TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2010-12-03, n. 201035303

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2010-12-03, n. 201035303
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201035303
Data del deposito : 3 dicembre 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 08720/2010 REG.RIC.

N. 35303/2010 REG.SEN.

N. 08720/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8720 del 2010, proposto da:
R D, rappresentato e difeso dall'avv. L I, con domicilio eletto presso L I in Roma, via Cola di Rienzo, 111;

contro

Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del rapporto informativo datato 8.6.2010 e conosciuto in data 17.6.2010 relativo al servizio svolto dal Cap. D dall'1.10.2008 al 7.1.2009 presso l'Accademia Aeronautica di Pozzuoli - Reparto Servizi Tecnici e Generali, Gruppo Telematico e del rapporto informativo datato 22.3.2010 relativo al medesimo periodo 1.10.2008 / 7.1.2009


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2010 il cons. G R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Visto

-il ricorso in epigrafe con il quale parte ricorrente ha impugnato il (terzo) rapporto informativo relativo al periodo 1/10/2008 – 7/1/2009, nel quale ha riportato il giudizio finale “molto buono”, dopo che i precedenti erano stati annullati in autotutela;

-le seguenti censure dedotte a sostegno del gravame:

a)agli annullamenti d’ufficio non potevano fare seguito formulazioni peggiorative rispetto a quelle originarie;

b)le nuove valutazioni non avrebbero potuto fare a meno di migliorare i giudizi precedenti annullati in autotutela;

c)illogico ed arbitrario è anche il peggioramento di alcune voci analitiche;

d)i giudizi dell’amministrazione si pongono in contrasto con i precedenti di carriera del militare;

-l’atto di costituzione in giudizio del ministero della difesa e la memoria depositata dall’avvocatura di stato;

Ritenuto sussistenti i presupposti di fatto e di diritto per la definizione immediata del giudizio;

Visto gli artt. 55 e 60 del D.Lvo n. 104/2010;

Ritenuto

Il ricorso è infondato.

A seguito dell’annullamento dei precedenti rapporti informativi, non si era radicato in capo al ricorrente alcun diritto (rectius, pretesa) a conseguire un giudizio necessariamente o induttivamente migliorativo nei suoi confronti;
l’amministrazione si doveva emendare avuto riguardo al difetto di “armonia e consequenzialità” nel rapporto tra la valutazione risultante dal complesso delle voci analitiche ed i giudizi espressi nella parte IV nonché avuto riguardo a talune valutazioni non strettamente pertinenti al rendimento in servizio e tali da ingenerare dubbi interpretativi. Fermo restava, l’obbligo-dovere di valutare ex novo il ricorrente alla luce del rendimento espresso nel periodo oggetto di valutazione.

Il Collegio non coglie disarmonie tra le voci analitiche ed i giudizi espressi dai compilatori, incluso quello finale.

Le istruzioni sui documenti caratteristici del personale chiariscono che la qualifica di “eccellente” – cui aspirava il ricorrente - è attribuita al militare che emerge nettamente per qualità e rendimento eccezionali, vale a dire al militare le cui qualità sono tanto spiccate ed il rendimento è di tale livello e continuità da farlo non soltanto emergere, ma sovrastare altri che parimenti emergono;
la qualifica di “superiore alla media” è attribuita al militare che emerge sulla media per la bontà delle qualità e per il livello e la continuità del rendimento, mentre la qualifica “nella media” è attribuita al militare che possiede un normale complesso di qualità e rende in misura adeguata ad esso.

Appare evidente, alla luce delle istruzioni appena riportate, che anche la qualifica di “superiore alla media” può essere attribuita solo sulla base di elementi sensibilmente positivi.

Orbene, in considerazione della limitatezza del sindacato giurisdizionale in subiecta materia (C. Stato, IV;
18.10.2002, n. 5741), la valutazione sottesa alla qualifica, in termini di congruenza degli elementi di giudizio, è rimessa (rectius, riservata) all’apprezzamento discrezionale del primo revisore (che, peraltro, ben potrebbe anche discostarsi, ovvero non accogliere, la proposta del compilatore della scheda se ciò è in armonia con la valutazione descrittiva).

Nel caso di specie, il Collegio, in continuità con il proprio orientamento, ritiene, in punto di diritto, che:

-la scheda valutativa relativa alle capacità, alle qualità ed al rendimento in servizio di un militare, per sua natura non deve contenere un elenco analitico di fatti o circostanze relative alla carriera o ai predenti del militare, ma raccogliere un giudizio sintetico, ancorché esauriente, su tali caratteristiche riscontrate nel complesso del servizio svolto nel periodo considerato ai fini valutativi;
pertanto, per rispondere all'obbligo di motivazione non vi è alcuna necessità che il documento menzioni fatti o circostanze in occasione delle quali il ricorrente si sia comportato in conformità alla tipologia del giudizio riportato;

-l’amministrazione, per ciascun periodo di tempo considerato, tenuto presente il servizio svolto dal dipendente, puo’ pervenire a valutazioni diverse da quelle anteriori in quanto il carattere, le attitudini ed i risultati del lavoro compiuto dal dipendente lungo il corso del tempo, non sono necessariamente costanti.

Nel caso di specie, l’amministrazione ha chiarito, e ciò rende ragione sulla coerenza e plausibilità dei giudizi, che la valutazione del ricorrente, limitatamente al periodo preso in esame, è stata determinata, non già dal trasferimento di sede (circostanza che aveva creato dubbi interpretativi all’origine dei precedenti rapporti informativi) bensì, dal comportamento tenuto dall’ufficiale in conseguenza del disposto trasferimento.

Per le considerazioni che precedono, il ricorso in esame non è meritevole di accoglimento e va, pertanto, respinto mentre le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

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