TAR Roma, sez. 2S, sentenza 2023-02-10, n. 202302377
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Testo completo
Pubblicato il 10/02/2023
N. 02377/2023 REG.PROV.COLL.
N. 12483/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12483 del 2015, proposto da:
Soc Lanzone Undici a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati L F, S G, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato L F in Roma, viale Mazzini, 11;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato A M, con domicilio in Roma, via Tempio di Giove, 21;
Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
e con l'intervento di
Lanzone Quattordici S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Nuova Ardeatina S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati L F, Giuseppe Russo, S G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del parere del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo- Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio del Comune di Roma, reso con nota prot.n.4902 dell’11.6.2015;
- del parere del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo- Soprintendenza Speciale per il Colosseo, reso con nota prot.n.15194 del 28.5.2015;
- di ogni altro atto presupposto connesso o consequenziale, comprese le note prot. n. O1 2015/118485, n. O1 2015/118488, n. O1 2015/118489, n. O1 2015/118493, n. Ql 2015/118495 del 15.7.2015. conosciute dalla ricorrente in data 31.07.2015, con cui il Dipartimento P.A.U. di Roma Capitale Direzione Edilizia UO Condoni, richiamati i summenzionati pareri, ha comunicato il
preavviso di rigetto dell'istanza di condono prot. n. 87/77327/1-2-3-6-7 per gli immobili siti in Comune di Roma alla via Ardeatina n. 933.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale, del Ministero della Cultura nonché delle società interventrici in epigrafe;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 20 gennaio 2023, in videoconferenza sulla piattaforma Team, il dott. Igor Nobile e trattenuta la causa in decisione sulla base degli atti depositati;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato a mezzo del servizio postale ai soggetti in epigrafe e depositato in data 28.10.2015, la società Lanzone Undici a.r.l. ha adito questo Tribunale per l’annullamento:
- del parere del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo- Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio del Comune di Roma, reso con nota prot.n.4902 dell’11.6.2015;
- del parere del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo- Soprintendenza Speciale per il Colosseo, reso con nota prot.n.15194 del 28.5.2015;
- di ogni altro atto presupposto connesso o consequenziale, comprese le note prot. n. O1 2015/118485, n. O1 2015/118488, n. O1 2015/118489, n. O1 2015/118493, n. Ql 2015/118495 del 15.7.2015. conosciute dalla ricorrente in data 31.07.2015, con cui il Dipartimento P.A.U. di Roma Capitale Direzione Edilizia UO Condoni, richiamati i summenzionati pareri, ha comunicato il preavviso di rigetto dell'istanza di condono prot. n. 87/77327/1-2-3-6-7 per gli immobili siti in Comune di Roma alla via Ardeatina n. 933.
2. Con l’odierna iniziativa processuale, la società ricorrente (cui sono subentrate nella proprietà dei beni, e ritualmente intervenute in giudizio, dapprima la Lanzone Quattordici s.r.l. e poi la Nuova Ardeatina s.r.l., quali successori nel diritto controverso, in esito a delibere di scissione parziale) avversa i pareri resi dall’intimato Ministero in merito alla richiesta di condono, ex l.n.47/85, di n.5 manufatti, in parte destinati ad attività residenziale e in parte ad attività produttiva, ubicati in Roma, alla via Ardeatina n.933, in zona qualificata dal previgente PRG ad “Agro Romano” e, dall’attuale, nell’area agricola del “Sistema Ambientale Agricolo”.
I summenzionati pareri si esprimevano in modo negativo sulla richiesta di condono, evidenziando (fra l’altro):
- quanto al parere della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio (prot.n.4902 dell’11.6.2015), l’incompatibilità delle opere abusive con il contesto paesaggistico, avuto riguardo all’art.61 del PTP 15.12 (Appia Antica);
- quanto al parere della Soprintendenza Speciale per il Colosseo (prot.n.15194 del 28.5.2015), lo stato di abbandono e degrado e la prevalente realizzazione con materiali precari, tali da alterare la natura “archeologico-paesaggistica dei luoghi”.
3.Avverso i summenzionati atti venivano proposti i motivi di seguito rubricati e sintetizzati, e come meglio articolati nel ricorso introduttivo:
3.1 Violazione e falsa applicazione degli arti. 32 I. n. 47/85, 146 D.Lgs. n. 42/04 e art. 10 bis l. n. 241/90.
Si eccepisce il mancato assolvimento delle garanzie partecipative previste dall’art.10-bis L.n.241/90, applicabile anche ai procedimenti di autorizzazione paesaggistica (rif. art.146 D.Lgs.n.42/04), il cui difetto non può essere superato dalla previsione di cui all’art.21 octies L.n.241/90. L’apporto partecipativo della ricorrente avrebbe consentito di superare le (pur perplesse) valutazioni esternate dal Ministero.
3.2 Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 I. n. 241/90, art. 32 I. n. 47/85, 146 D.Lgs. 42/04, art. 61 PTP 15/12. Eccesso di potere per carenza di motivazione, difetto di istruttoria e contraddittorietà.
Si contesta il deficit istruttorio e motivazionale in merito al parere prot.n.4902 dell’11.6.2015, evidenziando che il medesimo, richiamando genericamente l’art.61 del PTP 15.12, non chiarisce, in concreto, perché mai le opere siano incompatibili con i valori tutelati.
3.3 Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 1, n. 241/90, art. 32 I. n. 47/85, 146 D.Lgs. 42/04, artt 35 e 81 PTP. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti, difetto di istruttoria e contraddittorietà
Si contesta il deficit istruttorio e motivazionale in merito al parere prot.n.15194 del 26.5.2015, evidenziando:
a) l’incongruenza del richiamo alla precarietà dei materiali, senza la parallela spiegazione di come tale circostanza impatta sulla tutela dei valori paesaggistici e ambientali;
b) l’incongruenza del riferimento, del tutto ipotetico, a danni nell’area di sedime al patrimonio archeologico;
c) l’inconferenza del riferimento alla disciplina di tutela apprestata dalla tutela tpa/109 del ptp 15.12, giacchè la delocalizzazione delle attività in essere è prevista solo per le “attività incompatibili”, e il Ministero non spiega in modo esaustivo le ragioni della (ove mai ritenuta in tesi) incompatibilità in concreto con i valori assoggettati a tutela.
4. In data 12.11.2015 si costituivano in giudizio Roma Capitale ed il Ministero della Cultura, per il tramite dell’Avvocatura Generale dello Stato, per resistere al ricorso.
5. Seguiva il deposito, a cura delle parti costituite, di ampia documentazione e articolate memorie difensive, anche in replica.
5.1 La difesa di Roma Capitale osserva che, ai sensi dell’art.32, co.27 L.n.47/85, non sono suscettibili di sanatoria gli abusi edilizi diversi da quelli cd. minori (non implicanti quindi nuova costruzione) realizzati in aree soggette a vincolo paesaggistico. Si evidenzia inoltre che Roma Capitale non ha ancora adottato i dinieghi di concessione in sanatoria e che, in ogni caso, i pareri dell’Autorità preposta alla gestione del vincolo hanno carattere vincolante, talchè nulla è, in subiecta materia, la discrezionalità dell’ente comunale preposto formalmente al rilascio (ovvero al diniego) del titolo, ferma restando ulteriormente la carenza di lesività (ergo l’inammissibilità della relativa impugnazione) dell’eventuale comunicazione resa ai sensi dell’art.10 bis della L.n.241/90.
5.2 La difesa erariale, nell’interesse dell’Amministrazione ministeriale intimata, deduce (in sintesi):
- l’inapplicabilità, al procedimento di sanatoria paesaggistica, del preavviso di rigetto ex art.10 bis L.n.241/90, dal momento che il parere soprintendentizio costituisce atto di natura endoprocedimentale, reso nell’ambito del procedimento che vede coinvolte unicamente due p.a. (quella procedente e, appunto, la Soprintendenza), come già statuito dal Consiglio di Stato nella sentenza n.6573/2022). Inoltre, in materia paesaggistica, il tenore di cui all’art.167, co.4, lett. a) D.Lgs.n.42/04 impedisce il rilascio della sanatoria in ipotesi, come quella che ci occupa, di edificazioni comportanti incrementi volumetrici, talchè la natura vincolata del parere (negativo) impedisce di ritenere (anche seguendo la tesi di