TAR Roma, sez. II, sentenza 2024-11-04, n. 202419388
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 04/11/2024
N. 19388/2024 REG.PROV.COLL.
N. 04916/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4916 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Opera Laboratori Fiorentini S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG A0243FAD6E, rappresentata e difesa dall'avvocato Valentino Vulpetti, con domicilio digitale come in atti;
contro
IP S.p.A., Ministero della Cultura, Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Società Cooperativa Culture, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Gabriele Tricamo, Marco Orlando, Antonietta Favale, Matteo Valente, con domicilio digitale come in atti;
per l'annullamento
- della Determina a contrarre del 31.10.2023, a firma del Responsabile Dott. Marco Maria Luchino Mizzau;
- del Bando di gara spedito in GUUE in data 31.10.2023, con il quale IP ha indetto la “Gara europea a procedura aperta per l''affidamento in concessione dei servizi museali integrati presso il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia. ID Sigef 2689 CIG A0243FAD6E” e di ogni altra determinazione, connessa e/o presupposta, anche non conosciuta, con cui sia stata indetta la gara in questione;
- del Disciplinare, del Capitolato Tecnico, dello Schema di convenzione, di tutti gli allegati e, in generale, di tutti gli atti costituenti la lex specialis e/o approvati con la determina a contrarre;
- del provvedimento IP del 13.12.2023, Prot. nomina commissioni.174.13-12-2023-I, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice;
- della nota IP del 2.4.2024 con la quale è stata comunicata l''aggiudicazione definitiva efficace della gara in favore di Coopculture;
- dell''ammissione di Coopculture alla gara e di ogni atto e/o verbale con cui sia stata accertata la sussistenza in capo a quest''ultima dei requisiti generali e speciali di partecipazione, ivi compreso il verbale di verifica della documentazione amministrativa relativo alle sedute del 4.3.2024, 5.3.2024 e 6.3.2024;
- del provvedimento di aggiudicazione;
- dei verbali di gara tutti, in parte qua;
- del regolamento IP sulla nomina delle commissioni di gara;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti ai suddetti, ancorché attualmente non conosciuti, ivi compresi gli atti allo stato ignoti attraverso i quali – secondo quanto riferisce in premessa il disciplinare di gara - il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia avrebbe formulato la “valutazione comparativa tra la forma di gestione diretta ed indiretta di cui all''art. 115 comma 4 del d.lgs. 42/2004” e la “valutazione preliminare di convenienza di cui all''art. 175, comma 2 del nuovo Codice dei contratti pubblici”;
- della nota IP del 2.4.2024 con la quale è stata comunicata l’aggiudicazione definitiva efficace della gara in favore di Coopculture;
- della Nota di IP del 10.6.2024, Prot.registro ufficiale 28864.10-06-2024-U, avente ad oggetto “Gara a procedura aperta per l’affidamento in concessione dei servizi museali integrati presso il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia – ID 2689 – Comunicazione di chiusura positiva del procedimento”, depositata in giudizio in data 12.6.2024 e mai comunicata alla ricorrente;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di IP S.p.A. e del Ministero della Cultura e della Società Cooperativa Culture e di Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 ottobre 2024 la dott.ssa Giovanna Vigliotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del giudizio, la società ricorrente ha impugnato il provvedimento di aggiudicazione della gara bandita da IP per l’affidamento in concessione dei servizi museali integrati per il pubblico (accoglienza, informazione e orientamento, strumenti di supporto alla visita, visite guidate, attività didattiche, bookshop, gestione e organizzazione mostre presso la Manica Lunga) e del servizio di biglietteria, da eseguirsi presso il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
2. La ricorrente, con le censure proposte, ha mosso le seguenti contestazioni:
- la società aggiudicataria non avrebbe posseduto i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti dal Disciplinare di gara;
- la controinteressata avrebbe gestito il servizio di biglietteria del SS in modo illecito, con episodi di accaparramento e rivendita dei biglietti a prezzi maggiorati;
- la condotta tenuta dalla controinteressata sarebbe stata oggetto di indagine da parte dell'CM per pratiche commerciali scorrette.
- le informazioni relative al procedimento avviato dall’CM a carico della controinteressata sarebbero state omesse così fuorviando le valutazioni rimesse alla stazione appaltante.
3. La ricorrente ha, altresì, dedotto che:
- la società aggiudicataria sarebbe stata condannata per violazioni della contrattazione collettiva nazionale, come il mancato pagamento delle maggiorazioni per lavoro supplementare;
- sarebbe, inoltre, incorsa in condanne per intermediazione illecita di manodopera e mancato riconoscimento di indennità d'appalto;
- avrebbe omesso di dichiarare le suddette violazioni in sede di gara, influenzando indebitamente le decisioni della stazione appaltante;
- dal canto suo la stazione appaltante avrebbe omesso di verificare il possesso dei requisiti dichiarati dalla controinteressata, limitandosi a controllare solo il Casellario informatico dei contratti pubblici.
4. In via subordinata, la ricorrente ha dedotto l’illegittimità della nomina della Commissione giudicatrice in quanto non effettuata secondo criteri di trasparenza, competenza e rotazione e in ragione del fatto che i commissari non sarebbero in possesso adeguate competenze professionali nel settore specifico dei servizi museali.
5. In ulteriore subordine, la ricorrente ha contestato l’illegittimità della lex specialis in quanto asseritamente in contrasto con i principi enucleati dal Codice dei beni culturali.
6. Si sono costituite in giudizio sia le amministrazioni intimate che la società controinteressata.
7. Successivamente all’instaurazione del giudizio, IP ha avviato un sub procedimento volto alla verifica del possesso in capo all’aggiudicataria dei requisiti di cui all’art. 95 del D.Lgs. n. 36/2023 alla luce delle informazioni apprese in seguito alla notifica del ricorso.
8. Tal sub procedimento si è concluso con la conferma dell’aggiudicazione in favore dell’odierna controinteressata all’esito della valutazione operata dalla stazione appaltante circa l’incidenza delle circostanze emerse nell’ambito del presente giudizio sulle valutazioni rimesse alla stazione appaltante dall’articolo 95 del D.Lgs 36/2023.
9. Avverso tale provvedimento, l’odierna ricorrente ha proposto ricorso per motivi aggiunti, contestando la violazione dei propri diritti di partecipazione procedimentale in ragione del suo mancato coinvolgimento nel sub procedimento avviato nonché la legittimità delle valutazioni effettuate dalla stazione appaltante al fine di giungere alla conferma del provvedimento di aggiudicazione.
10. Le Amministrazioni resistenti e la controinteressata hanno eccepito la tardività dei motivi aggiunti in ragione del fatto che il provvedimento impugnato era stato depositato in giudizio e, pertanto, portato a conoscenza della ricorrente in data 12 giugno 2024, data rispetto alla quale sarebbe decorso il termine per la proposizione dei motivi aggiunti bel prima della loro notifica.
11. All’udienza del 9 ottobre 2024, la causa è stata trattenuta in decisione.
12. Il Collegio ritiene di prescindere dall’eccezione di improcedibilità del ricorso in ragione della tardività dei motivi aggiunti in quanto la questione di diritto sottostante l’eccezione non è pacifica in giurisprudenza e il ricorso si appalesa, proprio alla luce dell’intervenuto provvedimento impugnato con i motivi aggiunti, palesemente infondato nel merito.
13. Con i motivi proposti sub A, parte ricorrente lamenta anzitutto l’asserita illegittimità dell’aggiudicazione in favore della controinteressata della gara, in ragione:
a) della carenza in capo a quest’ultima del requisito speciale di capacità tecnico-professionale richiesto dalla lex specialis (fatturato su contratti analoghi relativi al servizio di biglietteria nel triennio precedente), sostenendo che l’indicazione da parte dell’aggiudicataria del servizio di biglietteria erogato presso il Parco Archeologico del SS non varrebbe a dimostrare il possesso del requisito in ragione delle asserite “ modalità illecite ” di gestione del servizio, come sarebbe dimostrato dal procedimento antitrust pendente;
b) dell’omissione dichiarativa ad essa imputabile, avendo sottaciuto la pendenza del procedimento antitrust , rilevante a fini escludenti ex art. 98, co. 3, lett. b), D.Lgs. n. 36/2023;
c) della mancata verifica da parte di IP dei requisiti generali e speciali in capo all’aggiudicataria.
14. Le censure sono infondate.
15. Quanto al profilo sub a), il paragrafo 6.2 del Disciplinare prevedeva, per quanto di interesse, quale requisito speciale di capacità tecnico-professionale per il servizio di biglietteria, l’aver “eseguito, nel precedente triennio dalla data di indizione della procedura di gara, uno o più contratti analoghi a quello in affidamento