TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2023-06-29, n. 202300475

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2023-06-29, n. 202300475
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 202300475
Data del deposito : 29 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/06/2023

N. 00475/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00772/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 772 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati A M L, G M e M L M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Rappresentanza del Governo per la Regione Sardegna, e la Questura di -OMISSIS-, in persona dei rispettivi legali rappresentanti “pro tempore”, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico come per legge presso i suoi uffici in Cagliari, via Dante, 23;

la Regione Autonoma della Sardegna, non costituitasi in giudizio;

per l'annullamento:

1) del decreto del Rappresentante del Governo per la Regione Sardegna prot. n. -OMISSIS- del 27 giugno 2019, notificato il 16 luglio 2019, concernente revoca della qualifica di agente di pubblica sicurezza e della conseguente autorizzazione a portare le armi;

2) della nota (“Informazioni”) della Questura di -OMISSIS- in data 16 aprile 2019, -OMISSIS-^ -OMISSIS-/-OMISSIS-., non richiamata nel decreto di revoca, ma rinvenuta in occasione dell’accesso al fascicolo del procedimento, recante parere sfavorevole alla riattribuzione della qualifica di agente di p.s. ;

Visto il ricorso, con i relativi allegati;

visto l’atto di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Rappresentanza del Governo per la Regione Sardegna e della Questura di -OMISSIS-, con i relativi allegati;

vista la memoria della ricorrente;

visti tutti gli atti della causa;

visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;

relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato dell’8 giugno 2023 il pres. Marco Buricelli e uditi per le parti l’avv. A M L per la ricorrente e l’avv. dello Stato Giandomenico Tenaglia per la p.a. ;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1.Pare opportuno ripercorrere la vicenda nei suoi passaggi essenziali.

-6 aprile 1994: la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella persona del Rappresentante del Governo per la Regione Sardegna, riconosce alla ricorrente la qualifica di agente di pubblica sicurezza, con conseguente autorizzazione a portare armi;

-con decreto del Rappresentante del Governo in data 10 gennaio 2005 alla ricorrente è sospesa, in via cautelare, la qualifica di agente di pubblica sicurezza, nelle more della definizione del procedimento, avviato nel frattempo, per l’eventuale revoca della qualifica. La sospensione è disposta in seguito ad accertamenti svolti dalla Questura di -OMISSIS- con riferimento in particolare alla condizione di -OMISSIS- nella quale versa la ricorrente (in atti, riferimenti a segnalazioni dei Carabinieri del 2004 e a una segnalazione della Polizia Stradale di -OMISSIS- del 29.5.2002 per omissione di soccorso in seguito a incidente stradale, avvenuto alla guida di una vettura di istituto del Corpo). Il procedimento penale per il reato di cui all’art. 73, comma 5, del t.u. n. 309 del 1990 verrà dichiarato estinto per intervenuta prescrizione nel 2014;

- 13 ottobre 2004: la ricorrente è sottoposta a visita medica collegiale presso l’AUSL di -OMISSIS-, ed è giudicata idonea alle mansioni di assistente guardia forestale, purché non comportino l’uso delle armi (ad esempio, mansioni d’ufficio);

-novembre 2004: la ricorrente, qualificandosi “-OMISSIS-”, come da certificato della ASL n. 2 di -OMISSIS-, chiede di essere collocata in aspettativa per effettuare un progetto terapeutico -OMISSIS-. L’art. 49, comma 1, lettera a) del C.C.R.L. 15 maggio 2001 riconosce infatti ai dipendenti a tempo indeterminato affetti da -OMISSIS- il diritto alla conservazione del posto di lavoro per l’intera durata del progetto terapeutico -OMISSIS-, in parte con il riconoscimento della retribuzione e in parte senza retribuzione;

- nel frattempo, viene ritirata l’arma in dotazione alla dipendente. La ricorrente, con determinazione dell’Assessorato competente in data 22 dicembre 2004, è autorizzata ad assentarsi dal servizio, con diritto alla conservazione del posto, per la durata di 36 mesi (in realtà la conclusione del programma con esito positivo avverrà il 24 novembre 2008, vale a dire quattro anni dopo l’inserimento nel programma);

- 25 novembre 2008: la ricorrente è reintegrata nel posto di lavoro. Ne viene disposto il trasferimento agli uffici dell’Ispettorato ripartimentale del Corpo, con idoneità parziale e talune limitazioni (“non attività diretta sul fronte fuoco;
non attività di movimentazione manuale di carichi”). Ripreso il servizio, la ricorrente conforma la propria condotta ai principi di lealtà, serietà, affidabilità, correttezza e rispetto della legge, così come emerge dalla relazione del Direttore del Servizio Territoriale del 17 maggio 2017, in atti. “La dipendente – si legge nella relazione - ha sempre evitato situazioni e comportamenti che potessero in qualche modo ostacolare il corretto adempimento dei compiti affidatigli o nuocere agli interessi o all'immagine dell'amministrazione. Ha dimostrato sempre la massima disponibilità e collaborazione nei rapporti con i colleghi e con i suoi superiori, tanto che a partire dal 01/02/2010 le è stato assegnato l'incarico di sub consegnatario, ossia responsabile dei beni durevoli e non in disponibilità del (Servizio territoriale) (…) La dipendente dimostra di avere una buona capacità di auto-controllo e decisionale, possedendo, in generale, tutte quelle condizioni e caratteristiche per la riattribuzione delle qualifiche di Agente di Pubblica Sicurezza e per il reintegro tra il personale del Corpo…”;

-17 maggio 2017: il Direttore generale del Corpo trasmette al Rappresentante del Governo la relazione dichiarando di condividerla: dal che, l’avallo alla riattribuzione alla dipendente della qualifica di agente di pubblica sicurezza;

- a tale nota è allegato il certificato di idoneità temporanea alla mansione di addetta al Corpo, rilasciato dal Medico competente in data 12 giugno 2017. Il giudizio è stato poi confermato con verbale del Collegio Medico n. 5/2018 del 25 settembre 2018;

- 16 aprile 2019: a seguito di richiesta di informazioni del Rappresentante del Governo, il Questore di -OMISSIS- dà parere negativo alla riattribuzione della qualifica di agente di p. s., facendo richiamo alle due segnalazioni dei Carabinieri del 2004 e alla segnalazione del 2002 della Polizia stradale ed esprimendo seri dubbi sul possesso del requisito della buona condotta, in relazione a comportamenti non compatibili con un servizio armato di polizia;

- 2 maggio 2019: la Rappresentanza del Governo comunica alla ricorrente l’avvio del procedimento di revoca della qualifica di agente di p. s. rilevando che all’esito “dell’istruttoria risulta che la (dipendente) ha osservato una condotta che integra, indubbiamente una violazione dei doveri di comportamento che incombono sui dipendenti della pubblica amministrazione;
in generale, e per gli agenti di pubblica sicurezza, in particolare, i quali devono risultare soggetti particolarmente affidabili in ordine al corretto svolgimento della propria attività a preventiva tutela di beni e persone da azioni delittuose e nell’uso delle armi”;

- 12 giugno 2019: la ricorrente presenta osservazioni alla Rappresentanza del Governo chiedendo la riattribuzione della qualifica e la conseguente autorizzazione a portare le armi, evidenziando in particolare come “essendo trascorso un lasso di tempo così vasto (gli episodi sono di 15 anni prima – n.d. est.) le esigenze cautelari e di prevenzione siano assolutamente venute meno ed i singoli episodi richiamati non siano di per sé sufficienti ad integrare un’adeguata motivazione in un eventuale provvedimento definitivo di revoca della qualifica”;

- con la determinazione del 27 giugno 2019, meglio specificata in epigrafe, la Rappresentanza del Governo, ripercorsi i termini della vicenda, richiamato lo stato pregresso di -OMISSIS- (-OMISSIS-) – da valutare, insieme alla riabilitazione avvenuta al termine del programma -OMISSIS-, “nella sua dimensione storica” - e considerate “inconferenti” le argomentazioni spese dalla ricorrente nelle deduzioni procedimentali;
ritenuto carente il requisito della buona condotta tenuto conto della delicatezza delle funzioni anche di polizia giudiziaria, revoca la qualifica di agente di pubblica sicurezza e la conseguente autorizzazione a portare le armi.

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