TAR Lecce, sez. I, sentenza breve 2023-04-17, n. 202300491

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. I, sentenza breve 2023-04-17, n. 202300491
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 202300491
Data del deposito : 17 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/04/2023

N. 00491/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00266/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 266 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato J E, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Società Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l., rappresentata e difesa dall’avvocato M G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;



per l’annullamento

- del “ Provvedimento di chiusura del passaggio a livello al km 23+244 della linea ferroviaria Martina Franca – Lecce/ Comunicazione di chiusura del procedimento ”, -OMISSIS-, emesso in data 16 dicembre 2022 da Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l., sottoscritto digitalmente dalla dott.ssa Valeria Greco, Responsabile della Business Unit “Esercizio Infrastruttura”, notificato al sig. -OMISSIS- in data 9 gennaio 2023;

- quale atto presupposto, della Nota -OMISSIS-del 10 marzo 2020, recante a oggetto “ Report dell’audit di processo sulla modalità di gestione della manutenzione (codice intervento 20.05/A.01) effettuato presso il Gestore dell’Infrastruttura Regionale Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l. dal 24 al 28 febbraio 2020 ”, mai notificata al ricorrente, esclusivamente nella parte in cui rileva che vi sarebbero « convenzioni non attualizzate » con riferimento al passaggio a livello sito al km 23+244 della linea Martina Franca – Lecce e comunque ove interpretata nel senso di richiedere o imporre la soppressione dei passaggi a livello privati siti sulla tratta ferroviaria Martina Franca – Lecce per i quali erano state rilevate « convenzioni non attualizzate », senza procedere all'attivazione delle procedure di cui alla l. 29 maggio 1969, n. 315 e anche laddove lo stato dei luoghi e le condizioni di sicurezza degli attraversamenti non fossero mutate rispetto al momento in cui erano state stipulate le suddette convenzioni;

- della nota Prot. -OMISSIS- trasmessa il 27 febbraio 2020 dalla Business Unit “Esercizio Infrastruttura” alla Business Unit “Patrimonio e Stazioni” di Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l., recante a oggetto “ Aggiornamento convenzioni Passaggi a Livello in consegna agli utenti privati/ CHIUSURA PASSAGGI A LIVELLO ” e mai notificata al ricorrente;

- quale atto presupposto, della Nota prot. -OMISSIS- del 29 settembre 2016 dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie, mai notificata al ricorrente, recante a oggetto “ Provvedimenti urgenti in materia di sicurezza dell’esercizio ferroviario sulle reti regionali di cui al decreto 5 Agosto 2016 del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti: individuazione delle reti ferroviarie rientranti nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 15 luglio 2015, N° 112 per le quali sono attribuite alle Regioni le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione ”, ove interpretata nel senso di richiedere o imporre la soppressione dei passaggi a livello privati siti sulla rete ferroviaria regionale senza procedere all’attivazione delle procedure di cui alla l. 29 maggio 1969, n. 315 e anche laddove lo stato dei luoghi e le condizioni di sicurezza degli attraversamenti non fossero mutati rispetto al momento di stipula delle convenzioni;

- la nota Prot. -OMISSIS- emessa da FSE l’1 febbraio 2023, recante a oggetto “ Provvedimento di chiusura del passaggio a livello al km 23+244 della linea ferroviaria Martina Franca - Lecce. Riscontro pec del 14/01/2023 ”;

e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale

nonché, in via meramente subordinata,

per la condanna di Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l. al risarcimento dei danni patrimoniali subiti e subendi dal sig. -OMISSIS-.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Società Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l. e dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2023 il dott. A C e uditi per le parti i difensori come da verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

Sulla tratta ferroviaria Martina Franca – Lecce, gestita da FSE S.r.l., in corrispondenza del Km 23+244, sul suolo del demanio ferroviario regionale, insiste un passaggio a livello a raso, perimetrato da sbarre in metallo.

La ferrovia seca il fondo di proprietà del ricorrente in due parti asimmetriche: a Est della ferrovia, infatti, insistono i due ingressi al fondo che affacciano sulla S.P. 16, i viali d’ingresso, l’allacciamento privato alla rete idrica gestita da Acquedotto Pugliese e un trullo originariamente adibito a dimora del custode, per una porzione di terreno complessivamente pari a circa ha 9,45; a Ovest della strada ferrata sono ubicati il fabbricato più grande, gran parte dell’uliveto e l’allacciamento alla rete elettrica nazionale, per un’estensione complessiva di detta porzione di terreno pari a circa 34,7 ha.

Con convenzione stipulata in data 01.12.1963, Ferrovie del Sud Est S.p.A. concedeva al sig. -OMISSIS-, dante causa dell’odierno ricorrente, l’utilizzo del passaggio a livello carraio posto al Km 23+244 della linea Martina Franca – Lecce.

Successivamente, in data 17.05.1977, veniva stipulata una nuova convenzione, sempre tra il sig. -OMISSIS- e Ferrovie del Sud Est S.p.A.

Con atto registrato in data 24.06.1985, il sig. -OMISSIS- donava all’odierno ricorrente la proprietà dell’immobile su cui insisteva detto passaggio a livello, senza fornire alcuna comunicazione al Gestore delle Ferrovie ai fini della stipula di una nuova convenzione.

La Gestione Commissariale per le Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici, dunque, con nota circolare del 16.09.2016, comunicava anche al sig. -OMISSIS- che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Ustif Bari aveva disposto l’aggiornamento delle convenzioni regolanti l’attraversamento e l’uso dei passaggi a livello privati, sul presupposto che l’odierno ricorrente fosse già sottoscrittore di una convenzione (“ è … necessario che sia trasmessa … la seguente documentazione …: atto costitutivo del diritto di transito a Suo favore sul P.L. medesimo ”).

Con verbale del 12.09.2018, l’odierno ricorrente, affermando di essere in regime di convenzione, otteneva dai referenti dell’attuale Gestore, FSE S.r.l. la consegna delle chiavi da utilizzare secondo le regole indicate nel verbale, in base alle direttive ANSFISA.

Tuttavia, in sede di controllo presso il Gestore, l’ANSFISA rilevava che alcuni attraversamenti erano sforniti di convenzioni.

In data 27.02.2020, il passaggio a livello veniva chiuso con ulteriori lucchetti, con l’avviso di messa in sicurezza e chiusura immediata per mancanza di convenzione, ai sensi dell’art. 66 D.P.R. n. 753/1980.

FSE S.r.l., con nota del 16.12.2022, -OMISSIS-, comunicava all’odierno ricorrente che, sul passaggio a livello in questione, già chiuso a far data dal 27.02.2020, sarebbero state eliminate le sbarre, con muratura del passaggio, e definitiva soppressione dello stesso.

Si legge espressamente nella medesima nota che “ Al km 23+244 della linea ferroviaria Martina Franca - Lecce esiste un passaggio a livello a raso; - In data 27/02/2020 con nota -OMISSIS-, su richiesta di ANSF(ISA) e non sussistendo i necessari presupposti di cui all’art. 66 del D.P.R. 753/80, questo Gestore Infrastruttura ha proceduto alla immediata chiusura del PL con apposizione di lucchetto supplementare e affissione dell’avviso di messa in sicurezza dell’attraversamento ferroviario in prossimità del PL; - Alla scrivente non sono pervenute opposizioni alla chiusura del PL in oggetto; - Non risultano a questo Gestore Infrastruttura né atti né convenzioni stipulate ai sensi del D.P.R. 753/80 a Suo nome che concedano l’uso del predetto passaggio a livello; - I fondi di vs proprietà prospicienti il passaggio a livello non risultano interclusi dalla ferrovia, in quanto l’accesso agli stessi è garantito dalla Strada Provinciale 16, da Traversa Galante e dal passaggio a livello automatico posto al km 22+804 della linea ferroviaria Martina Franca – Lecce; - Il passaggio a livello al km 23+244, non indispensabile per l’accesso ai fondi, determina un rischio nel sistema ferroviario non più necessario ”.

A seguito di istanza di accesso, FSE S.r.l., con nota prot. -OMISSIS- dell’1.02.2023, forniva all’odierno ricorrente la documentazione richiesta, e, dopo nuova istruttoria, confermava la chiusura del passaggio a livello.

Riferiva FSE S.r.l.: “ considerato che: - L’atto concessorio del 1977 legittimava l’uso del Passaggio a livello de quo al sig. -OMISSIS- e non al sig. -OMISSIS-, attuale proprietario dei fondi prospicienti il passaggio a livello; - Il verbale di consegna chiavi al sig. -OMISSIS- non costituiva aggiornamento della convenzione stessa ai sensi del DPR 753/80, né è possibile traslare l’atto concessorio per mero

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