 l’art. 4 è stato integrato dalla seguente previsione: “ Potrà (la società, ndr) altresì svolgere l’attività di realizzazione e/o gestione di impianti per la produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili, energia destinata all’autoconsumo e/o vendita ai distributori della stessa ”.
-Nel Verbale di revisione ordinaria del 24/10/2014, relativo al biennio 2013/2014 (coincidente con quello esaminato dagli ispettori della revisione straordinaria), alla pagina 2, paragrafo 1 - “ Descrizione dell’oggetto sociale e dell’attività effettivamente svolta ”, lett. b), è riportata la seguente affermazione: “attività svolta in concreto: Costruzione di edifici residenziali e non residenziali. La cooperativa sta gestendo le fasi di alienazione ex art. 18 della L. 179/92 degli alloggi realizzati nei comuni di Alezio, Nardò, Novoli. Inoltre la cooperativa gestisce un impianto fotovoltaico a Martano in prov. di Lecce” . A tale rilievo nel verbale segue la domanda del modello/questionario: “ L’attività effettivamente svolta è coerente con l’oggetto sociale?” con risposta affermativa, senza formule dubitative, da parte del revisore. Nel medesimo verbale, al punto 3, il Revisore ha riconosciuto la sussistenza dello scopo mutualistico (ex art. 2511 c.c.): “La società non ha finalità speculative ed è retta dai principi della mutualità ai sensi degli artt. 2512, 2513, e 2514 del CC e delle altre leggi vigenti in materia”. Il revisore ha attestato altresì la sussistenza del requisito della mutualità prevalente, nonché la possibilità per la cooperativa di svolgere la propria attività anche con i terzi e la garanzia di parità di trattamento tra i soci cooperatori praticata dalla società (cfr. pag. 2, punti 6, 7 e 12 e pag. 5 punti 14 e 17). Alla pag. 15 del verbale, punto 54, il revisore ha rilevato, come nota positiva, che: “Il complesso patrimoniale della cooperativa appare equilibrato anche grazie ad interventi realizzati in attività connesse, vedi impianto fotovoltaico, che consentono di perfezionare lo scambio mutualistico anche al manifestarsi di possibili morosità da parte di qualche socio”.
Conclusioni del revisore: “La cooperativa appare ben amministrata ed in grado