TAR Palermo, sez. III, sentenza 2022-10-25, n. 202202998

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. III, sentenza 2022-10-25, n. 202202998
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202202998
Data del deposito : 25 ottobre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/10/2022

N. 02998/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00613/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 613 del 2022, proposto da
Agesp S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati R R, M P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio R R in Palermo, via Filippo Cordova;

contro

Comune di Isola delle Femmine, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;

per l'ottemperanza

al decreto ingiuntivo n. 2246/21 del Tribunale di Palermo.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2022 il dott. Roberto Valenti e udito l’avvocato di parte ricorrente, come specificato nel verbale;


RILEVATO che la parte ricorrente con il ricorso in esame, ritualmente notificato e depositato, premetteva che, con decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Palermo, n. 2246/2021, l’Amministrazione comunale di Isola delle Femmine veniva condannata a pagare, in favore di essa parte ricorrente, la somma di euro 492.209,62 oltre interessi legali e spese di procedura;

- che tale decreto veniva dichiarato esecutivo in data 08/07/2021, notificato in tale forma in data 28/07/2021 posto che avverso lo stesso non era stata proposta opposizione;

- che, tuttavia, l’Amministrazione onerata persisteva nel suo inadempimento, sicché esso ricorrente proponeva ricorso in ottemperanza, chiedendo dichiararsi la mancata esecuzione del giudicato di cui al decreto ingiuntivo del Tribunale di Palermo n. 2246/2021;
nonché di nominare contestualmente il Commissario ad acta per l’intervento in via sostitutiva in caso di mancata spontanea esecuzione da parte del Comune nel termine assegnato dal Tribunale, liquidando il compenso dovutogli;
fissare la somma dovuta per ogni giorno di ulteriore inottemperanza, ai sensi dell'art. 114 comma 4 lett. e) c.p.a.;
condannare l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese processuali;

Rilevato che alla Camera di Consiglio del 18 ottobre la parte ricorrente chiedeva il passaggio in decisione della causa;

Rilevato che alla luce della documentazione versata in atti sussistono tutti i presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm., avuto segnatamente riguardo alla mancata opposizione al decreto ingiuntivo, attestata da apposita certificazione di cancelleria richiamata nel provvedimento di esecutività del titolo, e all’inutile decorso del termine ante quem di cui all’art. 14, co. 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere accolto nei limiti di seguito illustrati, con conseguenziale ordine all’intimata Amministrazione comunale di Isola delle Femmine di provvedere nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della presente decisione, al puntuale e integrale pagamento delle rivendicate spettanze, in osservanza del dispositivo del titolo in questa sede azionato;

Ritenuto di dover sin d’ora designare, per il caso di ulteriore inottemperanza, il commissario ad acta indicato in dispositivo, il quale, decorso infruttuosamente il termine assegnato ed entro sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione a cura di parte ricorrente della perdurante inottemperanza, compirà gli atti necessari al pagamento;

- di dover, al riguardo, precisare che:

a) il munus di ausiliario del giudice deve ritenersi intrinsecamente obbligatorio, sicché non può essere né rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza (cfr. C.G.A.R.S., sent. n. 138/2015;
Tar Campania, Napoli, Sez. VII, ord. n. 2039/2019);

b) il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con particolare riferimento, per l’utilizzo del mezzo proprio da intendersi autorizzato, all’art. 55 del citato d.P.R., all’art. 8 della l. n. 417/1978 e alla Circ. Min. Tesoro 3.12.1991, n. 75 e, per le ulteriori spese di adempimento dell’incarico, all’art. 56 del citato d.P.R.;

c) tale parcella andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all'art. 71 del D.P.R. n. 115/2002, con l’ulteriore precisazione che il dies a quo per la decorrenza del suddetto termine non coincide con il deposito della relazione sull'attività svolta, bensì con il compimento dell’ultimo atto di esecuzione della presente sentenza;

d) il commissario ad acta è tenuto a effettuare il deposito di atti e/o documenti esclusivamente tramite la procedura PAT, con deposito all'interno del relativo fascicolo telematico, utilizzando il modulo denominato “ Modulo PDF deposito ausiliari del giudice e parti non rituali”, rinvenibile sul sito web della G.A., Portale dell'Avvocato - Processo Amministrativo Telematico - Documentazione operativa e modulistica, che deve essere compilato in ogni sua parte, firmato digitalmente e inoltrato all'indirizzo PEC risultante dall'elenco denominato “ Indirizzi PEC per il PAT ”;

- di dover altresì disporre, a carico dell’Amministrazione resistente e a favore della ricorrente, come richiesto, il pagamento della penalità di mora di cui all’articolo 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella presente sentenza di ottemperanza e fino all’effettivo soddisfo o, in mancanza, sino alla data di scadenza del termine concesso all’Amministrazione per adempiere (dovendosi ritenere, a tal punto, onere della parte interessata attivarsi per l’insediamento del Commissario ad acta );

Ritenuto, infine, che le spese del giudizio, ai sensi degli artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.c., seguono la soccombenza e si liquidano - in favore della parte ricorrente - avendo riguardo, analogicamente, ai minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le “procedure esecutive mobiliari”, relativamente alla fase studio e istruttoria/trattazione, tenuto conto dello scaglione di valore applicabile e della non particolare complessità delle questioni giuridiche affrontate (v. Cons. Stato, Sez. III, 25 marzo 2016, n. 1247;
30 gennaio 2015, n. 453), nella misura di cui al dispositivo;

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