TAR Catania, sez. II, sentenza 2022-06-30, n. 202201750

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. II, sentenza 2022-06-30, n. 202201750
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202201750
Data del deposito : 30 giugno 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/06/2022

N. 01750/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01762/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1762 del 2021, proposto da
F C, rappresentata e difesa dall'avvocato G V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili, Gestione Ferrovia Circumetnea, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;



per l'annullamento

- del bando di “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di Capo Unità Organizzativa Tecnica sicurezza-qualità, par. 230, area professionale 1°, a tempo indeterminato presso la Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea”, pubblicato in G.U.R.I. n. 63 del 10 agosto 2021;

- di ogni altro atto e/ provvedimento antecedente, successivo e comunque connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili - Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 maggio 2022 il dott. S A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

La ricorrente impugna le clausole del bando di concorso in epigrafe indicato riguardanti i requisiti di partecipazione alla selezione, censurando, in particolare, la previsione con cui l’Amministrazione convenuta, in aggiunta al conseguimento del titolo della laurea magistrale, ha richiesto (oltre all’abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere) il possesso di pregressa esperienza professionale nei ruoli in esso specificamente indicati.

Lamenta, in proposito, di non aver potuto presentare la domanda di partecipazione al concorso in quanto priva di quest’ultimo requisito aggiuntivo.

A suo parere, la previsione censurata si porrebbe in contrasto con le previsioni del Regolamento interno per i concorsi adottato dalla medesima Amministrazione in cui, quali requisiti di accesso, sarebbero richiesti, in termini chiaramente alternativi, la laurea magistrale (senza necessità di alcuna esperienza professionale) o il diploma di laurea accompagnato da 2 anni di esperienza professionale.

A sua opinione, il requisito dell’esperienza professionale biennale sarebbe posto in capo ai titolari di diploma di laurea (da intendersi come laurea triennale), al chiaro scopo di compensare il più breve corso di studi rispetto alla laurea magistrale/vecchio ordinamento.

L’estensione anche ai possessori di laurea magistrale di tale requisito si porrebbe pertanto in contrasto con la logicità del criterio adottato nel Regolamento concorsi e con i criteri di imparzialità e non discriminazione che devono regolare i meccanismi di selezione pubblica.

Evidenzia, inoltre, che le funzioni che, in base al bando di concorso, avrebbero dovuto essere affidate alla figura da selezionare

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