TAR Torino, sez. I, sentenza 2021-03-19, n. 202100302

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. I, sentenza 2021-03-19, n. 202100302
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 202100302
Data del deposito : 19 marzo 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/03/2021

N. 00302/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00423/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 423 del 2020, proposto da
TA OR s.p.a., Gruppo IO s.p.a., NE s.r.l., ANITA Associazione Nazionale Imprese OR Automobilistici, ASSITERMINAL - Associazione Italiana Terminalisti, rappresentati e difesi dagli avvocati Paolo Federico Videtta, Davide Maresca, Simona Pelleriti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’avvocato Paolo Federico Videtta in Torino, via Cernaia, 30;



contro

Autorità di Regolazione dei OR, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria in Torino, via dell’Arsenale, 21;



nei confronti

Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., non costituita in giudizio;



per l'annullamento

del provvedimento prot. 0002647/2020 del 18 febbraio 2020, avente ad oggetto “Diffida ad ottemperare alla Misura 3.3 di cui all’Allegato A alla delibera (dichiarazione di appartenenza o non appartenenza all’ambito di applicazione di cui alla Misura 3);

in quanto atto presupposto, della delibera dell’Autorità di Regolazione dei OR n. 130 del 30 settembre 2019, recante “Misure concernenti l’accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari. Conclusione del procedimento”;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Autorità di Regolazione dei OR;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2021 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Brevemente i fatti.

Con la delibera n. 98 del 2018, l’Autorità di Regolazione dei OR ha avviato il procedimento volto a definire le misure concernenti l’accesso agli impianti di servizio ed ai servizi ferroviari. Tra le principali finalità perseguite dall’Autorità, la compiuta attuazione delle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 2177/2017, il quale definisce in dettaglio le procedure ed i criteri da seguire per accedere ai servizi che sono prestati negli impianti di servizio ed individua specifici compiti per gli organismi di regolamentazione. Inoltre, il proposito di accorpare e consolidare in un unico testo le misure regolatorie già adottate in materia.

Con successiva delibera n. 42 del 2019, l’Autorità ha indetto la consultazione pubblica.

Con nota in data 31 maggio 2019, nell’ambito dell’iter di perimetrazione dei soggetti destinatari delle misure, l’Autorità ha individuato i gestori di impianti raccordati, sulla base dell’elenco degli impianti raccordati fornito dai gestori delle reti ferroviarie rientranti nel campo di applicazione del d.lgs. n. 112 del 2015 e dalle Autorità di Sistema Portuale, indirizzando a costoro (tra cui la ricorrente Gruppo IO, la società Fratelli Elia successivamente fusasi per incorporazione nella ricorrente TA, oltre a numerose società operanti presso terminal portuali). Con la stessa nota, l’Autorità ha comunicato alle imprese destinatarie l’intendimento di applicare le misure di regolazione proposte con la citata delibera n. 42 del 2019 “a tutti gli operatori degli impianti di servizio collegati alle reti ferroviarie di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a) e comma 4, del d.lgs. 112/2015, tra i quali rientrano anche i soggetti responsabili della prestazione dei servizi svolti negli stessi impianti, nonché ai gestori dell’infrastruttura, ai proprietari degli impianti di servizio, ed ai richiedenti allaccio all’infrastruttura ferroviaria” e di voler “esentare dall’applicazione delle stesse, ad eccezione della misura 14, i soggetti responsabili della gestione di infrastrutture private collegate alle reti ferroviarie rientranti nell’ambito di applicazione del d.lgs. 112/2015 e adibite unicamente alle operazioni merci dei proprietari delle infrastrutture stesse, nonché i fornitori di servizi all’interno di queste, dovendosi altresì evidenziare che l’esenzione non si applica se tali infrastrutture private sono necessarie per l’accesso agli impianti di servizio essenziali per la prestazione di servizi di trasporto o se servono o potrebbero servire più di un cliente finale”. Con la stessa nota, è stato richiesto ai gestori di indicare l’appartenenza alle categorie interessate dalla misura di regolazione.

Il Gruppo IO, con lettere inviate in data 20 giugno 2019, 2 agosto 2019 e 17 settembre 2019, ha riscontrato parzialmente la richiesta, dichiarando di essere escluso dall’applicazione delle delibere n. 98 del 2018 e n. 42 del 2019. Sono seguite le note di risposta dell’Autorità del 3 luglio 2019 e del 7 agosto 2019, con

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