TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2021-05-05, n. 202100914

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2021-05-05, n. 202100914
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 202100914
Data del deposito : 5 maggio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/05/2021

N. 00914/2021 REG.PROV.COLL.

N. 01384/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1384 del 2020, proposto da
R G, F P e G G, rappresentati e difesi dagli avvocati A F e T M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio A F in Vibo Valentia, viale Giacomo Matteotti n. 55;

contro

Provincia di Vibo Valentia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato M R P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Commissione straordinaria di liquidazione della Provincia di Vibo Valentia, non costituita in giudizio;

per l’ottemperanza

del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Vibo Valentia n. 110/2009;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia di Vibo Valentia;

Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2021 la dott.ssa Martina Arrivi;


Premesso che:

- R G, F P e G G hanno agito per l’ottemperanza della sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale di Vibo Valentia ha condannato la Provincia di Vibo Valentia alla « installazione di pannelli antirumore (fonoassorbenti) per tutto il tratto antistante le abitazioni degli attori, e per il successivo tratto a scavalco del torrente Lumia o in ogni caso, al ristoro in termini economici delle spese eventualmente sostenute dagli attori per l’applicazione dei citati pannelli, laddove gli stessi già vi abbiano provveduto »;

- nessuno essendosi costituito per l’amministrazione intimata, con ordinanza n. 371/2021 questo Tribunale ha ordinato il rinnovo della notificazione alla Provincia nonché di provvedere a ulteriore notificazione del ricorso all’Organo straordinario di liquidazione dell’ente, attualmente in dissesto;
con la medesima ordinanza è stato poi assegnato un termine per documentare che il ricorrente G G sia l’erede di Bianca Cordopatri, attrice nel processo conclusosi con il giudicato in epigrafe;

- si è successivamente costituita la Provincia di Vibo Valentia;

- la causa è passata in decisione alla camera di consiglio del 4 maggio 2021;

Osservato, in rito, che la memoria di costituzione depositata dalla Provincia il giorno prima della camera di consiglio è tardiva, sicché le relative deduzioni non possono essere tenute in considerazione ai fini della decisione;

Ritenuto, preliminarmente, di dover riconoscere – alla luce delle giustificazioni addotte nella memoria difensiva di parte ricorrente – la scusabilità dell’errore per il deposito del ricorso oltre il termine dimezzato di cui all’art. 87, comma 3, cod. proc. amm., rimettendo in termini i ricorrenti ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 37 cod. proc. amm.;

Rilevato che la Provincia di Vibo Valentia si trova in stato di dissesto finanziario e che il contraddittorio è stato correttamente integrato nei confronti dell’Organo straordinario di liquidazione della stessa;

Considerato che lo stato di dissesto in cui versa l’ente provinciale non impedisce l’esperibilità dell’azione di ottemperanza limitatamente alla condanna alla realizzazione delle opere materiali, giacché l’art. 248, comma 2, d.lgs. 267/2000 si considera riferibile, in base alla sua ratio di tutela della par condicio creditorum , alle sole azioni esecutive per il pagamento di somme di denaro (arg. ex Cons. Stato, Ad. Plen., 5 agosto 2020, n. 15;
cfr. altresì Cons. Stato, Sez. V, 30 giugno 2017, n. 3184);

Ritenuto, d’altra parte, che non ricorrano i presupposti per dare esecuzione al giudicato nella forma del rimborso pecuniario delle spese sostenute dai ricorrenti, non risultando che questi abbiano provveduto in proprio alla realizzazione delle opere;

Considerato che l’esecuzione del giudicato, nei limiti innanzi evidenziati, compete all’Organo straordinario di liquidazione ai sensi dell’art. 252, comma 4, d.lgs. 267/2000, in forza del quale « l’organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato »;

Osservato, a tal proposito, che l’esecuzione delle opere materiali indicate nel giudicato è idonea a determinare l’insorgere di un titolo di spesa che, in quanto riferito ad atti di gestione anteriori al dissesto, dovrà essere imputato alla gestione liquidatoria dell’ente (arg. ex Cons. Stato, Ad. Plen., 5 agosto 2020, n. 15);

Ritenuto che G G non abbia adeguatamente documentato la propria qualità di erede (in veste di coniuge) di Bianca Cordopatri, avendo all’uopo prodotto – oltre al certificato di morte – una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che è inidonea a costituire valida prova in giudizio del fatto in essa attestato (cfr. T.A.R. Roma, Sez. I, 12 marzo 2020, n. 3214), tenuto conto che la detta qualità avrebbe potuto essere facilmente documentata con il deposito del certificato dello stato di famiglia della defunta;

Ritenuto, in ogni caso, che, dato il carattere indivisibile dell’obbligazione di facere contenuta nella sentenza di condanna, ciascun creditore possa agire per l’esecuzione dell’intera prestazione, secondo il regime della solidarietà attiva stabilito dall’art. 1319 cod. civ.;

Ritenuto, pertanto, di accogliere le domande proposte da R G e F P, ordinando alla Provincia di Vibo Valentia, nella persona dell’Organo straordinario di liquidazione, di provvedere, entro il termine di novanta giorni, all’installazione di pannelli antirumore (fonoassorbenti) per tutto il tratto indicato nella sentenza passata in giudicato;

Ritenuto di procedere sin d’ora alla nomina del commissario ad acta , rimettendo ad un separato provvedimento la liquidazione delle spese per l’eventuale funzione commissariale;

Ritenuto di fissare la penalità di mora richiesta dai ricorrenti in euro 10,00 per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del giudicato, a decorrere dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza e fino all’eventuale insediamento del commissario ad acta ;

Ritenuto di compensare le spese di giudizio in ragione della particolarità della vicenda sostanziale e processuale;

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