TAR Brescia, sez. II, sentenza 2023-07-12, n. 202300584
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Pubblicato il 12/07/2023
N. 00584/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00701/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 701 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato S B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Brescia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
del provvedimento del -OMISSIS-, nr cat. -12/immig./2014/2^sez./db - , con cui la Questura di Brescia ha respinto la domanda di rilascio di permesso di soggiorno per motivi di affidamento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Brescia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 luglio 2023 il dott. B M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il sig. -OMISSIS- presentava alla Questura di Brescia istanza di rilascio del permesso di soggiorno “per affidamento”.
Con il decreto in epigrafe al Questura rigettava l’istanza con atto del-OMISSIS- che, attesa l’irreperibilità dello straniero, gli veniva notificato solo il 16 luglio 2019.
L’atto era motivato con l’impossibilità di rilascio del titolo richiesto sulla base della normativa vigente.
Avverso tale provvedimento il deducente proponeva ricorso chiedendone l’annullamento e deducendo la violazione dell’art. 10 bis della l. n. 241/1990, nonché l’eccesso di potere sotto diversi profili sintomatici.
Si costituiva in resistenza l’intimata amministrazione instando per il rigetto del gravame.
Con ordinanza n. 445 del 7 dicembre 2019 veniva respinta l’istanza incidentale di sospensione dell’atto impugnato.
Chiamato alla pubblica udienza dell’11 luglio 2023 il ricorso veniva trattenuto in decisione.
L’ordinanza era così motivata: “ considerato, infatti, che l’art. 32 del D. Lgs. n 286/1998 prevede la possibilità di rilasciare un permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura, ai minori che sono stati affidati ai sensi dell’art. 2 della legge n. 184/1983, ma non con riferimento all’ipotesi di cui all’art. 25 del R. D. Lgs. n. 1404/1934, invocato dal ricorrente ”.
Peraltro, l’ordinanza faceva salva la possibilità per l’amministrazione di rilasciare altra tipologia di titolo di soggiorno “ in relazione alla comunicazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di -OMISSIS-del -OMISSIS-, quanto all’applicazione dell’art. 18, comma 6, del D. Lgs. n. 286/1998 ”.
A tale pronuncia non faceva seguito alcuna memoria del ricorrente.
Il ricorso è infondato.
Quanto alla violazione dell’art. 10 bis l. n. 241/90 è agevole rilevare che la mancata comunicazione dell'avvio del procedimento e del preavviso di rigetto di cui all'art. 10-bis l. n. 241/1990 non determina l'automatica illegittimità del provvedimento finale qualora possa trova applicazione l'art. 21-octies della stessa l. n. 241/1990: attraverso la dequotazione dei vizi formali dell'atto, infatti, la disposizione appena richiamata mira a garantire una maggiore efficienza all'azione amministrativa, risparmiando antieconomiche ed inutili duplicazioni di attività, laddove il riesercizio del potere non potrebbe comunque portare all'attribuzione del bene della vita richiesto dall'interessato (C.g.a. Sicilia sez. giurisd., 27/10/2020, n.996;Consiglio di Stato sez. II, 12/02/2020, n.1081).
Tale è appunto la situazione in cui versava il ricorrente dal momento che nessun titolo di soggiorno per motivi di affidamento poteva essere rilasciato allo straniero.
Quanto alle ulteriori doglianze è inequivocabile il tenore dell’art. 32 d.lgs. n. 286/1998 il quale ammette la possibilità di conversione del permesso di soggiorno solo per “ motivi di studio di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura ”, situazioni non rappresentate dall’interessato al momento dell’istanza.
Il titolo di soggiorno di cui il ricorrente era titolare trovava riferimento nel provvedimento del Tribunale dei minori di Brescia con cui il ricorrente, a seguito della commissione del reato di furto era stato affidato per la messa in prova (provvedimento alternativo alla detenzione) alla comunità -OMISSIS-.
Seppure conclusa positivamente la prova è evidente che nessun titolo facente riferimento all’art. 32 TU sull’immigrazione poteva essere rilasciato all’interessato atteso che l’art. 25 del r.d. n. 1404/1934 disciplina le “Misure applicabili ai minori irregolari per condotta o per carattere”.
Si tratta, quindi, una misura di prevenzione allo scadere della quale nessun titolo al suo proseguimento può essere vantato dall’interessato.
È tuttavia sempre fatta salva la possibilità per la Questura di rilasciare un permesso di soggiorno per altre motivazione, ove ne sussistano i presupposti.
Per le ragioni che precedono il ricorso va pertanto rigettato, compensando tuttavia le spese di giudizio in considerazione della peculiarità della fattispecie.