TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2022-12-19, n. 202217053
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Testo completo
Pubblicato il 19/12/2022
N. 17053/2022 REG.PROV.COLL.
N. 09677/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9677 del 2013, proposto da
Soc Elemedia Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati A C, G M, con domicilio eletto presso lo studio A C in Roma, via Principessa Clotilde, 2, come da procura in atti;
contro
Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. 49098, datato 31 luglio 2013, con il quale il Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per le comunicazioni - Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica e di Radiodiffusione - Divisione IV - ha rigettato la domanda di assegnazione di frequenza radiofonica analogica presentata da Elemedia Spa per la propria emittente "m2o".
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 11 novembre 2022 il consigliere Achille Sinatra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con il ricorso in epigrafe la ricorrente ha impugnato il provvedimento prot. n. 49098, datato 31 luglio 2013, con il quale il Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per le comunicazioni - Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica e di Radiodiffusione - Divisione IV - ha respinto la sua domanda di assegnazione di frequenza radiofonica analogica della frequenza 98.500 Mhz, per irradiare il proprio segnale nell’altopiano di Asiago, avvalendosi dell’impianto sito in località Sisemol nel Comune di Gallio.
2. – Il diniego è stato emesso in relazione a quanto previsto dalla legge 20 marzo 2001 n. 66 e dal decreto legislativo 31 luglio 2005 n 177 circa l’adozione da parte della AGCOM del piano nazionale di assegnazione delle frequenze ai sensi dell’art. 27 del D.lgs n. 259/2003, per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale.