TAR Palermo, sez. I, sentenza 2023-05-22, n. 202301688

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. I, sentenza 2023-05-22, n. 202301688
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202301688
Data del deposito : 22 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/05/2023

N. 01688/2023 REG.PROV.COLL.

N. 02742/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2742 del 2015, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. G C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. D S, sito in Palermo, Via Sferracavallo n. 89/A;



contro

- Il Comune di -OMISSIS- – Responsabile Area Tecnico Ambientale, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. F C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. G R, sito in Palermo, Via Mariano Stabile n. 241;
- L’Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana, in persona dell’Assessore pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico in Palermo, via Valerio Villareale, n. 6;



per l'annullamento

- dell'atto prot. n. -OMISSIS- emesso in data 18/6/2015, notificato il 19/6/2015, col quale il Responsabile del Servizio denegava la richiesta di concessione edilizia in sanatoria presentata dal ricorrente in data 15/11/2013, prot. -OMISSIS-, ai sensi dell'art. 36 D.P.R. 380/2001;

- del decreto -OMISSIS-, pubblicato nel Supplemento Ordinario della G.U.R.S. Parte I -OMISSIS-del 20/1/1996, posto a fondamento del predetto diniego, invalido ed inefficace giacchè la Corte Costituzionale, con sentenza n. 212 del 29/7/2014, ha obbligato la Regione Siciliana a recepire la Legge Quadro nazionale n. 194/1991 che, al comma 3° dell'art. 22, prevede che per l'istituzione dei parchi, riserve ed oasi, la Regione deve utilizzare terreni demaniali e non quelli dei privati;

- di ogni altro atto e/o provvedimento connesso a quello impugnato;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana;

Vista la memoria depositata dal Comune di -OMISSIS-;

Vista la memoria difensiva ex art. 73 c.p.a. depositata da parte ricorrente;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il dott. Calogero Commandatore nell’udienza di smaltimento dell’arretrato del giorno 29 marzo 2023, tenutasi da remoto ex art. 87, co. 4 bis, cod. proc. amm., come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato il 18 settembre 2015 e depositato il 30 settembre 2015, il ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento n. -OMISSIS- del 18 giugno 2015 e notificato il 19 giugno 2015, emesso dal Responsabile del Servizio del Comune di -OMISSIS-, con il quale è stata denegata la richiesta di concessione edilizia in sanatoria presentata dall’istante in quanto le opere effettivamente realizzate non sarebbero conformi allo strumento urbanistico.

Il ricorrente ha esposto:

- di essere proprietario di un appezzamento di terreno sito in zona agraria del Comune di -OMISSIS-, acquistato in data 31 luglio 1973, sul quale insiste un fabbricato rurale realizzato prima dell’anno 1967 e di essere, altresì, proprietario di un altro terreno adiacente a questo, acquistato a seguito della sdemanializzazione dello stesso con Deliberazioni Consoliari n.ri -OMISSIS- del 23 aprile 1997 e 29 novembre 2000, sul quale insiste per una piccola porzione di terreno un fabbricato di vecchissima costruzione, eseguito precedentemente all’anno 1967;

- che i due fabbricati suindicati risultavano essere tra loro quasi uniti, costituendo in pratica

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