TAR Catania, sez. I, sentenza 2022-12-22, n. 202203354

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. I, sentenza 2022-12-22, n. 202203354
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202203354
Data del deposito : 22 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/12/2022

N. 03354/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00974/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 974 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato A S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Università degli Studi -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

nei confronti

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato S G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

- del D. R. n. -OMISSIS- del -OMISSIS- contenente l’approvazione della procedura selettiva di valutazione comparativa per la stipula di n. 1 contratto di lavoro subordinato per ricercatore a tempo determinato per il SC 09/C2 - SSD INGIND/10 Fisica Tecnica Industriale presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Università di -OMISSIS- e la pronuncia di decadenza del ricorrente da ogni diritto conseguente alla partecipazione alla procedura de qua.

- della presupposta comunicazione di avvio del procedimento e dei relativi atti istruttori finalizzati all’annullamento;

- del successivo D.R. n. -OMISSIS- contenente l’approvazione degli atti della procedura selettiva e la nomina del Dott. -OMISSIS- a vincitore della predetta;

- per quanto occorrer possa e in parte qua, del Bando (D.R. del 29 giugno 2020, prot. n. 58356), art. 4, comma 2 nella parte in cui la citata disposizione prevede che “ sarà ugualmente disposta la decadenza dei candidati di cui risulti non veritiera una delle dichiarazioni previste nella domanda di ammissione alla procedura di valutazione o delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000” .

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi -OMISSIS- e del controinteressato -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 dicembre 2022 la dott.ssa Agnese Anna Barone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

All’esito della procedura comparativa indetta dall’Università di -OMISSIS- con D.R. n. 1491/2020 per la stipula di contratti di lavoro per ricercatore a tempo determinato, risultava vincitore - per il posto relativo al SC 09/C2 - SSD ING-IND/10 (Fisica Tecnica Industriale) presso il Dipartimento di Ingegneria - il Dott. -OMISSIS-, con il punteggio di 94,47.

A seguito di segnalazione del candidato collocatosi al secondo in graduatoria (con punteggio di 91,08), l’Università procedeva al controllo delle dichiarazioni rese dal vincitore e, con nota del 22 febbraio 2021, comunicava l’avvio del procedimento per l’annullamento in autotutela del decreto di nomina, contestando la veridicità delle dichiarazioni rese in ordine al ruolo di “Principal Investigator” (d’ora in avanti anche P.I.) in 2 progetti europei coordinati dell’Università degli Studi di -OMISSIS- -OMISSIS- e, precisamente:

- progetto ACHEON (Aerial Coanda High Efficiency Orienting - jet Nozzle - EU FP 7 Program - R&D Innovation Action: AAT.2012.6.3- 1. - Breakthrough and emerging technologies;
AAT.2012.6.3-2. - Radical new concepts for air transport. Project reference: 309041);

- progetto MAAT (Multibody Advanced Aerial Transport - EU FP 7 Program -R&D Innovation Action: AAT.2011.6.2-1. - Novel air transport vehicles;
AAT.2011.6.3- 1. – The cruiser/feeder concept. Project reference: 285602);

in relazione ai quali l’Università degli Studi di -OMISSIS-, con note prot. n. -OMISSIS-, aveva comunicato che “ il Principal Investigator non risulta essere il Dott. -OMISSIS-” .

L’interessato produceva articolate osservazioni a mezzo delle quali chiedeva l’annullamento dell’avviato procedimento contestando, tra l’altro, il mancato approfondimento (anche linguistico) della nozione di “principal investigator”, nonché la possibile coesistenza di più PI per il medesimo progetto e l’omessa considerazione dell’esistenza di “deleghe” della funzione di P.I.

L’Università di -OMISSIS- chiedeva ulteriori chiarimenti all’-OMISSIS- che con nota prot. 95323/2021 comunicava che “ con riferimento ai progetti FP7 MAAT … e ACHEON … come risultante da contratti con la Commissione Europea, nonché da tutte le comunicazioni ufficiali intercorse con la stessa, il Principal Investigator e Project Coordinator risultava essere il Prof. -OMISSIS- (…).Il dott. -OMISSIS- è stato contrattualizzato, sui progetti sopra citati, con assegno di ricerca, comparendo nei report di progetto come research fellow” e che “ dalla documentazione in possesso dell’ufficio interessato non risultano deleghe in favore del Dott. -OMISSIS- volte a conferirgli il ruolo di Principal Investigator o Project Coordinator ”.

Con D.R. n. -OMISSIS- del 31 marzo 2021, il Rettore disponeva l’annullamento degli atti del concorso ritenendo che le osservazioni dell’interessato non consentissero di “ pervenire ad una differente conclusione del procedimento” per le seguenti ragioni:

- “la obiettiva non veridicità del dichiarato titolo di Principal investigator con riferimento ai predetti progetti emerge dalla risposta dell’-OMISSIS-, e con maggiore evidenza dalla successiva puntualizzazione;

In particolare, dagli atti ufficiali del progetto esaminati dall’amministrazione titolare del dato controllato:

a) non si evince la distinzione tra Project coordinator e Principal investigator essendo tale ultima qualifica stata attribuita al Prof. -OMISSIS-;

b) non emerge la presenza di più Principal investigator come sostenuto dal Dr. -OMISSIS-;

c) le dichiarazioni sostitutive di titoli non possono che riferirsi ai ruoli assegnati dalla documentazione e dagli atti ufficiali che definiscono le posizioni ricoperte e gli incarichi svolti;

d) l’attività di controllo cui è chiamata l’Amministrazione nella fase di verifica delle dichiarazioni non può che limitarsi alla verifica della rispondenza di quanto dichiarato con quanto emergente dagli atti ufficiali in possesso delle amministrazioni, tenuto altresì conto che non è consentita all’ufficio alcuna valutazione nel merito della quantità o qualità della ricerca svolta dal dr. -OMISSIS-;

e) rilevato altresì che l’incertezza legata alla definizione linguistica denunciata dal deducente non può essere presa in considerazione atteso che il ruolo dichiarato è univocamente indicato (utilizzando la medesima terminologia utilizzata in fase di dichiarazione) negli atti ufficiali del progetto e che, quindi, nessuna incertezza può nutrirsi nella dichiarazione resa ai fini concorsuali;

f) che le ulteriori osservazioni in ordine all’esistenza di deleghe affidate al deducente affinché svolgesse il ruolo dichiarato o la compresenza di più Principal investigator a fronte di un unico Project Coordinator, così come la distinzione tra questi due ruoli e l’attribuzione solo del secondo, quello di Project Coordinator al Prof. -OMISSIS- sono state radicalmente smentite dalla nota prot.n. 95323 del 29 marzo 2021 dell’-OMISSIS-;

g) che lo stesso deducente è ben consapevole della differente portata del ruolo di Principal investigator dal momento che per il progetto CROP si dichiara quale semplice investigator;

h) che, ai fini dell’applicazione dell’art. 4 c. 2, del bando di selezione è del tutto irrilevante che la dichiarazione non sia stata oggetto di valutazione (nel caso di specie lo è stata certamente quella relativa al progetto ACHEON)”;

- (…) la non veridicità della dichiarazione emerge in senso obiettivo dai riscontri di -OMISSIS-;

- (…) in ragione del tempo trascorso dall’approvazione degli atti, della mancata attuazione del predetto decreto, non si sono consolidate posizioni di controinteresse all’annullamento che deve comunque ritenersi prevalente l’interesse pubblico alla circolazione di informazioni veritiere ed alla formazione delle graduatorie sulla base delle stesse oltre che alla esclusione dalla procedura di soggetti che abbiano formulato dichiarazioni non veritiere inclinando in tal modo il rapporto di fiducia con l’amministrazione” .

Con successivo D.R. n. -OMISSIS-, l’Università dichiarava vincitore il dott. -OMISSIS-, collocatosi al secondo posto.

Con ricorso introduttivo notificato il 28 maggio 2021, il dott. -OMISSIS- ha impugnato i citati provvedimenti e ne ha chiesto l’annullamento deducendo, in un unico articolato motivo, le seguenti censure:

- violazione di legge (artt. 46, 47, 71 e75 del D.P.R. n. 445/200;
art. 4, comma 2° del bando);

- eccesso di potere per assenza dei presupposti di fatto e di diritto;
difetto di istruttoria, difetto di motivazione e ingiustizia manifesta;

- violazione dell’art. 97 Cost, irragionevolezza, illogicità violazione del principio di proporzione;

- sviamento.

Il ricorrente, prendendo le mosse dalla normativa in materia di “autodichiarazioni” (in particolare, l’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 che in caso di non veridicità del contenuto della dichiarazione dispone la decadenza “ dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ”) ritiene che la dichiarazione oggetto di contestazione - che peraltro può riguardare solo il progetto ACHEON valutato come congruo con il SSD - non ha alcuna conseguenza sull’accesso alla procedura, ma solo sul punteggio conseguito: pertanto, ove ritenuta non veritiera, la dichiarazione non avrebbe potuto determinare l’esclusione dalla graduatoria, bensì la sola decadenza del beneficio direttamente conseguente alla dichiarazione, cioè l’attribuzione del relativo punteggio.

Osserva, al riguardo, che:

- l ’art. 4, comma 2° ultima parte del bando (“… sarà ugualmente disposta la decadenza dei candidati di cui risulti non veritiera una delle dichiarazioni previste nella domanda di ammissione alla procedura di valutazione o delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n.445/2000 ”) deve essere interpretato in conformità alla normativa generale, poiché in caso contrario – ove interpretato nel senso di imporre comunque la decadenza “dalla procedura”- sarebbe illegittimo poiché in contrasto con l’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000;

- l’omessa attribuzione di punteggio per il progetto ACHEON comporterebbe la decurtazione di 2 punti per il “coordinamento di gruppi di ricerca internazionali”, facendo conseguire al ricorrente il punteggio complessivo di 92,47 che lascerebbe inalterata la prima posizione in graduatoria del ricorrente e dunque la posizione di vincitore;

- laddove, il punteggio finale “ dovesse essere ulteriormente decurtato, il ricorrente manterrebbe, comunque, l’interesse all’annullamento della pronuncia di decadenza” .

L’Università intimata si è costituita in giudizio e ha depositato gli atti causa corredati da una relazione del Dipartimento organizzazione e gestione delle risorse umane con la quale ha osservato, in sintesi, quanto segue:

- i rilievi sul significato del termine “principal investigator” sono del tutto irrilevanti, poiché esposte solo nella parte in fatto del ricorso e non riproposte come specifici motivi di impugnativa;

- nel caso di specie è, in ogni caso, certo che il ricorrente non abbia ricoperto il ruolo di P.I. nei progetti indicati, come emerso dalla verifica eseguita presso l’Università di -OMISSIS-;

- la decadenza non è stata disposta in ragione di quanto previsto dall’art. 75 del D.P.R. 445/2000, ma in virtù della differente disposizione prevista dalla lex specialis della procedura che opera a prescindere dall’incidenza assunta dalla dichiarazione sull’esito della procedura e manifesta una scelta di tutela anticipata da parte dell’amministrazione la quale, nell’ambito dell’esercizio del proprio potere discrezionale, ha introdotto una regola ulteriore “ con la quale individua una ipotesi di decadenza collegata al venir meno della fiducia nel possibile contraente ”;

- la clausola del bando non sarebbe in contrasto con la disciplina del D.P.R. 445/2000, né irragionevole rispetto all’obiettivo di tutela che si pone l’Amministrazione;

- in ogni caso la decadenza dai benefici ottenuti, per come invocata dalla parte ricorrente, implicherebbe il decremento di 4 punti giacché la dichiarazione resa ai fini del riconoscimento del ruolo di coordinatore del gruppo di ricerca non potrebbe essere riconvertita dalla commissione (per altro in assenza dell’impugnazione dei verbali di concorso) quale partecipazione ai gruppi con riconoscimento di 2 punti.

Si è costituito in giudizio il controinteressato che ha chiesto il rigetto del ricorso evidenziando, da un lato, la non veridicità delle dichiarazioni rese dal ricorrente circa l’incarico di “principal investigator”, dall’altro, la legittimità dell’art. 4 del bando che sarebbe rispondente ai principi di buon andamento e di imparzialità sanciti dall’art.97 Cost. e che troverebbe copertura normativa nell’art.55 quater del D.lgs. n.165/2001.

Il controinteressato ha, inoltre, proposto - in via subordinata - un ricorso incidentale laddove si pervenisse alla condivisione della tesi difensiva di parte ricorrente (mantenimento di 2 dei 4 punti) al fine di paralizzare l’annullamento della nomina del controinteressato. In particolare le contestazioni riguardano:

1) l’attribuzione del punteggio in relazione al titolo per il quale è stata resa la falsa dichiarazione;

2) l’errata e illegittima attribuzione di 6 punti al ricorrente per il titolo h) - relatore a congressi nazionali e internazionali;

3) l’illegittima attribuzione di 7 punti per la “Valutazione della consistenza complessiva, intensità e continuità temporale della produzione del candidato”.

Con ordinanze n. 2803/2021 e n. 782/2021 sono stati disposti incombenti istruttori che sono stati eseguiti dall’-OMISSIS- con la documentazione depositata rispettivamente il 10 ottobre 2021 e il 24 novembre 2021.

Con ordinanza n. 782/2021 è stata respinta la domanda cautelare ritenendo fondato il primo motivo del ricorso incidentale con conseguente impossibilità di sospendere il provvedimento di nomina del controinteressato.

Con ordinanza n.107/2022, il C.G.A. - ritenendo che le principali questioni dovessero essere approfondite - ha accolto l’appello cautelare limitatamente all’oscuramento dei dati del ricorrente sul sito web dell’Università “ a protezione, in via interinale, della immagine e della professionalità dell’appellante” .

Nel corso del giudizio, le parti hanno scambiato memorie e repliche a sostegno delle rispettive difese e alla pubblica udienza del 7 dicembre 2022 il ricorso è stato posto in decisione, come da verbale.

DIRITTO

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