TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2024-10-29, n. 202400254

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2024-10-29, n. 202400254
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bolzano
Numero : 202400254
Data del deposito : 29 ottobre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/10/2024

N. 00254/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00120/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa

Sezione Autonoma di Bolzano

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 120 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati G C e V A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio del primo, in Verona, via Grazioli n. 5;



contro

Ministero della Difesa - Legione Carabinieri Trentino Alto Adige - Comando Provinciale di Bolzano, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato di Trento, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege negli uffici della medesima, in Trento, largo Porta Nuova, n. 9;



per l'annullamento

della determinazione del collocamento in congedo per non ammissione al servizio permanente n. prot. -OMISSIS-, datata -OMISSIS- e notificata in data -OMISSIS- (doc. 1 della ricorrente), e degli ulteriori atti comunque connessi, ivi compresi la proposta di proscioglimento per non ammissione al servizio permanente datata -OMISSIS- (doc. 2 della ricorrente), il parere obbligatorio reso dalla Commissione di valutazione e avanzamento con verbale -OMISSIS- del -OMISSIS- (doc. 3 della ricorrente) nonché avverso ogni altro atto presupposto, derivato e conseguente, oltre ogni ulteriore atto presupposto, collegato, inerente, conseguente e derivato;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa - Legione Carabinieri Trentino Alto Adige - Comando Provinciale di Bolzano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2024 la dott.ssa Alda Dellantonio e uditi per le parti i difensori come riportato nel verbale d’udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente, arruolata nell’Arma dei Carabinieri il -OMISSIS- in qualità di -OMISSIS- in ferma volontaria quadriennale, percorso il normale iter addestrativo presso la Scuola Allievi Marescialli di Firenze, è stata promossa, prima, Carabiniere, con decorrenza giuridica dal -OMISSIS-, e, successivamente, in data -OMISSIS-, Maresciallo in ferma volontaria (doc. 4 dell’Amministrazione).

Al termine dell’ iter addestrativo durato circa 3 anni, la ricorrente è stata assegnata alla Legione Carabinieri “Trentino Alto Adige” e impiegata alla Stazione -OMISSIS-, dal -OMISSIS- all’-OMISSIS-, per poi essere trasferita, a domanda, alla Stazione -OMISSIS-, dov’è rimasta dal -OMISSIS- sino alla data del suo collocamento in congedo, dovuto al fatto che non era stata ammessa in servizio permanente (cfr. doc. 4 dell’Amministrazione).

2. Il -OMISSIS-, il Comando Provinciale -OMISSIS-, nella persona del suo Comandante, aveva, infatti, proposto, ai sensi dell’art. 949 del D.lgs. n. 66/2010, la “ non ammissione al servizio permanente ” della ricorrente.

A tal fine aveva tenuto conto (i) di diverse evidenze emergenti dalla sua documentazione caratteristica, tra cui il “ Rapporto Informativo n. 12 ” (che rivelavano una carenza di requisiti complessivi, l’inadeguatezza nel comportamento, in particolar modo nella vita privata e un rendimento “ non sempre adeguato ” sin dal periodo d’istruzione alla Scuola Allievi Marescialli di Firenze); (ii) della richiesta di rinvio a giudizio (per i reati di -OMISSIS-); (iii) dei provvedimenti disciplinari a suo carico (tra i quali, durante il periodo formativo, un giorno di consegna inflitto in data -OMISSIS- perché, -OMISSIS-; un rimprovero inflitto in data -OMISSIS- perché era stata -OMISSIS-; un ulteriore rimprovero inflitto in data -OMISSIS- perché, durante un’ispezione, era stata -OMISSIS-; un giorno di consegna inflitto in data -OMISSIS- perché non si era -OMISSIS-; successivamente alla fase formativa, sette giorni di consegna inflitti in data -OMISSIS- perché, -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-; altri sette giorni di consegna inflitti il -OMISSIS- perché all’interno di -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-. Il Comandante aveva, pertanto, concluso che (iv) “ il comportamento posto in essere nel tempo ” dalla ricorrente aveva “ manifestato carenza nelle qualità militari, professionali e caratteriali ”; (v) la medesima “ si era resa protagonista di più comportamenti negativi” che avevano “arrecato disdoro all’Istituzione ”; (vi) “ tutti i tentativi posti in essere per migliorare il comportamento e il rendimento ” della ricorrente erano “ risultati vani ”; (vii) il suo rendimento si era “ attestato su livelli insoddisfacenti, in quanto non sempre adeguati”, come testimoniava “ il contenuto del documento caratteristico, del tipo ‘Rapporto Informativo’, redatto per il periodo dall’-OMISSIS- al -OMISSIS-”, nel quale la ricorrente era stata valutata “ inferiore alla media ”; (viii) essa, inoltre, era stata ammonita in data -OMISSIS-; (ix) la medesima, in definitiva, non era “meritevole di continuare a prestare servizio nell’Arma dei Carabinieri per comportamento, attitudine e rendimento ” (doc. 7. dell’Amministrazione).

3. Con nota coeva del -OMISSIS- la ricorrente era stata informata dell’avvio del procedimento volto al suo proscioglimento ai sensi dell’art. 949 del D.lgs n. 66/2010 e al conseguente collocamento in congedo, poiché non ritenuta “ meritevole di essere ammessa in servizio permanente, tenuto conto del dettato dell’art. 948, comma 1, ” del medesimo D.Lgs. (doc. 7- bis dell’Amministrazione).

4. Sulla proposta di proscioglimento avevano concordato, con il supporto di articolate note di motivazione, il Comando provinciale di Bolzano, l’Ufficio Personale del Comando Legione Carabinieri “Trentino Alto Adige” e il Comando Interregionale Carabinieri “Vittorio Veneto” (docc. 8, 9 e 10 dell’Amministrazione).

5. Si era espressa, secondo norma, con parere favorevole alla proposta di non ammissione al servizio permanente, anche la Commissione di Valutazione e Avanzamento, dopo aver esaminato la proposta medesima, condivisa dall’intera scala gerarchica, e tutta la documentazione raccolta, in particolare la comunicazione all’interessata dell’intervenuto avvio del procedimento, le sue memorie difensive, fatte pervenire il -OMISSIS-, con la richiesta di essere sentita, tutte le qualifiche o i giudizi equivalenti da lei riportati nel corso del tempo, le sanzioni disciplinari che le erano state inflitte, l’ammonimento a mutare condotta, il suo coinvolgimento nella vicenda penale pendente presso il Tribunale Bolzano per i reati di -OMISSIS-, e le dichiarazioni rese dall’interessata in sede di audizione, trascritte in sintesi nell’apposito verbale (docc. 11, 1, 12, 13 e 14 dell’Amministrazione).

Al termine dell’esame, la Commissione, precisato che “ il provvedimento di ammissione al servizio permanente implica ”, ai sensi dell’art. 948 del D.lgs. n. 66/2010, “ la formulazione di un giudizio di meritevolezza sulla base dei requisiti di cui il militare è in possesso e del suo rendimento in servizio ” e che, in questa prospettiva, “ le note caratteristiche assumono un’importanza risolutiva”, poiché “rispecchiano il reale e inequivocabile ritratto del militare in termini di qualità morali e culturali, buona condotta, attitudini e rendimento” e bilanciano, “per l’intero periodo valutativo, tutti gli elementi espressi dal valutando, così da pervenire a una sintesi con la formulazione di un giudizio finale ”, assumendo, a tale riguardo, “una pregnanza maggiore” “il periodo finale” della ferma volontaria, “ovvero quello più recente o comunque più prossimo alla scadenza della ferma”, ha ritenuto che i precedenti di carriera della ricorrente fossero caratterizzati da alterne vicende, come dimostravano il suo collocamento al -OMISSIS- posto della classifica composta da 613 frequentatori del corso d’istruzione, e l’alternanza di giudizi “ inferiore alla media ”, con giudizi “ nella media ”, laddove l’ultimo periodo della ferma quadriennale, ritenuto il più significativo nella descrizione del profilo attuale della ricorrente, registrava un “ decadimento delle prestazioni, descritto nel Rapporto Informativo n. 12 … che reca un giudizio equivalente a ‘ inferiore alla media’, durante il servizio prestato alla -OMISSIS- ”.

Constatato, poi, che “ la valutazione negativa nei citati periodi ” aveva “ contemplato l’intervento dei rispettivi superiori, unanimi nel rilevare le carenze dell’interessata ”, la Commissione, “ operando una valutazione globale del rendimento offerto durante il suo impiego nell’ambito dell’organizzazione territoriale (-OMISSIS-) ”, aveva osservato come l’interessata si fosse “ limitata ad assolvere ai propri compiti senza mai dimostrare le attitudini e le qualità professionali richieste dal ruolo, palesando alcun aspetti negativi, come rimarcato dai superiori gerarchici nelle aggettivazioni interne della relativa documentazione caratteristica, tra i quali ‘aspetto esteriore: non sempre decoroso’, ‘gestione del personale: non sempre razionale’, ‘predisposizione al comando: non sempre ottiene il coinvolgimento del personale’, ‘senso della disciplina: esclusivamente formale’…”.

La Commissione aveva rilevato, inoltre, che nonostante il trasferimento, a domanda, dalla Stazione -OMISSIS- a -OMISSIS-, il rendimento della ricorrente era ulteriormente peggiorato, cristallizzandosi nel giudizio di “ inferiore alla media ”, espresso dal Comandante della -OMISSIS- che non aveva concordato con il giudizio “ nella media ” espresso dal Compilatore.

Secondo la Commissione le sanzioni disciplinari inflitte alla ricorrente (quattro consegne e due rimproveri) comprovavano sia la carenza delle sue qualità complessive sia i risultati negativi in termini di rendimento, dovendosi tenere conto del fatto che la “ consegna ” è un provvedimento

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