TAR Bari, sez. III, sentenza 2014-06-05, n. 201400677
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N. 00677/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00145/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 145 del 2014, proposto da:
F M, rappresentato e difeso dall'avv. V R, con domicilio eletto presso Favio Verile in Bari, via Pappacena n.24;
contro
Ministero dell'Interno, Commissione per l'accesso di cui all'art. 25, 4° comma L. 241/1990, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, presso i cui uffici, siti in Bari, via Melo, n.97, è domiciliato ex lege;
per l'annullamento
della decisione sul diniego di accesso ai documenti (ex art. 116 c.p.a.) resa con provvedimento della Commissione del 19.12.2013;
del sottostante provvedimento di diniego esplicito della Dirigente Polfer Puglia, Basilicata e Molise nr 588-Cat.Q.2.2. del 19.11.2013.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, Commissione per l'accesso di cui all'art. 25, 4° Comma L. 241/1990;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2014 la dott.ssa D Z e uditi per le parti i difensori Francesco Risoli e Valter Campanile;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Espone in fatto l’odierno ricorrente che, nel settembre del 2013, in Brindisi, nel piazzale della stazione ferroviaria, gli veniva impedito, da un dipendente della società di autonoleggio “Maggiore”, di parcheggiare la propria autovettura in uno stallo che il dipendente sosteneva essere riservato agli automezzi della società.
Alla contestazione del ricorrente, seguiva un acceso diverbio che determinava l’intervento dell’autorità di polizia ferroviaria che procedeva a verbalizzare le generalità di entrambi i soggetti coinvolti.
L’odierno ricorrente procedeva poi a chiedere l’ostensione delle generalità in questione (mediante esibizione del relativo verbale di identificazione), ma l’autorità di polizia rifiutava esplicitamente l’ostensione con provv. nr 588-Cat.Q.