TAR Catania, sez. III, sentenza 2016-10-10, n. 201602469

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. III, sentenza 2016-10-10, n. 201602469
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201602469
Data del deposito : 10 ottobre 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/10/2016

N. 02469/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00629/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 629 del 2015, proposto da:
So.Ge.It. S.a.s. di Saglimbene Maria &
C., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Pucci C.F. PCCLNZ68H30C351U, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via Alberto Mario, 56;

contro

Comune di Catania, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Santa Anna Mazzeo C.F. MZZSTN56L67C351P, domiciliata in Catania, via Umberto 151;

per l'ottemperanza del giudicato

nascente da sentenza n.3681/13 resa dal Giudice di Pace di Catania


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Catania;

Viste le memorie difensive;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2016 la dott.ssa G G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Con il ricorso introduttivo del presente giudizio la società ricorrente espone che con sentenza n. 3681/13 il Giudice di Pace presso il Tribunale di Catania, il Comune di Catania è stato condannato al pagamento delle spese di lite liquidate in Euro 1.000\00 oltre IVA e CPA a titolo di spese e competenze.

Il titolo veniva notificato in forma esecutiva il 16/01/2014, dichiarato definitivo il 3.11 .2014 per mancata interposizione di appello come certificato in data 3/11/2014. L’’intervenuto passaggio in cosa giudicata della sentenza di cui qui si chiede l’esecuzione è stata portata a conoscenza del Comune intimato mediante notifica di atto di diffida e messa in mora in data 07/11/2014.

Non avendo ricevuto l'adempimento, la società ricorrente ha proposto il ricorso in esame, al fine di ottenere il dovuto pagamento anche a mezzo di commissario ad acta.

Il Comune si è costituito ed ha rappresentato che in data 26/09/2013 è stato approvato dalla Corte dei Conti il piano di riequilibrio approvato con delibera del C.C. n. 14 del 2/2/2014.

Nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2016 parte ricorrente ha insistito nelle proprie richieste;
quindi il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è fondato.

Rileva il Collegio che la procedura per esecuzione del giudicato risulta ritualmente incardinata, ed è decorso il termine dilatorio di 120 giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione, di cui all'art. 14 del D.L. n. 669 del 1996, modificato dall’articolo 147, primo comma, lettera a), legge n. 388/2000 e dall’articolo 44, terzo comma, lettera a), decreto legge n. 269/2003, come modificato, in sede di conversione, dalla legge n. 326/2003.

Rileva altresì che è intervenuta l’approvazione da parte della Corte dei Conti del piano di riequilibrio predisposto dal Comune di Catania, e pertanto è venuta meno la causa d’improcedibilità prevista dal comma IV dell’art. 243bis TUEL, il quale dispone che “Le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui all'articolo 243-quater, commi, commi 1 e 3”.

Non si ravvisano, quindi, motivi giustificativi dell'inadempienza dell'Amministrazione intimata e deve essere affermata la persistenza dell’obbligo in capo alla stessa di ottemperare al giudicato.

La sussistenza dell’obbligo di eseguire il giudicato va affermata sia per quanto riguarda la sorte capitale che per gli interessi ed oneri accessori: sono dovute, cioè, le spese successive all’emanazione del titolo di cui si chiede l’esecuzione, quali le spese di registrazione, che rientrano automaticamente tra quelle conseguenti alla decisione, senza che sia necessaria al riguardo un’espressa statuizione del giudice.

Il Comune di Catania intimato dovrà dare esecuzione al provvedimento in epigrafe entro un termine che appare equo al Collegio fissare in giorni novanta decorrenti dalla data di notifica o di comunicazione in forma amministrativa della presente decisione.

Decorso infruttuosamente il termine indicato, ai medesimi adempimenti provvederà in via sostitutiva un commissario ad acta, individuato nel Prefetto di Catania, con facoltà di conferire delega per l’espletamento dell’incarico ad idoneo funzionario in servizio presso lo stesso ufficio territoriale del Governo.

Insediandosi entro dieci giorni dalla scadenza del termine sopra indicato, il Commissario provvederà, sotto la sua personale responsabilità, entro il successivo termine di giorni sessanta dal suo insediamento.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

Il compenso del commissario, da calcolare ai sensi dell'art. 2 D.M. 30 maggio 2002 e degli artt. 49 ss. D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, sarà liquidato con separato decreto, previa presentazione da parte del commissario, a mandato espletato, di apposita nota specifica delle spese, contenente anche l'indicazione della misura degli onorari spettanti, da quantificare in base alla somma effettivamente pagata alla ricorrente.

Tale parcella andrà presentata, ex art. 71

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