TAR Catania, sez. III, sentenza 2024-06-03, n. 202402057

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. III, sentenza 2024-06-03, n. 202402057
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202402057
Data del deposito : 3 giugno 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/06/2024

N. 02057/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00020/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 20 del 2024, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dagli avvocati A C, A Z, A S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell'Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile, -OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;



per l'annullamento

- dei decreti n. -OMISSIS-notificati in pari data, coi quali il Ministero dell’interno - Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di-OMISSIS- ha disposto la decurtazione della retribuzione, nella misura del 10%, dal -OMISSIS-, e del 50%, dal -OMISSIS-, ai sensi dell’art. 15, comma 6, del d.P.R. 7.05.2008 e s.m. e i.;

- di ogni atto ad essi presupposto, consequenziale o comunque connesso;

e per l’accertamento

del diritto alla percezione dell’intera retribuzione (100%) per il periodo dal-OMISSIS-, ai sensi degli artt. 15, c. 6, lettera a) e 16, c. 2, del d.P.R. 7.05.2008.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile, Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di-OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 maggio 2024 il dott. Francesco Fichera e udito per la parte resistente il difensore come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Il sig. -OMISSIS- odierno ricorrente, è dipendente del Ministero dell’Interno con la qualifica di-OMISSIS-del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, assegnato al Comando Provinciale di-OMISSIS-.

Con decreti n.-OMISSIS- l’Amministrazione ha disposto la decurtazione della retribuzione del sig. -OMISSIS- per un totale di 460 giorni, per il periodo dal-OMISSIS-, computando il periodo di malattia di seguito indicato: (i) 248 giorni dal-OMISSIS-; (ii) 121 giorni dal -OMISSIS-, di cui: ii-a) 22 giorni dal -OMISSIS-; ii-b) 90 giorni dal -OMISSIS-; ii-c) 9 giorni dal -OMISSIS-; (iii) 91 giorni dal-OMISSIS-.

2. Con ricorso ritualmente notificato in data 5.01.2024 e depositato il successivo 7.01.2024 il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento, previa sospensione degli effetti, i seguenti atti: 1) i decreti n. -OMISSIS-notificati in pari data, con i quali il Ministero dell’Interno – Comando Provinciale dei vigili del fuoco di-OMISSIS- ha disposto la decurtazione della retribuzione allo stesso spettante nella misura del 10% dal -OMISSIS- e del 50% dal -OMISSIS-, secondo quanto previsto dall’art. 15, c. 6, del d.P.R. del 7.05.2008 e s.me i.; 2) ogni atto ad essi presupposto, consequenziale o comunque connesso, che sia lesivo dell'interesse dell’odierno ricorrente.

Lo stesso ha altresì chiesto l’accertamento del proprio diritto al percepimento dell’intera retribuzione (100%) per il periodo dal-OMISSIS- ai sensi degli artt. 15, c. 6, lettera a) e 16, c. 2, del d.P.R. del 7.05.2008.

I suddetti atti sono stati censurati per il seguente, unico, motivo di ricorso: violazione degli artt. 68 del d.P.R. n. 3 del 10.01.1957, 15, cc. 1 e 6, lettere a), b) e c) e 16, c. 2, del d.P.R. del 7.05.2008 e s. m. e i., degli artt. 1 e 3 della L. 7.08.1990, n. 241. Eccesso di potere per travisamento del fatto, difetto d'istruttoria e carenza di motivazione.

2.1. Secondo quanto prospettato dal ricorrente, il Ministero dell’Interno, allorché ha ritenuto cumulabili, ai fini dell’applicazione della decurtazione della retribuzione, tutti i periodi trascorsi -OMISSIS-, prescindendo dalla causa della stessa, non avrebbe tenuto conto della distinzione, ricavabile dall’art. 68 del d.P.R. n. 3 del 1957, tra il periodo di malattia per -OMISSIS-o - durante il quale permarrebbe il diritto dell’impiegato a tutti gli assegni, escluse le indennità per prestazioni di lavoro straordinario, ancorché per un tempo comunque non superiore a 18 mesi - e quello per altra causa, per cui, dopo un primo lasso di tempo di 9 mesi con diritto all’intera retribuzione, è prevista una decurtazione, con diritto al 90% della medesima per i successivi 3 mesi e al 50% per i restanti 6 mesi.

3. Con decreto n. -OMISSIS-il Presidente della Sezione ha rigettato l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta con il presente gravame, rilevando che il ricorrente “ non ha indicato nessuna ragione di pericolo qualificato ” e che “ anche avuto riguardo al contenuto dei provvedimenti impugnati, non sussiste il richiesto requisito dell’estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio”.

4. L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio in data 22.01.2024 per resistere al ricorso, versando in atti la documentazione comprovante la presunta legittimità del proprio operato.

5. Il ricorrente ha successivamente documentato la convocazione della Commissione medica ospedaliera per il giorno -OMISSIS- e, con le successive memorie del 26.01.2024 e del 27.01.2024, ha insistito per l’accoglimento del proprio ricorso e della relativa domanda cautelare, contestando anche la veridicità di una parte della documentazione depositata dall’Amministrazione (nella specie, il presunto periodo di malattia dipendente da -OMISSIS-o dall’-OMISSIS-, rispetto al quale non avrebbe trasmesso il relativo certificato).

6. A seguito della camera di consiglio del 31.01.2024, con ordinanza n. -OMISSIS- il Collegio ha accolto l’istanza cautelare disponendo la sospensione degli effetti degli atti impugnati. La Sezione ha altresì ordinato al Comandante del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di-OMISSIS- di depositare in giudizio una documentata relazione da cui possa trarsi un compiuto riscontro sui fatti di causa nel termine previsto dall’art. 73 c.p.a..

7. In data 2.02.2024 il ricorrente ha versato in atti il verbale dell’-OMISSIS-, con il quale la Commissione medica ospedaliera lo ha ritenuto -OMISSIS-.

8. In data 4.04.2024 il Comando provinciale dei vigili del fuoco di-OMISSIS-, Amministrazione resistente, ha depositato - in esecuzione della predetta ordinanza cautelare n. -OMISSIS--

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