TAR Genova, sez. II, sentenza 2023-01-18, n. 202300093

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Genova, sez. II, sentenza 2023-01-18, n. 202300093
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
Numero : 202300093
Data del deposito : 18 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/01/2023

N. 00093/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01022/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1022 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati M M e G S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Provincia di Imperia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato L S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di -OMISSIS-, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo

- del provvedimento Provincia di Imperia, Settore Urbanistica e Difesa del Territorio, 29 giugno 2009, prot. n. h/568, notificato a mezzo lettera raccomandata ricevuta l’8 luglio 2009, nella parte in cui è stato annullato, ai sensi dell’art. 53, l.r. Liguria n. 16/2008, il permesso di costruire 14 novembre 2003, n. 94, rilasciato dal Comune di -OMISSIS- per la realizzazione di un fabbricato in località -OMISSIS-;
nonché di ogni ulteriore atto antecedente, presupposto, conseguente o comunque connesso e segnatamente:

- delle note Provincia di Imperia, Settore Urbanistica e Difesa del Territorio, 7 gennaio 2008, prot. n. 788 (ordine sospensione lavori) e n. 857 (contestazione illegittimità permesso n. 94/2003);

- dei voti espressi dal Comitato Tecnico Urbanistico provinciale in data 20 dicembre 2007 n. 1581 e 17 giugno 2009, n. 1702 e eventuali altri non conosciuti;

- del provvedimento 7 maggio 2009, n. 24711 con il quale sono state attribuite le funzioni relative al controllo provinciale di cui alla legge regionale n. 16/2008, citato nella determinazione 29 giugno 2009, non meglio conosciuto;

per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 22 dicembre 2010:

- dell’ordinanza di demolizione a firma del Responsabile Servizio Tecnico del Comune di -OMISSIS- 20 ottobre 2010, n. 20, prot. n. 5191, relativa alle opere realizzate nell’immobile della ricorrente in forza del titolo edilizio sopra menzionato;

- della nota della Provincia di Imperia, Settore Urbanistica e Difesa del Territorio, 30 settembre 2010, prot. n. 53240, richiamata nella suddetta ordinanza comunale, con la quale si invita il Comune ad assumere i provvedimenti sanzionatori previsti dall’articolo 55, l.r. Liguria n. 16/2008;

- della nota della Provincia di Imperia 17 maggio 2010, richiamata nella nota 30 settembre 2010, non meglio conosciuta.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Imperia;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 3 novembre 2022 il dott. A G L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con provvedimento Provincia di Imperia 29 giugno 2009, n. h/568, l’ente locale ha annullato, ai sensi dell’art. 53, l. r. Liguria 6 giugno 2008, n. 16, venticinque permessi di costruire rilasciati dal Comune di -OMISSIS- nella zona -OMISSIS-, evidenziando: a) che tali titoli erano in contrasto con il P.T.C.P. regionale;
b) che «la realizzazione di trentasei fabbricati residenziali (venticinque oggetto del presente provvedimento più altri undici per i quali la procedura di controllo di legittimità si è conclusa separatamente) … si pone [va] in contrasto con le previsioni del vigente Programma di Fabbricazione il quale, in dette zone agricole, ammette l’edificazione di nuovi fabbricati se connessi alla conduzione agricola dei fondi »;
c) che gli interventi realizzati – complessivamente considerati – integravano gli estremi della lottizzazione abusiva ai sensi dell’art. 30, d.p.r. D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

2. Con l’atto introduttivo del giudizio la sig. -OMISSIS-, proprietaria di uno degli immobili interessati dal provvedimento sopra indicato, ha impugnato la decisione della Provincia di Imperia sulla base di otto distinti motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo ha lamentato l’illegittimità dell’atto gravato per « violazione e/o falsa applicazione dell’art. 39, d.p.r. 6 giugno 2011, n. 380;
dell’art. 3, l. 7 agosto 1990, n. 241;
dell’art. 53, l.r. Liguria 6 giugno 2008 n. 16 e delle Norme Tecniche di Attuazione del P.T.C.P. della Regione Liguria
[nonché per] difetto di istruttoria e di motivazione, carenza dei presupposti, travisamento dei fatti [e] illogicità », osservando – in sintesi – che:

- la decisione della p.a. si baserebbe su un’errata interpretazione del PTCP e che gli edifici realizzati in località -OMISSIS- sarebbero invece compatibili « con il regime normativo e con le connotazioni della zona »;

- la p.a. avrebbe dovuto valutare la compatibilità degli edifici caso per caso e non già tenendo conto del risultato complessivo dell’edificazione.

2.2. Con il secondo motivo ha contestato la « violazione e/o falsa applicazione dell’art. 39, d.p.r. 6 giugno 2011, n. 380;
degli artt. 3 e 21-nonies, l. 7 agosto 1990, n. 241;
dell’art. 53, l.r. Liguria 6 giugno 2008 n. 16 e dell’art. 42 delle Norme Tecniche di Attuazione del Programma di Fabbricazione del Comune di -OMISSIS-
[nonché il] difetto di istruttoria e di motivazione, carenza dei presupposti [e il] travisamento dei fatti », lamentando – in sostanza – che la p.a. non avrebbe considerato che

- i permessi di costruire annullati erano stati rilasciati in conformità al Programma di Fabbricazione del Comune di -OMISSIS-;

- gli interventi erano coerenti con la destinazione e le caratteristiche della zona;

- non sarebbe avvenuta alcuna «trasformazione di un ambito agricolo in zona residenziale ».

2.3. Con il terzo motivo ha sostenuto l’illegittimità del provvedimento gravato per « violazione e/o falsa applicazione dell’art. 39, d.p.r. 6 giugno 2011, n. 380;
degli artt. 3 e 21-nonies, l. 7 agosto 1990, n. 241;
dell’art. 40, l.r. Liguria 4 settembre 1996, n. 36;
dell’art. 53, l.r. Liguria 6 giugno 2008 n. 16
[nonché per] difetto di istruttoria e di motivazione, carenza dei presupposti, travisamento dei fatti, sviamento [e] incompetenza », asserendo che la p.a. non avrebbe indicato l’interesse pubblico concreto, attuale e specifico necessario per la rimozione in autotutela del permesso di costruire.

2.4. Con il quarto motivo di ricorso ha contestato l’atto impugnato per « violazione e/o falsa applicazione dell’art. 30, d.p.r. 6 giugno 2011, n. 380;
dell’art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241;
dell’art. 50, l.r. Liguria 6 giugno 2008 n. 16 e dell’art. 3, l.r. Liguria 3 settembre 1976, n. 28
[nonché per] difetto di istruttoria e di motivazione, carenza dei presupposti [e] travisamento dei fatti », asserendo che la p.a. avrebbe errato nel ritenere sussistente una lottizzazione abusiva e che gli interventi assentiti « non hanno comportato né richiedevano la realizzazione di opere di urbanizzazione tali da rendere necessario apposito s.u.a. ».

2.5. Con il quinto motivo ha lamentato la « violazione e/o falsa applicazione dell’art. 17, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
dell’art. 107, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
dell’art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241;
dell’art. 53, l.r. Liguria 6 giugno 2008 n. 16
[nonché il] difetto di istruttoria e di motivazione, carenza dei presupposti [e] l’incompetenza » e ha sostenuto che l’atto gravato sarebbe stato adottato da un soggetto incompetente.

2.6. Con il sesto motivo ha contestato la « violazione dell’art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241 [e] dell’art. 53, l.r. Liguria 6 giugno 2008 n. 16 [nonché il] difetto di istruttoria e di motivazione [e il] travisamento dei fatti », osservando che nel provvedimento gravato era richiamato un parere che non riguarda gli interventi realizzati in località -OMISSIS- ma si riferisce ad altre opere in località -OMISSIS-.

2.7. Con il settimo motivo ha sostenuto l’illegittimità del provvedimento impugnato per « violazione e/o falsa applicazione dell’art. 39, d.p.r. 6 giugno 2011, n. 380;
degli artt. 3 e 21-nonies, l. 7 agosto 1990, n. 241;
dell’art. 53, l.r. Liguria 6 giugno 2008 n. 16;
dell’art. 42 delle Norme Tecniche di Attuazione del Programma di Fabbricazione del Comune di -OMISSIS-
e degli artt. 35 e 36 del Regolamento Edilizio Comunale [nonché per] difetto di istruttoria e di motivazione, carenza dei presupposti [e] travisamento dei fatti », insistendo nell’affermare che l’intervento era conforme alla disciplina del P.T.C.P. e alla normativa urbanistica ed edilizia.

2.8. Infine, nell’ottavo motivo di gravame, parte ricorrente ha chiesto a questo Tar di sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 53, l.r. Liguria 6 giugno 2008, n. 16, per violazione dell’art. 118 Cost.

3. Il 19 marzo 2010, la Provincia di Imperia si è costituita in giudizio e ha insistito per il rigetto del ricorso.

4. Con ricorso per motivi aggiunti depositato il 22 dicembre 2010, la ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa sospensione cautelare, dell’ordinanza del Comune di -OMISSIS- 20 ottobre 2010, n. 20, con cui l’ente locale, ai sensi dell’art. 55, l.r. Liguria n. 16/2008, ha ordinato la demolizione del fabbricato edificato in forza del permesso di costruire annullato dalla Provincia di Imperia.

4.1. A sostegno del gravame, la ricorrente ha innanzitutto evidenziato che « le censure dedotte con il ricorso introduttivo avverso il provvedimento provinciale 29 giugno 2009 si riflettono, in via derivata, sull’ingiunzione di demolizione ».

4.2. Sotto altro profilo, la ricorrente ha contestato alcuni vizi propri dell’ordinanza di demolizione, lamentando che il Comune:

- non aveva verificato la sussistenza delle condizioni per giungere alla sanatoria delle opere (cfr. motivi aggiunti sub X);

- aveva prestato passivamente ossequio alle indicazioni della Provincia, abdicando dall’esercizio dei propri poteri in materia urbanistico-edilizia (cfr. motivi aggiunti sub XI);

- aveva ordinato la demolizione senza attendere la definizione dei giudizi ancora pendenti avverso il provvedimento adottato dalla Provincia di Imperia (cfr. motivi aggiunti sub XII);

- aveva omesso di inoltrare la comunicazione di avvio del procedimento (cfr. motivi aggiunti sub XIII);

- non aveva indicato già in sede di adozione del provvedimento demolitorio il sedime che – in caso di inottemperanza – sarà acquisito al patrimonio dell’ente (cfr. motivi aggiunti sub IV).

5. Con ordinanza Tar Genova, I, 14 gennaio 2011, n. 26, questo Tribunale ha accolto la domanda cautelare avanzata nei motivi aggiunti .

6. Successivamente, con ordinanza Tar Genova, I, 8 giugno 2011, n. 893, è stato ordinato all’’Ufficio urbanistica e pianificazione della Regione Liguria di produrre agli atti del giudizio « documentata relazione, corredata dai rilievi aerofotogrammetrici della zona disponibili e dalla indicazione della zonizzazione dell’assetto insediativo di livello locale del P.T.C.P., circa lo stato dei luoghi nelle epoche precedenti e successive la realizzazione del fabbricato sul terreno censito catastalmente al foglio n. 9 mappale n. 946 del comune di -OMISSIS- (oggetto del permesso di costruire n. 94/2003 del 14 novembre 2003), con specifico riguardo ai mutamenti intervenuti nel tempo sia in termini insediativi (numero complessivo dei fabbricati realizzati e delle relative opere di urbanizzazione) che morfologici ».

7. In data 4 novembre 2011, la p.a. ha adempiuto all’incombente istruttorio disposto da questo Tribunale.

8. Con memoria del 3 ottobre 2022, la sig. -OMISSIS- ha insistito nei motivi di ricorso.

9. Alla udienza di smaltimento del 3 novembre 2022, viste le note depositate da parte ricorrente, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Le censure svolte nel ricorso introduttivo non sono meritevoli di accoglimento per le ragioni già evidenziate da questo Tribunale in numerose sentenze che hanno già definito altri giudizi aventi a oggetto il medesimo provvedimento oggetto della presente controversia, o comunque provvedimenti analoghi, da cui il Collegio non trova ragioni per doversi discostare.

2. Sono in primo luogo infondati il primo, il secondo, il quarto ed il settimo motivo di gravame, con cui la ricorrente ha sostenuto l’erroneità delle conclusioni cui è giunta l’amministrazione provinciale, osservando in sintesi:

a) che il singolo intervento relativo all’immobile di proprietà della ricorrente sarebbe pienamente rispondente alla disciplina della zona -OMISSIS- del P.T.C.P. in cui lo stesso si colloca;

b) che l’amministrazione avrebbe dovuto valutare la compatibilità dell’immobile con la disciplina -OMISSIS- avuto riguardo alla singola costruzione « e non già tenendo conto del risultato complessivo dell’edificazione »;

c) che l’insediamento in località -OMISSIS- sarebbe in ogni caso compatibile con il regime normativo e con le connotazioni della zona;

d) che, contrariamente a quanto affermato dalla p.a. resistente, non sarebbe avvenuta alcuna « trasformazione di ambito agricolo in zona residenziale »;
che non sarebbe sussistente alcuna « carenza di opere di urbanizzazione »;
e che, in ultimo, non sarebbe stata effettuata alcuna lottizzazione abusiva.

2.1. Le censure non colgono nel segno, tenuto conto di quanto già evidenziato nella sentenza Tar Genova, I, 30 aprile 2013, n. 728 (resa in relazione a un ricorso avverso il medesimo provvedimento impugnato nel presente giudizio).

2.2. Le pronuncia appena richiamata ha infatti evidenziato:

- che secondo il provvedimento impugnato « le opere in questione configurerebbero una lottizzazione abusiva ex art. 30 D.P.R. n. 380/2001, avendo trasformato una zona agricola in residenziale in contrasto con le previsioni del P.T.C.P., che fissa un regime di mantenimento per l’intera zona »;

- che « le norme sulla lottizzazione abusiva (da ultimo, art. 30 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) mirano a prevenire e reprimere le condotte materiali e giuridiche intese a infittire la trama dell’edificato sul territorio, senza che sussista una previa pianificazione capace di tener conto delle conseguenze dell’edificazione in termini di esigenza di nuovi servizi ed opere di urbanizzazione, che il costruttore non ha (e non può avere) adeguatamente riscontrato »;

- che « la fattispecie di lottizzazione abusiva si riferisce alla mancanza dell'autorizzazione specifica alla lottizzazione, inizialmente prevista dall'art. 28 della legge urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150 e confermata da tutta la legislazione statale e regionale in tema di pianificazione attuativa, sicché alcun rilievo sanante sull'abuso in questione può rivestire il rilascio di una eventuale concessione edilizia in quanto, ove manchi la specifica autorizzazione a lottizzare, la lottizzazione abusiva sussiste e deve essere sanzionata anche se, per le singole opere facenti parte di tale lottizzazione, sia stata rilasciata una concessione edilizia (in tal senso cfr. Tar Napoli, IV, 10 novembre 2006, n. 9458, che richiama Consiglio di Stato, V, 26 marzo 1996, n. 301) »;

- che « secondo quanto già più volte affermato in ambito giurisprudenziale (cfr. Tar Lazio, I, 9 ottobre 2009, nn. 9859 e 9860;
Tar Bari, III, 24 aprile 2008, n. 1017), la stessa formulazione dell'art. 30 del D.P.R. n. 380/2001 consente di affermare che può integrare un'ipotesi di lottizzazione abusiva qualsiasi tipo di opere in concreto idonee a stravolgere l'assetto del territorio preesistente, a realizzare un nuovo insediamento abitativo e, quindi, in ultima analisi, a determinare sia un concreto ostacolo alla futura attività di programmazione (che viene posta di fronte al fatto compiuto), sia un carico urbanistico che necessita di adeguamento degli standards
»;

- che « il concetto di “opere che comportino trasformazione urbanistica o edilizia” dei terreni deve essere dunque interpretato in maniera “funzionale” alla ratio della norma, il cui bene giuridico tutelato è costituito dalla necessità di preservare la potestà pianificatoria attribuita all'amministrazione nonché l'effettivo controllo del territorio da parte del soggetto titolare della stessa funzione di pianificazione (cioè il Comune), al fine di garantire una ordinata pianificazione urbanistica, un corretto uso del territorio ed uno sviluppo degli insediamenti abitativi e dei correlativi standards compatibili con le esigenze di finanza pubblica »;

- che conseguentemente «la verifica circa la conformità della trasformazione realizzata e la sua rispondenza o meno alle previsioni delle norme urbanistiche vigenti deve essere effettuata con riferimento non già alle singole opere in cui si è compendiata la lottizzazione, eventualmente anche regolarmente assentite (giacché tale difformità è specificamente sanzionata dagli artt. 31 e ss. D.P.R. n. 380/2001), bensì alla complessiva trasformazione edilizia che di quelle opere costituisce il frutto, sicché essa ben può mancare anche nei casi in cui per le singole opere facenti parte della lottizzazione sia stato rilasciato il permesso di costruire (così Tar Bari, III, n. 1017/2008 cit.) ».

2.3. Alla luce di tali premesse, la pronuncia sopra richiamata ha ritenuto che – con il provvedimento impugnato – «l’amministrazione provinciale abbia fatto buon governo delle disposizioni legislative sulla lottizzazione abusiv a», atteso che:

- la costruzione assentita con la concessione edilizia annullata «è infatti inserita, insieme ad altri fabbricati (anch’essi oggetto del provvedimento di annullamento), in un’area di circa 25 ettari che si trova sul versante sinistro del torrente -OMISSIS-, a monte della frazione di -OMISSIS- »;

- in tale area «antecedentemente alla realizzazione dei fabbricati in questione l’edificazione era limitata ad alcuni piccoli edifici connessi alla conduzione agricola dei fondi, rispetto alla quale, con le nuove edificazioni, la costruzione di nuovi muri di terrazzamento comportanti modifiche alla morfologia originaria del terreno, la realizzazione di accessi alle singole proprietà, le sistemazioni esterne dei fabbricati a giardino, si è di fatto determinata una trasformazione da una situazione prettamente agricolo-pastorale (seppure incolta) ad una zona residenziale, in evidente contrasto sia con la pianificazione urbanistica comunale (zona agricola produttiva E3) sia – soprattutto – con le previsioni del piano territoriale di coordinamento paesistico, che prescrive un regime di mantenimento dell’insediamento sparso (-OMISSIS-), sovvertito dall’edificazione in questione ».

- l’amministrazione aveva versato agli atti del giudizio una relazione (depositata in data 4 novembre 2011 anche agli atti del presente giudizio) nella quale era chiarito che «la foto aerea sulla quale è stata sovrapposta la zonizzazione dell’assetto insediativo di livello locale del PTCP e le fotografie aeree relative agli anni 1986, 2000, 2003, 2006 e 2011, allegate alla presente relazione, evidenziano i caratteri dell’ambito paesistico di riferimento, originariamente (stato di fatto 1986) caratterizzato da pochi episodi insediativi e progressivamente interessato (stato di fatto 2011) dalla realizzazione di una serie di singoli interventi edilizi, che si sono sviluppati in forma aggregata o per addizione lungo i tracciati di accesso, configurando mutamenti sensibili della zona sia in termini insediativi (per il numero complessivo dei fabbricati realizzati) morfologici (per le trasformazioni dovute al potenziamento del sistema viario preesistente, alla realizzazione di singoli accessi alle proprietà ed alla realizzazione di sbancamenti/riporti e nuovi muri di sostegno) e vegetazionali (per sistemazione delle aree di pertinenza a giardino con presenza in molti casi di impianti di piscine) ».

2.4. Per tutte le ragioni sora illustrate – e in ragione delle conferme acquisite in sede istruttoria – la sentenza sopra richiamata ha quindi ritenuto che «non può dunque sussistere alcun dubbio che la vicenda, unitariamente considerata, integri una esemplare fattispecie di lottizzazione vietata, consistente nella surrettizia trasformazione di una zona agricola in zona residenziale, mediante il rilascio di una pluralità di permessi edilizi, che vanifica definitivamente la destinazione agricola dell’area, imprimendole arbitrariamente quella residenziale » (Tar Genova, I, 30 aprile 2013, n. 728).

2.5. Per le medesime ragioni – conseguentemente – questo Collegio non può che dichiarare l’infondatezza del primo, del secondo, del quarto e del settimo motivo di gravame.

3. Infondato è anche il terzo motivo di gravame, con cui la ricorrente ha sostenuto l’illegittimità dell’atto impugnato in ragione della presunta carenza di interesse pubblico all’annullamento del permesso di costruire.

A tal proposito, può ancora una volta richiamarsi quanto già affermato da questo Tribunale in ordine al fatto che il provvedimento gravato nel presente giudizio « sotto un apposito paragrafo (p. 11), si diffonde nel chiarire che permane l’interesse pubblico all’annullamento dei titoli edilizi, in vista di una necessaria, nuova pianificazione urbanistica della zona (al fine di realizzare tutte le opere necessarie a ridurre l’impatto paesistico e a dotare l’area delle opere di urbanizzazione oggi carenti) da parte del comune di -OMISSIS-, e del conseguente rilascio di nuovi titoli edilizi » (cfr. Tar Genova, I, 30 aprile 2013, n. 728).

4. È altresì infondato il quinto motivo di gravame, con cui la ricorrente ha lamentato l’incompetenza del funzionario che ha adottato l’atto impugnato.

E, infatti, questo Tribunale ha già avuto modo di evidenziare che « non è configurabile un vizio di incompetenza qualora si sia in presenza non già di un atto di delega di funzioni amministrative, ma di una mera delega interorganica o di firma, che, senza alterare l'ordine delle competenze stabilito dalla legge, attribuisca al soggetto delegato il potere di sottoscrivere atti che continuano ad essere, sostanzialmente, atti dell'autorità delegante e non di quella delegata » e che « nel caso di specie, stante la delega … disposta con atto 7 maggio 2009, n. 24711, il provvedimento adottato dal geom. -OMISSIS- è senz’altro imputabile alla competenza del dirigente del settore urbanistica e difesa del territorio dell’amministrazione provinciale di Imperia » (cfr. Tar Genova, I, 30 aprile 2013, n. 728).

5. Non può trovare accoglimento neanche il sesto motivo di ricorso, con cui parte ricorrente ha lamentato che nel provvedimento gravato viene richiamato un parere che non riguarda gli interventi realizzati in località -OMISSIS-.

Va osservato infatti che questo Tribunale ha già specificato, in altri giudizi, che un tale refuso « non vale ad inficiare il provvedimento impugnato, trattandosi di semplice errore materiale … che non ha impedito all’interessato di cogliere le ragioni della determinazione negativa » (cfr. Tar Genova, I, 11 dicembre 2018, n. 960).

6. Infine, va evidenziato che non sussistono i presupposti per il promovimento della questione di legittimità costituzionale formulata dalla ricorrente nell’ottavo e ultimo motivo di gravame, atteso che già in altre occasioni questo Tribunale ha avuto modo di evidenziare che « la normativa urbanistico- edilizia rientra nella materia governo del territorio, attribuita alla potestà legislativa concorrente delle regioni (art. 117 comma 3 cost.), e nulla si oppone a che tale normativa (nella specie, gli art. 39. d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e 53 l. reg. Liguria 6 giugno 2008, n. 16) preveda la possibilità di un intervento della regione – o di un ente da questa delegato – al fine di assicurare l’esercizio unitario delle relative funzioni amministrative, come in tema di annullamento straordinario, sulla base del principio di adeguatezza (stante la dimensione regionale dell’ordinamento urbanistico-edilizio) » (cfr. ex multis Tar Genova, I, 30 aprile 2013, n. 728, 27 giugno 2013, n. 969 e 11 dicembre 2018, n. 960).

7. Sono infondate, inoltre, le ulteriori autonome censure svolte dal ricorrente nei motivi aggiunti proposti avverso l’ordinanza di demolizione.

7.1. A tal proposito, può innanzitutto ricordarsi che, in relazione a vicende del tutto analoghe a quella oggetto del presente giudizio, questo Tribunale ha rilevato che « la gravità dei vizi riscontrati dalla provincia nel titolo assentito non poteva consentire altra opzione alla struttura burocratica comunale », e ciò anche in considerazione del fatto che « la lottizzazione abusiva è una condotta che può rivestire un preciso rilievo penale, e tale era anche la situazione in diritto al tempo dell'assenso comunale al progetto, per cui non sembra fosse necessario che il comune motivasse in ordine alla scelta della sanzione da applicare alla condotta » (cfr. Tar Liguria, I, 13 luglio 2011, n. 1092 e 2 aprile 2015, n. 356).

7.2. Le pronunce ora richiamate hanno inoltre evidenziato che « la questione del dissenso palesato dal funzionario comunale non può assurgere a motivo di illegittimità del provvedimento adottato », anche in considerazione del fatto che l’ordinanza di demolizione era « un atto vincolato, atteso che il provvedimento provinciale non risultava essere stato sospeso né annullato al tempo in cui fu adottata la determinazione comunale gravata » (v. ancora Tar Liguria, I, nn. 1092/2011 e 356/2015).

7.3. Inoltre – in relazione alla presunta violazione dell'art. 21- quater , l. n. 241/1990 e al presunto dovere della p.a. di astenersi dall’ingiungere la demolizione impugnata – questo Tar ha già evidenziato che la disposizione invocata dalla ricorrente « non sembra attagliarsi al caso concreto, posto che non si tratta delle sole efficacia ed esecutività del provvedimento, quanto della sua stessa adozione » e che « in presenza di un atto del tenore di quello della provincia impugnato con il ricorso introduttivo, l'amministrazione comunale doveva ritenersi tenuta a provvedere in qualche modo, senza che il disposto dell'art. 21 quater della legge 7 agosto 1990, n. 241 potesse configurare un ostacolo al dispiegarsi dell'attività amministrativa » (v. ancora Tar Liguria, I, nn. 1092/2011 e 356/2015).

7.4. In ordine alla mancata comunicazione di avvio del procedimento, inoltre, questo Tar ha già rilevato che, per consolidata giurisprudenza, l’ingiunzione di demolizione è un atto vincolato che presenta tratti urgenti, « sì che non è necessario che l’amministrazione faccia precedere l’atto sanzionatorio da quello che apre il procedimento » (cfr. ancora Tar Liguria, I, nn. 1092/2011 e 356/2015).

7.5. Infine, relativamente alla mancata indicazione nell’ordinanza dell’area di sedime che – in caso di inottemperanza – sarebbe acquisita al patrimonio dell’ente locale, è sufficiente notare che la giurisprudenza è ormai consolidata nel ritenere che « l’omessa o imprecisa indicazione di un’area che dovrà essere acquisita di diritto al patrimonio pubblico non costituisce un motivo di illegittimità dell’ordinanza di demolizione, essendo l’indicazione dell’area un requisito necessario ai fini dell'acquisizione al patrimonio comunale » (cfr. ex multis Consiglio di Stato, VI, 11 maggio 2022, n. 3707 e Tar Napoli, IV, 18 febbraio 2022, n. 1128).

8. Per tutte le ragioni sopra illustrate il ricorso e i motivi aggiunti sono infondati e devono essere respinti.

9. Le spese processuali – anche in ragione del carattere risalente del contenzioso – possono essere integralmente compensate tra le parti.

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