TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2014-03-28, n. 201403441
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Testo completo
N. 03441/2014 REG.PROV.COLL.
N. 02147/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il LA
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2147 del 2011, proposto da:
Soc Beca Engineering Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Oddo e Giovanni Battista Conte, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Roma, via Ennio Quirino Visconti, 99;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del provvedimento del 28 dicembre 2010, notificato alla società ricorrente il 14 gennaio 2011, emesso dal Direttore Centrale del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile;
- delle note del Ministero dell’Interno del 23 aprile 2010 e del 27 luglio 2010;
per l’accertamento
del diritto della società ricorrente al risarcimento dei danni subiti per effetto degli atti impugnati con contestuale condanna del Ministero intimato, previa determinazione del relativo ammontare;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 marzo 2014 il dott. Francesco Riccio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame, notificato il 25 febbraio 2011 e depositato il successivo 10 marzo, la parte istante, quale società innovativa che si occupa di progettazione, fabbricazione e commercializzazione di “guaine termoindurenti” utilizzabili per l’installazione all’esterno di fabbricati di canne fumarie, ha impugnato gli atti indicati in epigrafe poiché diretti a porre restrizioni nella commercializzazione e nella installazione delle predette guaine di tipo “FITFIRE” e “HT1000” soprattutto per gli impianti termici civili e pertanto lesivi del proprio interesse commerciale ed industriale connesso alla produzione e vendita dei suddetti prodotti industriali, chiedendo contestualmente l’accertamento del diritto al risarcimento del danno con condanna della p.a..
Al riguardo, la parte prospetta i seguenti motivi di doglianza:
1) Violazione del diritto alla libera circolazione e commercializzazione dei prodotti all’interno dell’Unione Europea. Violazione degli artt. 34 e 36 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea. Eccesso di potere per sviamento e carenza di motivazione poiché, nonostante il prodotto in discussione sia ufficialmente riconosciuto in Francia e certificato come sicuro presso diversi organismi europei, il Ministero dell’Interno non avrebbe accettato il valore dei rapporti di prova nonché le certificazioni ottenute dalla società ricorrente con palese violazione dell’art. 34 citato; si rileva, altresì, che il provvedimento gravato ha disatteso il principio del “mutuo riconoscimento” facendo riferimento a generiche e vaghe ragioni di tutela della pubblica incolumità; sarebbero, inoltre, smentite le esigenze di opportuni controlli o limitazioni dalla corposa documentazione fornita al Ministero dell’Interno e proveniente dalla Francia e dalla Svizzera, dimostrando in tal modo di aver fornito i necessari controlli e le necessarie verifiche sulla sicurezza del prodotto; allo stesso modo si sostiene che non vi sarebbero ragioni per porre limitazioni all’uso del prodotto;
2) Violazione del primato del diritto comunitario. Violazione della direttiva comunitaria 89/106/CEE. Violazione degli artt. 34 e 36 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, poiché le suddette violazioni sarebbero evidenti laddove il provvedimento impugnato prescrive l’obbligo del rispetto delle pertinenti disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 152 del 2006 in ragione dell’affermazione della Corte di Giustizia Europea secondo cui i materiali da costruzione devono poter circolare liberamente nel mercato unico europeo sulla base del principio della libera circolazione delle merci sancito dal citato art. 34 del trattato; pertanto, si ritiene che i prodotti in discussione non avrebbero l’obbligo della marcatura CE prevista dal D.Lgs. n. 152/2006 perché non rientrano nel campo di applicazione di alcuna norma armonizzata; per gli stessi prodotti l’Amministrazione intimata avrebbe dovuto disapplicare eventualmente le norme contenute nella parte II dell’allegato IX della parte V del predetto decreto legislativo;
3) Violazione degli artt. 6 e 7 del D.M. dello Sviluppo Economico del 22 gennaio 2008 n. 37 in relazione alla specifica disciplina introdotta con il punto 8 della legenda che accompagna il modello di dichiarazione di conformità al decreto medesimo, poiché il provvedimento gravato si porrebbe in contrasto con la disposizione specifica che legittima – senza prefissare alcuna limitazione tecnica di prodotto – l’uso e l’installazione di tutti i prodotti non soggetti a norme ma ammessi al “mutuo riconoscimento”.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno il quale con memoria del 30 gennaio 2014 ha eccepito l’infondatezza delle censure prospettate.
Con ordinanza di questa Sezione n. 1641/2011 del 5 maggio 2011, confermata con diversa motivazione, dalla Sez. III del Consiglio di Stato con ordinanza n. 3432/2011 del 28 luglio 2011, la domanda di sospensione degli effetti dei provvedimenti impugnati è stata respinta.
All’udienza del 5 marzo 2014 la causa è stata posta in decisione.
Preliminarmente all’esame delle doglianze prospettate occorre precisare che una questione alquanto simile, ma non identica a quella oggetto della presente controversia, è stata esaminata da questo Tribunale, nonché dal Consiglio di Stato in sede di appello e dalla Corte di Giustizia Europea a seguito di un ricorso proposto dalla Società Elenca S.r.l., anch’essa attiva nella commercializzazione di guaine termoindurenti gonfiabili per cammini e canne fumarie.
Tale ultimo giudizio è stato proposto avverso la circolare n. 4853 del 18 maggio 2009, diretta ai direttori regionali ed ai comandanti provinciali dei vigili del fuoco, con cui il Ministero dell’Interno ha fornito chiarimenti circa i sistemi innovativi di cui trattasi, escludendosi l’impiego per impianti termici civili aventi potenza nominale superiore a 35kW, ed esprimendo il parere che per gli impianti termici di potenza inferiore, l’utilizzo debba essere ristretto soltanto a quelli recanti la marcatura CE sulla base di un benestare tecnico europeo.
La predetta società Elenca, ritenendosi direttamente incisa dalla circolare sopra esposta, ha proposto apposito ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale amministrativo del LA che, con la sentenza n. 8713/2009, lo ha dichiarato inammissibile in considerazione della natura dell’atto.
Proposto appello, il Consiglio di Stato, con la decisione della Sezione VI del 9 giugno 2010, n. 3653, dopo aver rilevato l’immediata impugnabilità della circolare in quanto autonomamente lesiva, ha sospeso il giudizio e ha rimesso alla Corte di Giustizia dell’Unione europea, in via pregiudiziale, ai sensi dell’art. 234 del Trattato, le questioni interpretative inerenti, in sostanza, la compatibilità o meno con il diritto comunitario, e specificamente con la direttiva 89/106/CEE, della circolare impugnata in primo grado e del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 nelle parti in cui prevede i limiti recepiti dalla stessa circolare impugnata.
La Corte di Giustizia dell’Unione europea, con