TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2023-12-11, n. 202300882
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Testo completo
Pubblicato il 11/12/2023
N. 00882/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00450/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 450 del 2018, proposto dalla sig.ra -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avv.ti G G e F D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
per l'annullamento
- del giudizio di non ammissione alle prove orali dell'esame di Stato, sessione 2017, per l'abilitazione all'esercizio della professione forense, comunicato in data 25 giugno 2018 e conosciuto il successivo 29 giugno;
- del verbale della prima sottocommissione n. 21 del 12 marzo 2018;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, ove lesivo, ancorché di estremi ignoti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 novembre 2023 la dott.ssa Roberta Mazzulla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso tempestivamente notificato e depositato, la ricorrente ha impugnato il provvedimento di non ammissione alle prove orali dell'esame di Stato, sessione 2017, per l'abilitazione all'esercizio della professione forense, adottato dalla prima sottocommissione istituita presso la Corte d’Appello di Messina, la quale, all’esito della seduta del 12.03.2018, le ha assegnato i seguenti voti: 27 parere di diritto civile; 23 parere di diritto penale; 26 atto giudiziario.
2. Il ricorso risulta affidato ai motivi di diritto appresso sintetizzati.
- “1. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE E VIOLAZIONE DI LEGGE PER CONTRASTO CON L’ART. 22, COMMA 9, DEL R.D.L. N.1578 DEL 1933”;
Il giudizio di non ammissione alla prova orale, espresso in termini esclusivamente numerici, sarebbe affetto da grave deficit istruttorio e motivazionale. Ciò in ragione non soltanto della totale assenza di segni grafici e correzioni sugli elaborati ma anche del mancato riferimento agli specifici criteri ritenuti non soddisfatti tra quelli fissati ex ante nella circolare della Commissione centrale presso il Ministero della Giustizia e recepiti, dalla prima sottocommissione, in sede di verbale n. 8. Tale deficit frustrerebbe il diritto di difesa della ricorrente, non consentendole di conoscere le ragioni per le quali le prove scritte sono state valutate negativamente e, quindi, comprendere gli ambiti nei quali migliorarsi in vista delle future sessioni di esame.
Il vizio