TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2023-07-19, n. 202300549

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2023-07-19, n. 202300549
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 202300549
Data del deposito : 19 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/07/2023

N. 00549/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00684/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 684 del 2017, proposto da
G M, rappresentato e difeso dall'avvocato A N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Cagliari, via Cugia n. 5;

contro

Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Cagliari, via Dante n. 23;

per l'accertamento

del diritto del ricorrente alla riliquidazione del trattamento stipendiale per effetto del riconoscimento dell’assegno di funzione e della R.I.A. (Retribuzione Individuale di Anzianità) per il biennio 1° gennaio 2015 – 31 dicembre 2016, al termine del quale ha trovato attuazione la piena e completa omogeneizzazione al trattamento economico dirigenziale del personale direttivo con 15 anni di anzianità nel ruolo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 aprile 2023, svoltasi in modalità da remoto, il dott. O M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Il ricorrente, premesso di prestare attività lavorativa alle dipendenze del Ministero dell’Interno in qualità di Vice Questore Aggiunto del Corpo della Polizia di Stato, in servizio presso la Sezione Polizia Stradale di Cagliari, chiede che venga accertato il suo diritto alla riliquidazione del trattamento

stipendiale per effetto del riconoscimento dell’assegno di funzione e della R.I.A. (Retribuzione Individuale di Anzianità) per il biennio 1° gennaio 2015 – 31 dicembre 2016.



1.1. Deduce in fatto il ricorrente che nel 2002, provenendo da altri ruoli dell’Amministrazione dell’Interno, ebbe a frequentare il 92° Corso per la formazione dei Commissari della Polizia di Stato, conseguendo la relativa qualifica, di guisa che, nel gennaio dell’anno 2015, maturò l’anzianità giuridica necessaria e sufficiente – vale a dire 13 anni di inquadramento nei ruoli direttivi - per vedere applicato al proprio trattamento economico la c.d. “parziale omogeneizzazione” alla posizione stipendiale del personale dirigente attraverso il riconoscimento dello stipendio da primo dirigente, costituito dallo stipendio tabellare e dalla indennità integrativa speciale.

A tali voci, a suo dire, dovrebbero aggiungersi l’assegno di funzione e la Retribuzione Individuale di Anzianità.

Soggiunge il ricorrente che solo al compimento del 15° anno nel ruolo direttivo si determinerà la piena omogeneizzazione del suo trattamento con quello spettante al primo dirigente, attraverso l’applicazione della procedura del c.d. “abbattimento”, allorquando la pregressa anzianità di servizio verrà nuovamente computata sotto forma di classi stipendiali.

Lamenta, dunque, l’interessato di aver percepito a far data dal gennaio 2015 un trattamento economico che non prevede né l’assegno di funzione, né la R.I.A.

Ciò ha comportato, a suo dire quale illogico corollario, la liquidazione – per il periodo in contestazione - di uno stipendio mensile inferiore a quanto percepito dal personale inquadrato in posizioni funzionali inferiori.

Il ricorrente, quindi, ha specificamente richiesto all’Amministrazione di appartenenza – con istanza datata 23 giugno 2016 - il pagamento delle voci omesse (ossia, come detto, l’assegno di funzione e la Retribuzione Individuale di Anzianità) per il biennio in parola, dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2016.

L’Amministrazione – con riscontro datato 1° agosto 2016 - ha ritenuto non ammissibile la domanda per le seguenti motivazioni:

1) L’assegno funzionale è un istituto economico previsto dal CCNL e, come tale, applicabile al solo personale “parametrizzato”;
2) al personale del ruolo dei Commissari che compie 13 anni di servizio viene attribuito lo stipendio da primo dirigente e tutti i trattamenti collegati (tranne l’indennità mensile pensionabile che rimane del V. Questore Aggiunto) e, di conseguenza, acquisisce uno status economico differente, non collegabile a quello dei “parametrizzati”;
3) la totalità delle Amministrazioni del Comparto Sicurezza non riconosce l’assegno di funzione al personale direttivo che ha compiuto 13 anni di servizio nel ruolo;
4) l’art. 1802 del Decreto Legislativo n. 66/2010 (codice dell’Ordinamento Militare) ha espressamente previsto il divieto di cumulo tra l’assegno di funzione e l’assegno di omogeneizzazione dirigenziale (13 anni). Tale dettato normativo, in base al principio di equiordinazione dei trattamenti economici e funzionali del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia previsto dagli artt. 2 e 3 della Legge 6 marzo 1992, n. 216, può essere esteso

per via analogica anche al personale della Polizia di Stato ”.

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