TAR Brescia, sez. II, sentenza 2010-03-16, n. 201001235
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N. 01235/2010 REG.SEN.
N. 01622/2005 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1622 del 2005, proposto da:
S A, rappresentato e difeso dall'avv. G M, con domicilio eletto presso Giovanni Rocchi in Brescia, via V. Eman. II,1 (Fax=030/2970730);
contro
Min. Infr. e Trasp. - Uff. Prov.Le Mctc di Cremona, Ministero dei Trasporti e della Navigazione, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Gen.Stato, domiciliata per legge in Brescia, via S. Caterina, 6 (Fax=030/41267);
per l’annullamento, previa sospensione,
del provvedimento 20 ottobre 2005 n° prot. 103/mt, con il quale il Ministero dei trasporti e della navigazione - Ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Cremona ha disposto la revisione della patente di guida del ricorrente;
di ogni atto prodromico, conseguente ovvero successivo;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Min. Infr. e Trasp. - Uff. Prov.Le Mctc di Cremona;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dei Trasporti e della Navigazione;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28/01/2010 il dott. Francesco Gambato Spisani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Il giorno 8 gennaio 2005, verso le nove del mattino, in giornata di fitta nebbia con visibilità intorno ai trenta metri, nel territorio del Comune di Fiesco, A S veniva coinvolto in un sinistro stradale, in quanto, alla guida di un autoarticolato Mercedes targato BY 546 GJ, collideva con l’autovettura Mercedes 200 targata BV 353 GM condotta da certo Walter Adriano Bianchi Ghilardi, il quale perdeva la vita in seguito all’urto (per le circostanze dell’incidente, cfr. copia della consulenza tecnica Manfredi, formata nel relativo procedimento penale, doc. 6 ricorrente).
A seguito di tale fatto, A S riceveva il provvedimento meglio indicato in epigrafe, che dispone la revisione della patente di guida da lui posseduta, “vista la comunicazione n° 015/ 1-3 dei C.C. di Castelleone in data 20 ottobre 2005, dalla quale risulta che la S.V. il giorno 8 gennaio 2005 in Fiesco, SP 20 Km 4 + 800 incorreva nell’art. 145 provocando incidente stradale mortale (p. 103);considerato che il suddetto comportamento di guida fa sorgere dubbi sulla persistenza nella S.V. dei requisiti psicofisici e di idoneità tecnica prescritti per il possesso della patente di guida” (cfr. doc. 1 ricorrente, copia provvedimento impugnato).
Avverso tale provvedimento, A S propone in questa sede impugnazione, con ricorso articolato in due motivi:
- con il primo di essi, deduce violazione dell’art. 7 l. 241/1990, per omissione dell’avviso di inizio del procedimento;
- con il secondo, deduce difetto di motivazione in quanto l’amministrazione non avrebbe spiegato da quali circostanze di fatto relative al caso concreto sorgerebbe il dubbio sulla persistenza dei requisiti per possedere la patente;precisa il ricorrente che dalla ricostruzione del sinistro non emergerebbero, a suo dire, profili di responsabilità a suo carico, sì che il provvedimento non sarebbe in alcun modo giustificato.
Resiste l’amministrazione, con atto 15 dicembre 2005 e memoria 13 gennaio 2010, domandando che il ricorso sia respinto, in quanto a suo dire l’esser stati coinvolti in un sinistro stradale con esiti mortali giustificherebbe di per sé la revisione della patente per cui è causa, e comunque nella specie una responsabilità del ricorrente sussisterebbe.
La Sezione, accolta l’istanza cautelare con ordinanza 20 dicembre 2005 n°1657, all’udienza del giorno 28 gennaio 2010, tratteneva il ricorso in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e va accolto, per le ragioni di seguito precisate.
1. Il primo motivo di ricorso è fondato. Pacifica l’omissione dell’avviso di che trattasi, avviso che non risulta prodotto in causa, nemmeno può sostenersi che per adottare il provvedimento impugnato ricorressero particolari ragioni di urgenza: è sufficiente rilevare in proposito come fra il sinistro stradale di cui si tratta, avvenuto in data 8 gennaio 2005, e il provvedimento in questione l’amministrazione abbia fatto decorrere più di nove mesi, ovvero un tempo secondo logica incompatibile con la necessità di provvedere prontamente. E’ poi del tutto ragionevole ritenere che, ove avvisato dell’inizio del procedimento, il ricorrente avrebbe potuto già in quella sede proporre le proprie difese nei termini poi dedotti nella presente causa, consentendo all’amministrazione di motivare in proposito.
2. E’ fondato anche il secondo motivo di ricorso. In termini generali, è noto che il provvedimento con il quale si sottopone a revisione di idoneità fisica o capacità tecnica il titolare di patente si fonda su un giudizio prognostico, tipicamente discrezionale;presuppone infatti che siano sorti dubbi circa il possesso dei requisiti psicofisici, richiesti dall'art. 119 del Codice della strada, secondo il quale non può ottenere la patente di guida chi sia affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale tale da impedire di condurre con sicurezza veicoli a motore, ovvero non risulti in possesso dell'idoneità tecnica necessaria per il rilascio della patente di guida, la quale, ai sensi dell'art. 121 del medesimo Codice, si consegue superando una prova di verifica delle capacità e dei comportamenti ed una prova di controllo delle cognizioni. Peraltro, tali dubbi non possono avere carattere soggettivo, ma devono trovare fondamento in specifici fatti o condotte del soggetto interessato ed essere manifestati in una puntuale ed esauriente motivazione: in tali termini C.d.S. Sez. II 15 giugno 2005 n°3812/03;più di recente, TAR Lazio, Roma, sez. III 13 luglio 2009 n°6854 nonché 31 marzo 2008 n°2720, e numerosi precedenti ivi citati.
3. Sempre in termini generali, si accetta che l’onere di motivazione di cui sopra possa essere assolto semplicemente descrivendo, anche con il rinvio ad un rapporto di polizia, le modalità di un incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il titolare della patente che si intende sottoporre a revisione;deve però trattarsi di modalità dalle quali si ricavino “elementi di obiettiva certezza” in merito all’imperizia ovvero al deficit psicofisico del conducente: si veda in termini ad esempio TAR Lazio Roma sez. III 23 aprile 2007 n°3522, da cui la citazione.
4. Alla luce di tali principi, nel caso di specie l’onere di motivazione di che trattasi non è stato soddisfatto. L’amministrazione fonda infatti il proprio provvedimento esclusivamente sul dato storico, di per sé certo non contestato, per cui A S con il proprio autoveicolo ha cagionato- secondo il significato proprio del termine, in senso naturalistico- un incidente stradale mortale;di tale incidente però non considera le particolari circostanze, quali erano percettibili già al momento dei primi rilievi ed emergono comunque da una ricostruzione qualificata e non contestata, ovvero dalla consulenza tecnica disposta dall’Autorità giudiziaria penale (doc. 6 ricorrente citato in narrativa, copia di essa). Come spiegato già in premesse, al momento del sinistro sul luogo gravava una fitta nebbia, circostanza che fu appurata dai C.C. all’epoca intervenuti e notoriamente obbliga a particolare prudenza;in tal senso, A S, al momento di impegnare l’incrocio ove il sinistro avvenne, arrestò il proprio autoarticolato e poi procedette a velocità particolarmente moderata, inferiore a 10 km/h, e quindi praticamente a passo d’uomo: ciò risulta in modo inequivoco dal disco del cronotachigrafo, ovvero dall’apparato registratore di cui gli autoarticolati sono forniti per obbligo di legge, che per tal ragione era immediatamente disponibile al momento dei primi rilievi sull’accaduto, e la cui attendibilità nel caso di specie non è stata in alcun modo contestata. Per parte sua, inoltre, l’autovettura che con l’autoarticolato si scontrò lo colpì all’altezza di una fiancata del semirimorchio, quindi senza che A S potesse non solo manovrare per evitarla, ma anche semplicemente vederla sopraggiungere, e tale dato era a sua volta riscontrabile già in sede di primi rilievi.
5. Si tratta senza dubbio di condotta improntata alla massima cautela, tale da esaurire tutto quanto in base ad un ordinario criterio di diligenza era esigibile da un conducente esperto in tali circostanze: il Collegio non condivide in proposito il giudizio espresso dal consulente del P.M., secondo il quale si tratterebbe comunque di condotta colposa, perché non tale da consentire all’automobile che si scontrò con il veicolo di Semeraro di evitare l’urto. Non è infatti in alcun modo ipotizzabile alcuna condotta che a tal fine Semeraro avrebbe potuto adottare, diversa dall’astenersi dal circolare su quella strada, e a tale ultimo proposito si ricorda quanto è ovvio, cioè che anche in condizioni di scarsa visibilità la circolazione è di norma permessa, e quindi di per sé lecita. Tutta la dinamica fa, dunque, propendere per una causazione del sinistro, come detto, in senso naturalistico e non per una condotta direttamente imputabile al ricorrente.
6. In tale contesto, l’Amministrazione ha omesso di indicare da quali altri elementi, se esistenti, si desumerebbe in capo ad A S imperizia di guida o deficit psicofisico, e quindi il provvedimento impugnato va annullato.
7. La particolarità del caso deciso è giusto motivo per compensare le spese. Peraltro, pur in caso di compensazione delle spese il contributo unificato ai sensi dell’art. 13 comma 6 bis T.U. 115/2002 va posto a carico della “parte soccombente”, ovvero in senso stretto della parte la cui domanda non è stata accolta, ovvero che ha visto accogliere nei suoi confronti la domanda avversaria. Applicando tale criterio al caso di specie, occorre allora dire che parte nei cui confronti è stata accolta la domanda è l’amministrazione intimata, sì che il contributo unificato va posto a carico della stessa.