TAR Ancona, sez. I, sentenza 2024-09-10, n. 202400739

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2024-09-10, n. 202400739
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 202400739
Data del deposito : 10 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/09/2024

N. 00739/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00503/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 503 del 2023, proposto da
A B, rappresentato e difeso dagli avvocati D F e P S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero della Difesa e Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini, 55;



nei confronti

G A S, non costituito in giudizio;



per l'annullamento

previa sospensione

della determinazione n. 312/26-2012-T di prot. del 30.8.2023, notificata il 5.9.2023, con la quale il Comandante della Legione Carabinieri Marche determinava il “non accoglimento dell'istanza indicata in premessa”;

della determinazione n. 312/29-2012-T- di prot. del 30.8.2023, notificata il 5.9.2023, con la quale il Comandante della Legione Carabinieri Marche determinava “il trasferimento - d'autorità- del Lgt. in s.p. (a) Alfonso BUBICI, dall'Aliquota Radiomobile del NORM della Compagnia di Fano, quale addetto senza alloggio di servizio, all'Aliquota Operativa del N.O.R.M. di Fano, quale addetto senza alloggio di servizio, con movimento da eseguirsi l'11 settembre 2023;

della determinazione, non conosciuta nè notificata al ricorrente, con la quale il Comandante della Legione Carabinieri Marche ha disposto il trasferimento del Luogotenente S Aristide Gianni dal Comando Stazione Carabinieri di Fano all'Aliquota Radiomobile del N.O.R.M. di Fano quale Comandante.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 luglio 2024 il dott. Tommaso Capitanio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente, luogotenente dell’Arma dei Carabinieri, già in servizio quale addetto presso l’Aliquota Radiomobile del N.O.R.M. della Compagnia di Fano, impugna i provvedimenti indicati in epigrafe, con cui il comandante della Legione Carabinieri “Marche” ha:

- disposto il non accoglimento dell’istanza con cui il Lgt. B aveva chiesto di essere nominato comandante dell’Aliquota Radiomobile del N.O.R.M.;

- disposto il trasferimento del ricorrente d’autorità dall’Aliquota Radiomobile del N.O.R.M. all’Aliquota Operativa dello stesso N.O.R.M.;

- ha nominato il controinteressato Lgt. S quale comandante dell’Aliquota Radiomobile del N.O.R.M.,

esponendo in punto di fatto quanto segue.

1.1. Esso ricorrente è carabiniere dal 1995 e nel corso della carriera ha ricoperto prevalentemente incarichi di responsabilità, ottenendo la qualifica di “ECCELLENTE” dall’anno 2007 e vari riconoscimenti (ad esempio nel 2015 ha ottenuto un encomio con la seguente motivazione “Addetto a nucleo operativo e radiomobile di compagnia distaccata, evidenziando qualificata professionalità, non comune intuito investigativo e lodevole spirito di servizio, forniva determinante contributo ad articolata attività investigativa che consentiva, in breve tempo, di arrestare due persone responsabili di duplice tentato omicidio”). Nel corso degli anni di servizio prestati presso l’Aliquota Radiomobile del N.O.R.M. della Compagnia Carabinieri di Fano esso ricorrente, a causa dei problemi di salute che hanno afflitto il comandante del reparto, ha retto per lunghi periodi interinalmente (e da ultimo dall’aprile 2022 al settembre 2023) il comando della stessa Aliquota. Esso ricorrente, infine, non è stato mai sottoposto a procedimenti disciplinari.

1.2. In ragione della lunga esperienza acquisita presso l’Aliquota Radiomobile, in data 10 maggio 2023, stante il collocamento a riposo del comandante della stessa, esso ricorrente formulava istanza per ottenere l’attribuzione del comando, ritenendo di possedere tutti i requisiti professionali necessari ed avendo la stessa scala gerarchica prospettato al militare tale possibilità (al riguardo il Lgt. B precisa che la presentazione della domanda si era resa necessaria in quanto un altro collega aveva espresso la medesima aspirazione).

In data 25 luglio 2023 veniva notificato ad esso ricorrente il preavviso di rigetto ex art. 10- bis della L. n. 241/1990, fondato sul fatto che, ad avviso dei Comandi superiori, il lungo periodo di permanenza all’interno dell’Aliquota Radiomobile non rappresentava un valore aggiunto tale da giustificare l’attribuzione del comando dell’unità; il successivo 27 luglio veniva notificato al ricorrente l’avviso di avvio del procedimento di trasferimento d’autorità presso l’Aliquota Operativa del N.O.R.M. di Fano.

In data 31 luglio 2023 esso ricorrente presentava apposita memoria difensiva, evidenziando non solo la circostanza per cui l’esperienza maturata costituiva sicuramente un valore aggiunto ai fini dell’attribuzione dell’incarico de quo , ma anche il fatto che il “turnover” di cui l’amministrazione aveva parlato nel preavviso di diniego e nella comunicazione di avvio del procedimento di trasferimento riguarda solo i comandanti delle Stazioni Carabinieri.

1.3. Con i provvedimenti impugnati, il comandante della Legione Carabinieri “Marche” rigettava la domanda del Lgt. B e disponeva il trasferimento del militare presso l’Aliquota Operativa del N.O.R.M., rilevando che:

- non era configurabile una “ …pretesa giuridicamente tutelata all’incarico di Comando da parte del militare… ”;

- all’interessato era stato proposto, in alternativa, il comando di una Stazione distaccata;

- la permanenza del ricorrente presso l’Aliquota Radiomobile non rappresentava un valore aggiunto.

Nel contempo il comandante della Legione accoglieva la domanda presentata dal Lgt. S, il quale veniva nominato comandante dell’Aliquota

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