TAR Roma, sez. IV, sentenza breve 2023-01-12, n. 202300517

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. IV, sentenza breve 2023-01-12, n. 202300517
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202300517
Data del deposito : 12 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/01/2023

N. 00517/2023 REG.PROV.COLL.

N. 12418/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 12418 del 2022, proposto da
F G, rappresentato e difeso dall’avvocato R B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia

contro

- Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- Commissione interministeriale per l’attuazione del progetto Ripam;
- Formez PA – Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per l’Ammodernamento delle PP.AA.;
- Ministero dell’Istruzione;
in persona dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliati in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12

nei confronti

Maria Valeria Paperi, Silvia Zuppelli, Marilisa Zuncheddu, non costituite in giudizio;

per l'annullamento

- del Decreto Dipartimentale n. 108 del 4 ottobre 2022, contenente l’approvazione della graduatoria finale di merito dei candidati risultati idonei alla prova concorsuale di cui all’allegato A), nonché la graduatoria dei candidati dichiarati vincitori del concorso pubblico per il reclutamento di complessive n. 304 unità di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, area funzionale III, F1, vari profili professionali – Ministero dell’Istruzione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ Serie speciale “Concorsi ed esami” n. 59 del 27 luglio 2021, così come modificato dal decreto dipartimentale del 6 aprile 2022, n. 33, pubblicato in G. U. – 4^ serie speciale “Concorsi esami” n. 31 del 19 aprile 2022, nella parte in cui non include tra gli idonei il ricorrente e lo esclude dalla graduatoria dei vincitori di cui all’allegato B) – codice di concorso 01 (profilo di funzionario amministrativo-giuridico-contabile);

- dell’elenco dei candidati ritenuti idonei all’esito della prova scritta, pubblicato con avviso del 15 luglio 2022, che hanno riportato almeno 21/30 nella prova scritta del concorso pubblico in parola, nella parte in cui esclude il ricorrente per mancato raggiungimento della soglia di idoneità (21 punti) fissata dal bando;

- della valutazione negativa, pari a 20,875 punti, assegnata al ricorrente all’esito della prova scritta relativa al predetto concorso, laddove, con riferimento alla risposta del quesito n. 33, gli sono stati assegnati 0,375 punti invece che 0,75;

- ove occorra, del quesito situazionale n. 33 del questionario somministrato al ricorrente nel corso della prova scritta del concorso) e, comunque, per quanto di ragione, dei criteri utilizzati dall’amministrazione in ordine alla risposta ritenuta più efficace in sede di correzione del formulato quesito;

- ove occorra della parte del bando art. 12, comma 10 lett. b) del decreto dipartimentale n. 33 del 6 aprile 2022, integrativo e/o modificativo del bando originario, con riferimento ai quesiti c.d. situazionali, “relativi a problematiche organizzative e gestionali”, per quanto di interesse;

- di ogni altro atto preordinato, connesso, conseguente e/o comunque lesivo per il ricorrente anche in ordine ai provvedimenti di data e numero sconosciuti con i quali sono stati predisposti i questionari per la prova scritta del concorso, nella parte in cui, per ambiguità, illogicità ed irragionevolezza, ledano il diritto e/o l’interesse del ricorrente;
nonché per l’accertamento, previo riconoscimento della correttezza della risposta data al quesito n. 33, del diritto di parte ricorrente all’assegnazione di ulteriori 0,375 punti aggiuntivi rispetto ai 20,875 già conseguiti all’esito della prova scritta, e, dunque, al corretto inserimento nella graduatoria finale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2023 il dott. R P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


1. Espone il ricorrente di aver partecipato al concorso per complessive n. 304 unità di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, area funzionale III, F1 vari profili professionali – Ministero dell’Istruzione, per il profilo di funzionario amministrativo-giuridico-contabile (codice concorso 01).

Soggiunge di aver conseguito un punteggio pari a 20,875, inferiore alla soglia di idoneità prevista per l’ammissione alla successiva prova orale, in quanto, con riferimento al quesito n. 33, siglava la prima risposta laddove, invece, l’Amministrazione, considerando come “più efficace” la risposta n. 3, ha assegnato, per quel quesito, 0,375 punti invece che 0,75, così precludendo all’interessato di raggiungere l’anzidetta soglia di idoneità, con riveniente esclusione dall’elenco dei candidati ammessi.

2. Con il presente gravame, contesta che l’Amministrazione abbia errato nel valutare la risposta dalla stessa fornita al quesito situazionale n. 33.

Le censure dalla parte dedotte possono così compendiarsi:

2.1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 12 del bando di concorso, siccome modificato/integrato dal decreto dipartimentale n. 33 del 6 aprile 2022. Violazione del comma 4, art. 13, del D.P.R. n. 62/2013 in materia di regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’art. 54 del D.Lgs. 165/2001. Ambiguità ed erroneità del quesito contestato. Eccesso di potere per manifesta illogicità, irragionevolezza ed erroneità della scelta valutativa. Violazione dei principi in materia di par condicio concorsuale. Disparità di trattamento. Violazione degli artt. 3 e 97 Cost. Violazione del giusto procedimento. Manifesta ingiustizia;

2.2) Violazione dell’art. 2, comma del bando e dell’art. 1014, comma 1, lett. a) e 678, comma 9 del D.Lgs. 15 marzo 2010 n. 66 (Codice dell’Ordinamento 13 Militare). Violazione del giusto procedimento e manifesta ingiustizia nonché violazione della par condicio concorsuale.

Sotto tale ultimo profilo, afferma il ricorrente di avere diritto ad essere inserito nella graduatoria dei vincitori in forza della riserva di legge stabilita dal bando e documentata come in atti, in ragione dell’espletamento del servizio in ferma biennale nella Marina Militare con la qualifica di Sottotenente di Vascello ed è stato congedato senza demerito.

3. L’Amministrazione si è costituita in giudizio in data 26 ottobre 2022.

4. La rilevata sussistenza dei presupposti indicati all’art. 60 c.p.a. consente di trattenere la presente controversia – portata all’odierna Camera di Consiglio ai fini della delibazione dell’istanza cautelare dalla parte ricorrente incidentalmente proposta – ai fini di un’immediata definizione nel merito.

Prevede infatti la disposizione da ultimo citata che, “in sede di decisione della domanda cautelare, purché siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso, il collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata”.

Di quanto sopra, è stato reso avviso, come da verbale dell’odierna Camera di Consiglio.

5. Va, innanzi tutto, rilevato che parte ricorrente, con deposito documentale effettuato alla data del 28 novembre 2022, ha dimostrato di aver integrato il contraddittorio, mediante notificazione a mezzo di pubblici proclami, per come dalla Sezione autorizzato con ordinanza 10 novembre 2022, n. 14573.

6. Il ricorso è fondato.

Le censure oggetto del presente gravame riguardano un c.d. quesito situazionale, ovvero un quesito relativo “a problematiche organizzative e gestionali ricadenti nell'ambito degli studi sul comportamento organizzativo” (bando di concorso).

Per ciascuna risposta era attribuito, in funzione del livello di efficacia, il seguente punteggio:

- risposta più efficace: +0,75 punti;

- risposta neutra: +0,375 punti;

- risposta meno efficace: 0 punti

Per i quesiti situazionali oggetto di prova, erano stati predeterminati a monte sia l’impostazione delle soluzioni, che i criteri di assegnazione dei punteggi, così ripartiti:

“1. RISPOSTA PIÙ EFFICACE: l’impostazione di questa risposta corrisponde, in genere, ad un comportamento del responsabile di tipo “PROATTIVO” rispetto alla situazione presentata e cioè volto ad anticipare eventuali problematiche, prevederne le conseguenze e messa in atto di azioni finalizzate a ridurre/contenere il problema e le criticità derivanti, unitamente anche, laddove presente, alla gestione di eventuali possibili divergenze/conflitti di tipo relazionale con i soggetti interessati. Si ritiene PIU’ efficace in quanto risolve TUTTE le criticità presentate o prevedibili.

2. RISPOSTA MENO EFFICACE: l’impostazione di questa risposta corrisponde, in genere, ad un comportamento del responsabile di tipo “ADATTIVO” rispetto alla situazione presentata e cioè volto gestire le problematiche evidenziate e messa in atto di azioni finalizzate a ridurre/contenere il problema e le criticità derivanti, oppure, laddove presente, alla gestione di divergenze/conflitti di tipo relazionale con i soggetti interessati. Si ritiene MENO efficace in quanto risolve solo IN PARTE le criticità presentate.

3. RISPOSTA NEUTRA: l’impostazione di questa risposta corrisponde, in genere, ad un comportamento del responsabile di tipo “CONSERVATIVO” rispetto alla situazione presentata e cioè volto a “NEUTRALIZZARE” eventuali problematiche, con assenza di interventi.”

7. Il quesito oggetto di contestazione nel caso di specie è il seguente:

“Un collaboratore ha da poco avuto una bambina, oltre ai soliti pasticcini in ufficio, mi ha invitato ad una festa a casa sua. Non sono stati invitati anche altri colleghi.

- Gli faccio capire che non è molto opportuno invitare solo me a questa festa. Esistono dei rapporti formali da rispettare e anche se posso avere un atteggiamento amichevole, è bene tenere distinti i due ambiti: lavoro e vita privata;

- Accetto di partecipare per non passare da maleducato, ma mi trattengo il meno possibile;

- Rifiuto con una scusa, non ritengo sia opportuno creare un precedente soprattutto agli occhi degli altri colleghi”.

Il ricorrente ha indicato la prima opzione, laddove l’Amministrazione ha considerato come “più efficace” la terza risposta.

Nel richiamare integralmente le considerazioni dalla Sezione già rassegnate con riferimento a vicenda affatto sovrapponibile alla presente (cfr. sentenza 12 settembre 2022, n. 11793), ritiene il Collegio, pur richiamato l’insegnamento giurisprudenziale in ordine alle limitazioni di cui soffre il sindacato giudiziale in ordine ai quesiti c.d. “situazionali”, che nel caso di specie ricorrano le condizioni per censurare le valutazioni dell’Amministrazione.

La scelta di attribuire un punteggio maggiore alla terza risposta, rispetto all’opzione prescelta dal ricorrente, appare infatti manifestamente illogica ed irragionevole, in quanto premia un comportamento non trasparente e non costruttivo nei confronti del collaboratore (“rifiuto con una scusa”).

Occorre al riguardo puntualizzare che il quesito impugnato pone il candidato - che, considerato l’utilizzo del termine “collaboratori”, con ogni probabilità riveste il ruolo di un funzionario responsabile di una posizione organizzativa - dinanzi ad un dilemma etico/comportamentale, ossia come comportarsi dinanzi ad un invito, proveniente da un collaboratore, ritenuto inopportuno, poiché non esteso agli altri dipendenti facenti parte dell’ufficio.

Ebbene, seguendo un criterio di mera logica e ragionevolezza, la soluzione più opportuna non può che essere la prima, quella scelta dalla ricorrente, giacché la stessa prevede un comportamento onesto e trasparente allo scopo di far comprendere all’ipotetico collaboratore che non estendere l’invito a tutti i colleghi potrebbe causare dissapori all’interno dell’ufficio.

A maggior ragione tale corso d’azione (prima opzione) è anche rispettoso del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al d.P.R. n. 62/2013 che, al comma 4, dell’art. 13, il cui contenuto si applica anche ai funzionari responsabili di posizione organizzativa, dispone: “Il dirigente assume atteggiamenti leali e trasparenti e adotta un comportamento esemplare e imparziale nei rapporti con i colleghi, i collaboratori e i destinatari dell'azione amministrativa”.

È opportuno sottolineare come la richiamata norma specifichi che gli atteggiamenti nei confronti dei collaboratori dovranno essere “leali e trasparenti”: rifiutare con una scusa un invito senza fornire una spiegazione non può essere ritenuto un comportamento di tal fatta. Di contro, la prima opzione che, tra l’altro, non prevede l’accettazione dell’invito, è ictu oculi quella preferibile, poiché premia un approccio leale, trasparente e, soprattutto costruttivo, volto ad evitare il ripetersi di un comportamento inopportuno.

Del resto la stessa Amministrazione, laddove nei criteri ha deciso di voler premiare con il punteggio massimo un comportamento del responsabile di tipo “PROATTIVO” rispetto ad un comportamento di tipo “CONSERVATIVO”, non poteva che considerare come preferibile la risposta fornita dal ricorrente.

È fuori di dubbio, infatti, che la scelta n. 1 sia quella che meglio corrisponde alla definizione di comportamento di tipo proattivo: parlare con il collaboratore ed esplicitargli la problematica è funzionale, in ottica proattiva, ad evitare che la stessa si manifesti e si ripeta in futuro;
laddove invece il rifiutare con una scusa è certamente un approccio conservativo che non consente al collaboratore, autore del comportamento inopportuno, di capire il proprio “errore”, con il rischio che lo stesso venga replicato.

8. Stante quanto precede ne deriva la fondatezza del ricorso.

9. Alla luce della rilevata illegittimità del quesito, e fermo restando il divieto del giudice amministrativo di sostituirsi all’Amministrazione, spetterà a quest’ultima provvedere sulla posizione del ricorrente, e ciò mediante una serie di possibili correttivi che rientrano nell’alveo delle proprie valutazioni discrezionali (a mero titolo di esempio: annullare il quesito e rimodulare la soglia di sufficienza, oppure riconoscere il punteggio previsto per la risposta più efficace).

In sede di riesame della posizione dell’interessato, la procedente Amministrazione avrà inoltre cura di prendere espressamente in considerazione, ai fini delle conseguenziali determinazioni, il titolo di preferenza dal medesimo vantato, a seguito dell’espletamento di servizio quale militare in ferma biennale, ai sensi dell’art. 2 del bando di concorso, il cui comma 2 disciplina l’applicazione alla selezione concorsuale de qua delle riserve di cui agli artt. 1014, comma 1, lett. a) e 678, comma 9, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, concernente il codice dell’Ordinamento Militare, nei limiti delle rispettive complessive quote d’obbligo.

10. Le spese seguono la soccombenza sono liquidate come da dispositivo.

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