TAR Lecce, sez. III, sentenza 2013-01-15, n. 201300048

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. III, sentenza 2013-01-15, n. 201300048
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 201300048
Data del deposito : 15 gennaio 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00581/2012 REG.RIC.

N. 00048/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00581/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 581 del 2012, proposto da:
R S, rappresentata e difesa dall'avv. G P, con domicilio presso la Segreteria del Tar in Lecce, via F. Rubichi 23;

contro

Comune di Campi Salentina, rappresentato e difeso dall'avv. E S D, con domicilio eletto in Lecce, via 95° Rgt Fanteria, 9;

per l'annullamento

- del provvedimento del Comune di Campi Salentina - Settore Ambiente e Gestione del Territorio Sportello Unico per l'Edilizia, prot. n. 4510 datato 23 marzo 2012, notificato in data 28 marzo 2012;

- di ogni altro atto prodromico, annesso, connesso, presupposto e consequenziale;

nonché per l'accertamento e la declaratoria della non debenza del pagamento da parte della ricorrente della somma di euro 6.011,39 in favore del Comune di Campi Salentina quale aggiornamento degli oneri di costruzione;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Campi Salentina;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 novembre 2012 il dott. L D G e uditi per le parti l’avv. Politi per la ricorrente e l’avv. Sticchi Damiani per il Comune;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Nel settembre 2006 la sig.ra Serio ha richiesto al Comune di Campi Salentina il rilascio di un permesso di costruire per civile abitazione.

Il Comune con provvedimento del 6 dicembre 2006 ha determinato l’importo del contributo di costruzione nella complessiva misura di 6.273,98 euro (3.593,02 euro per oneri di urbanizzazione e 2.680,96 euro per costo di costruzione).

Successivamente al pagamento della prima rata il Comune ha rilasciato il permesso di costruire n. 144 del 30 novembre 2007, con cui è stato ribadito il predetto importo complessivo, saldato regolarmente dalla ricorrente in forma rateale.

Con il provvedimento impugnato del marzo 2012 il Comune di Campi Salentina - ritenendo di dover procedere all’ “aggiornamento annuale” della somma corrisposta a fronte del rilascio del titolo edilizio - ha richiesto alla ricorrente un ulteriore pagamento integrativo della somma già versata, complessivamente determinato in ulteriori euro 6.011,39.

Con il presente ricorso, la sig.ra Serio insorge avverso il provvedimento citato denunziando i seguenti vizi di illegittimità:

- violazione di legge, eccesso di potere, difetto e illogicità di motivazione e dell’agire amministrativo in relazione all’interpretazione e applicazione dell’art. 16 DPR 380/2001.

Si è costituita l’Amministrazione comunale chiedendo la reiezione del ricorso.

All’udienza del 28 novembre 2012 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

Il ricorso è fondato.

Con la presente impugnativa la ricorrente si duole che il Comune abbia rideterminato retroattivamente l’importo del contributo edilizio, a distanza di circa cinque anni dal rilascio del permesso, ultimata l’opera edilizia e saldati il pagamento degli oneri richiesti.

La doglianza merita di essere condivisa.

Il provvedimento impugnato - recante in oggetto l’ “aggiornamento del contributo di costruzione” –accolla ex post alla ricorrente, in ragione del titolo edilizio rilasciato cinque anni prima, ulteriori oneri concessori rinviando a quanto stabilito nella delibera 21/2012 della Giunta dello stesso Comune di Campi Salentina.

In tale delibera, preso atto che è operante un meccanismo legislativo (cfr. art. 16 DPR 380/2001, art. 2 LR 1/2007) di adeguamento automatico del contributo di costruzione, la Giunta comunale ha invitato gli uffici competenti “alla quantificazione ed al recupero delle somme spettanti a questo Ente rivenienti dalle pratiche edilizie dal 1.1.2007 al 4.5.2010” in modo da recuperare “la differenza tra gli oneri riscossi e quelli dovuti in applicazione alla normativa vigente”.

In base a tale direttiva lo Sportello per l’Edilizia ha dunque determinato le ulteriori somme da versare “in conseguenza dell’aggiornamento alla data dell’1.1.2007 in ragione dell’intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) e della LR n. 1/2007 del contributo di costruzione dovuto per il rilascio del permesso di costruire n. 150 del 27/12/2007”.

Si precisa che tale rideterminazione è stata disposta, nonostante che la citata delibera giuntale 21/2012 ne richiamasse l’esistenza, in assenza di un’espressa clausola nel permesso edilizio che riservasse la facoltà al Comune di determinare ulteriori somme a conguaglio

In seguito alla lettura dei provvedimenti contestati si deve escludere che, come prospettato dalla difesa del Comune, si sia di fronte all’esercizio di un potere di autotutela volto a correggere eventuali errori di determinazione o calcolo, peraltro nemmeno chiaramente evidenziati in atti, compiuti all’epoca del rilascio del permesso di costruire.

L’attività comunale appare invece orientata ad addossare al privato successivamente al rilascio del titolo edilizio costi supplementari derivanti dal meccanismo legale di adeguamento degli oneri concessori.

Tale meccanismo consente di aggiornare gli importi ricorrendo, con riferimento alla voce relativa agli oneri di urbanizzazione, “ai riscontri e prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e generale” (cfr. art. 16, comma 6 DPR 380/2001) o, in relazione alla voce relativa al costo di costruzione, facendo “riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata” su determinazione regionale, e in assenza di quest’ultima “in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'ISTAT” (cfr. art. 16, comma 9 DPR 380/2001).

Il procedimento di revisione mira dunque ad adeguare l’importo degli oneri concessori a fenomeni di natura sostanzialmente inflattiva - legati all’aumento generalizzato dei costi di urbanizzazione o costruzione - in maniera da far corrispondere a permessi edilizi rilasciati in epoche diverse un impegno economico sostanzialmente uniforme sui singoli istanti.

Secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza, fondato sullo stesso tenore letterale dell’art. 16 DPR 380/2001 (“la quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione è corrisposta al Comune all'atto del rilascio del permesso di costruire” e “la quota di contributo relativa al costo di costruzione, determinata all'atto del rilascio..”) i contributi concessori devono essere stabiliti al momento del rilascio del permesso edilizio;
a tale momento occorre dunque avere riguardo per la determinazione della entità dell’onere facendo applicazione della normativa vigente al momento del rilascio del titolo edilizio.

Da tale affermazione di principio si trae il corollario della irretroattività delle determinazioni comunali a carattere regolamentare con cui vengono stabiliti i criteri generali e le nuove tariffe e modalità di calcolo per gli oneri di urbanizzazione ribadendosi l'integrale applicazione del principio tempus regit actum e quindi la irrilevanza ed ininfluenza di disposizioni tariffarie sopravvenute rispetto al momento del rilascio della concessione edilizia.

Di conseguenza deve ritenersi che le delibere comunali che dispongono l'adeguamento degli oneri di urbanizzazione possano trovare applicazione esclusivamente per i permessi rilasciati a far tempo dall'epoca di adozione dell'atto deliberativo e non anche per quelli rilasciati in epoca anteriore.

Nel caso di specie, si deve poi osservare che la determinazione degli oneri non solo avviene sulla base di parametri posteriori al titolo edilizio - e quindi in via retroattiva – ma che altresì la stessa pretesa comunale appare fondata sulla convinzione errata che sia possibile esigere periodicamente la richiesta di integrazione del pagamento ogni volta che l’importo tariffario venga modificato, posto che tale rideterminazione appare ancorata nella specie alle tabelle approvate anche per gli anni successivi a quello di rilascio del titolo edilizio (cfr. nota prot. 3272 del 5 marzo 2012 secondo cui la somma già corrisposta “con riferimento a ciascun anno successivo ..necessita di aggiornamento annuale dal 1/1/2007 alla data odierna” )

Deve invece ritenersi, sulla base del dato normativo e in conformità dell’orientamento giurisprudenziale consolidato da cui non vi sono ragioni di discostarsi, che non solo la determinazione degli oneri debba avvenire sulla base delle tariffe vigenti ma che la stessa non possa essere richiesta che una tantum al momento del rilascio del permesso edilizio senza possibilità di esigersi pagamenti per annualità successive al rilascio del titolo.

E’ pertanto evidentemente illegittima la pretesa dell’Amministrazione di addossare al titolare di un permesso edilizio rilasciato anni prima l’ulteriore carico finanziario derivante dal meccanismo di aggiornamento posto che la determinazione degli oneri al momento del rilascio era stata - a quanto risulta dagli atti di causa e in assenza di specifica contestazione dell’Amministrazione - correttamente determinata sulla base delle tabelle vigenti all’epoca.

Per ragione di completezza, si precisa che, anche qualificando come conseguenza del potere di autotutela la richiesta di integrazione degli oneri, la pretesa risulterebbe illegittima in quanto esercitata patentemente in violazione dell’art. 21 nonies L. 241/1990 posto che:

- non risulta chiaramente il vizio originario da rimuovere, limitandosi il Comune genericamente a richiamare le norme e le tabelle succedutesi nel tempo;

- non viene comparato in motivazione l’interesse pubblico con l’interesse della destinataria, tenendo conto dell' affidamento ingeneratosi nel privato;

- in particolare non viene data alcuna motivazione in relazione al tempo trascorso, quasi cinque anni, tra la determinazione originaria e la successiva rideterminazione, tenendo conto che lo stesso art. 21 nonies L. 241/1990 prescrive che il potere di ritiro venga esercitato “entro un ragionevole termine”.

In conclusione, per le ragioni esposte, vista l’illegittimità del provvedimento assunto, il ricorso deve essere accolto.

Le spese sono poste a carico dell’Amministrazione soccombente.

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