TAR Palermo, sez. IV, sentenza breve 2023-09-27, n. 202302881
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Testo completo
Pubblicato il 27/09/2023
N. 02881/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01251/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1251 del 2023, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato B G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Latiano, via Francavilla 69;
contro
il Ministero dell'Interno - Ufficio Territoriale del Governo di Palermo, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;
per l'annullamento
del decreto emesso dal Prefetto della Provincia di Palermo con il quale è stato disposto l’allontanamento per motivi afferenti l’ordine pubblico del ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2023 il dott. G G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
RILEVATO CHE:
Con il ricorso in epigrafe il -OMISSIS-ha impugnato il decreto emesso in data 4 agosto 2023 dal Prefetto della Provincia di Palermo con cui è stato disposto il suo allontanamento dal territorio dello Stato ai sensi dell’art. 20 del d. lgs. del 6 febbraio 2007, n. 30, recante “Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.”;
avverso il prefato provvedimento, il ricorrente ha proposto le seguenti censure:
“1) VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TASSATIVITA’ NELL’INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERESSI CHE LO STATO PROTEGGE MEDIANTE L’ ALLONTANAMENTO – GENERICITA’ DEL PRESUPPOSTO;
2) VIOLAZIONE DELL’ ART. 29 COST E ART. 8 CEDU –OMESSA VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE FAMILIARE;
3) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 13 DEL D. LGS. N. 286 DEL 1998 E DELL'ART. 12 COMMA 4 DEL D. LGS. N. 139 DEL 2000”;
alla camera di consiglio del 22 settembre 2023, di trattazione dell’incidente cautelare, si è dato avviso alle parti di possibile definizione del ricorso con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a. e, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. è stata sottoposta al contraddittorio delle parti la questione, rilevabile d’ufficio, del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo adito.
CONSIDERATO CHE:
l’art. 20, commi da 1 a 3, del d. lgs. 6 febbraio 2007, n. 30 dispone che: “ 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 21, il diritto di ingresso e soggiorno dei cittadini dell'Unione o dei loro familiari, qualsiasi sia la loro cittadinanza, può essere limitato con apposito provvedimento solo per: motivi di sicurezza dello Stato; motivi imperativi di pubblica sicurezza; altri motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.
2. I motivi di sicurezza dello Stato sussistono quando la persona da allontanare appartiene ad una delle categorie di cui all'articolo 18 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e successive modificazioni, ovvero vi sono fondati motivi di ritenere che la sua permanenza nel territorio dello Stato possa, in qualsiasi modo, agevolare organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali. Ai fini dell'adozione del provvedimento di cui al comma 1, si tiene conto anche di eventuali condanne pronunciate da un giudice italiano per uno o più delitti riconducibili a quelli indicati nel libro secondo, titolo primo del codice penale.
3. I motivi imperativi di pubblica sicurezza sussistono quando la persona da allontanare abbia tenuto comportamenti che costituiscono una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave ai diritti fondamentali della persona ovvero