TAR Palermo, sez. I, sentenza 2023-05-22, n. 202301688

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. I, sentenza 2023-05-22, n. 202301688
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202301688
Data del deposito : 22 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/05/2023

N. 01688/2023 REG.PROV.COLL.

N. 02742/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2742 del 2015, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. G C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. D S, sito in Palermo, Via Sferracavallo n. 89/A;

contro

- Il Comune di -OMISSIS- – Responsabile Area Tecnico Ambientale, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. F C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. G R, sito in Palermo, Via Mariano Stabile n. 241;
- L’Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana, in persona dell’Assessore pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico in Palermo, via Valerio Villareale, n. 6;

per l'annullamento

- dell'atto prot. n. -OMISSIS- emesso in data 18/6/2015, notificato il 19/6/2015, col quale il Responsabile del Servizio denegava la richiesta di concessione edilizia in sanatoria presentata dal ricorrente in data 15/11/2013, prot. -OMISSIS-, ai sensi dell'art. 36 D.P.R. 380/2001;

- del decreto -OMISSIS-, pubblicato nel Supplemento Ordinario della G.U.R.S. Parte I -OMISSIS-del 20/1/1996, posto a fondamento del predetto diniego, invalido ed inefficace giacchè la Corte Costituzionale, con sentenza n. 212 del 29/7/2014, ha obbligato la Regione Siciliana a recepire la Legge Quadro nazionale n. 194/1991 che, al comma 3° dell'art. 22, prevede che per l'istituzione dei parchi, riserve ed oasi, la Regione deve utilizzare terreni demaniali e non quelli dei privati;

- di ogni altro atto e/o provvedimento connesso a quello impugnato;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana;

Vista la memoria depositata dal Comune di -OMISSIS-;

Vista la memoria difensiva ex art. 73 c.p.a. depositata da parte ricorrente;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il dott. Calogero Commandatore nell’udienza di smaltimento dell’arretrato del giorno 29 marzo 2023, tenutasi da remoto ex art. 87, co. 4 bis, cod. proc. amm., come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato il 18 settembre 2015 e depositato il 30 settembre 2015, il ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento n. -OMISSIS- del 18 giugno 2015 e notificato il 19 giugno 2015, emesso dal Responsabile del Servizio del Comune di -OMISSIS-, con il quale è stata denegata la richiesta di concessione edilizia in sanatoria presentata dall’istante in quanto le opere effettivamente realizzate non sarebbero conformi allo strumento urbanistico.

Il ricorrente ha esposto:

- di essere proprietario di un appezzamento di terreno sito in zona agraria del Comune di -OMISSIS-, acquistato in data 31 luglio 1973, sul quale insiste un fabbricato rurale realizzato prima dell’anno 1967 e di essere, altresì, proprietario di un altro terreno adiacente a questo, acquistato a seguito della sdemanializzazione dello stesso con Deliberazioni Consoliari n.ri -OMISSIS- del 23 aprile 1997 e 29 novembre 2000, sul quale insiste per una piccola porzione di terreno un fabbricato di vecchissima costruzione, eseguito precedentemente all’anno 1967;

- che i due fabbricati suindicati risultavano essere tra loro quasi uniti, costituendo in pratica un unico corpo di fabbrica: per una parte il fabbricato era completamente eretto, per l’altra parte era in parte diroccato e in parte era costituito da muri di conci di tufo elevati e malta cementizia, oltre a due pilastri d’angolo in conglomerato cementizio armato;

- con atto n. -OMISSIS-del 18 luglio 1983, rinnovato in data 13 luglio 1985, il ricorrente era stato autorizzato ad eseguire il consolidamento delle due strutture, determinando non un ampliamento volumetrico della superficie ma la sola unione del fabbricato con l’esecuzione di opere di tecnica moderna;

- in data 15 novembre 2013, il ricorrente ha presentato domanda di accertamento di conformità per 1) la realizzazione di un muro in conci di tufo arenario, 2) di un cordolo in cemento armato;
3) la demolizione parziale della tamponatura esistente nel prospetto laterale.

- Con il provvedimento impugnato l’Amministrazione ha rigettato la suddetta domanda di sanatoria amministrativa.

Il ricorrente ha, dunque, articolato le seguenti censure:

1)“Illegittimità del provvedimento impugnato per travisamento dei fatti. Eccesso di potere sotto il profilo dell’errata interpretazione dell’autorizzazione n. -OMISSIS-del 18/7/1983”.

Secondo il ricorrente, l’Amministrazione, basandosi sulla sola ordinanza di demolizione emessa nei confronti dello stesso istante, avrebbe errato nel non considerare che gli interventi richiesti con la domanda di sanatoria facessero riferimento al complesso unitario del fabbricato e non alla singola parte di esso. Da qui l’Amministrazione avrebbe considerato erroneamente i muri perimetrali realizzati quali ampliamento del corpo di fabbrica piuttosto che facenti parte del perimetro del fabbricato diroccato, in adiacenza al quale sarebbero stati posti, altresì, i due pilastri per il sostegno della struttura. Dunque, si sarebbe determinato solamente un consolidamento tra i due fabbricati adiacenti senza alterazione alcuna di volume e di superficie.

Inoltre, essendo le opere compiute destinate all’attività agricola, ai sensi della L. n. 164 dell’11/11/2014 la manutenzione straordinaria posta in essere dal ricorrente sarebbe legittima avendo rispettato quest’ultimo la destinazione d’uso conforme alle caratteristiche morfologiche della zona.

2) “Invalidità ed inefficacia del provvedimento impugnato sotto altro profilo: disparità di trattamento ed illegittimità costituzionale del Decreto -OMISSIS- dell’Assessorato Territorio ed Ambiente (sentenza Corte Cost. n. 212 del 29/7/2014)”.

Secondo il ricorrente, nonostante il fabbricato di cui in oggetto insista all’interno della Riserva Naturale Integrale -OMISSIS-, sottoposta a vincolo paesaggistico, il Comune di -OMISSIS- avrebbe già rilasciato diverse concessioni edilizia in detta zona, anche con destinazioni d’uso diverse da quelle previste per la sua particolarità, determinando così una disparità di trattamento tra i cittadini.

Oltretutto il ricorrente, svolgendo l’attività di apicoltore e destinando il fabbricato a detta attività, avrebbe realizzato un’opera compatibile con le finalità del Parco conformemente ai principi istituzionali regolanti la materia.

Inoltre, l’iniziativa del ricorrente sarebbe rispondente ai criteri di legittimità e legalità tanto che il Comune avrebbe anche sdemanializzato una parte del suo territorio ricadente nella Riserva per cederla allo stesso istante.

Il ricorrente ha anche lamentato il fatto che il provvedimento impugnato si baserebbe sul Decreto -OMISSIS-, il quale sarebbe stato dichiarato incostituzionale con la sentenza della Corte Costituzionale n. 212/2014 la quale ha statuito, altresì, che la Regione Siciliana per l’istituzione di parchi, riserve ed oasi deve utilizzare terreni demaniali e non quelli dei privati.

Per tale ragione, il provvedimento impugnato, fondandosi su una norma dichiarata incostituzionale, non potrebbe spiegare la propria efficacia e validità ma dovrebbe basarsi piuttosto sulle norme previste nel TU edilizia e sulle norme urbanistiche applicabili.

Per resistere al ricorso si è costituito in giudizio sia il Comune di -OMISSIS- sia l’Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana.

In data 13 ottobre 2017, il Comune di -OMISSIS- ha depositato memoria difensiva chiedendo il rigetto del ricorso perché inammissibile ed infondato, vinte le spese.

In vista dell’udienza di smaltimento, parte ricorrente ha depositato memoria difensiva ex art. 73 c.p.a., insistendo sui motivi di ricorso e chiedendo l’accoglimento dello stesso.

All’udienza straordinaria di smaltimento del 29 marzo 2023, nessuno presente per le parti, come specificato nel verbale, la causa è stata posta in decisione.

Il ricorso è infondato e va rigettato.

Il primo motivo di ricorso è infondato poiché la prospettata preesistenza – ante 1967 – delle opere di cui è stato chiesto l’accertamento in conformità (e non dei fabbricati originari di cui non è contestata la legittimità) è solo astrattamente affermata, ma non è stata in alcun modo comprovata – neppure tramite presunzioni – a fronte di documentazione fotografica degli anni 90 in possesso dell’Ente di tutela della riserva naturale e integrale “-OMISSIS-”, sicché la tesi del ricorrente sulla natura meramente manutentiva degli interventi in oggetto è smentita da precisi elementi probatori offerti dalla P.A., configurandosi invece come interventi di ristrutturazione edilizia.

Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.

E invero, la prospettata disparità di trattamento – peraltro articolata in modo generico – può essere fatta valere quale causa d'illegittimità provvedimentale solo in caso di perfetta identità delle fattispecie, nel caso di specie, in alcun modo prospettata e, in ogni caso, la mera diversità di trattamento non può, da sola, dimostrare un vizio di eccesso di potere, non potendo l'eventuale illegittimità commessa dall'amministrazione in altro frangente divenire valida ragione a sostegno delle proprie pretese (Cons. Stato, sez. V, 10 novembre 2022, n. 9877).

Il provvedimento di rigetto dell’istanza ex art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001 è motivato sull’insistenza nell’area in esame di un vincolo paesaggistico istituto dalla Commissione per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di -OMISSIS-e del vincolo di riserva sopraindicato.

L’esistenza del vincolo di riserva sopraindicato (istituito con decreto dell’A.R.T.A. -OMISSIS-) non è in alcun modo inciso dalla sentenza della Corte costituzionale n. 212/2014 che si è limitata a dichiarare “ l’illegittimità costituzionale degli artt. 6, comma 1, e 28, commi 1 e 2, della legge della Regione siciliana 6 maggio 1981, n. 98 (Norme per l’istituzione nella Regione siciliana di parchi e riserve naturali), nella parte in cui stabiliscono forme di partecipazione degli enti locali nel procedimento istitutivo delle aree naturali protette regionali diverse da quelle previste dall’art. 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) ”.

L’esistenza di tale vincolo di riserva naturale e integrale implica l’impossibilità di ottenere il chiesto accertamento in conformità ex art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001, non potendosi rilasciare, in tale ambito, pareri postumi ex art. 13 della l. n. 394/1991 (Cons. Stato, n. 5152/2021) su interventi che hanno modificato l’aspetto esteriore degli edifici.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese di lite, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza.

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