TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2010-03-12, n. 201001446

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2010-03-12, n. 201001446
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201001446
Data del deposito : 12 marzo 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00704/2006 REG.RIC.

N. 01446/2010 REG.SEN.

N. 00704/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 704 del 2006, proposto da:
Chiacchio Nicolina, rappresentata e difesa dall'avv. F P, con domicilio eletto presso F P in Napoli, via Santa Brigida, 39;

contro

Comune di Carinaro, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Maria D'Angiolella, con domicilio eletto presso Luigi Maria D'Angiolella in Napoli, viale Gramsci N.16;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

DINIEGO PERMESSO DI COSTRUIRE - PROVV. PROT. N. 9643 DEL 3.11.2005.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Carinaro;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2009 il dott. Olindo Di Popolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

1. Col ricorso in epigrafe, notificato il 3 gennaio 2006 e depositato il 2 febbraio 2006, Chiacchio Nicolina impugnava, chiedendone l’annullamento, previa sospensione: - il provvedimento del 3 novembre 2005, prot. n. 9643, col quale il responsabile dello Sportello unico per l’edilizia del Comune di Carinaro aveva rigettato la propria domanda di permesso di costruire per la realizzazione di un edificio per civile abitazione;
- gli atti preordinati, connessi e consequenziali.

Richiedeva, altresì, la condanna dell’amministrazione intimata al risarcimento del danno ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. 30 marzo 1998, n. 80.

2. Ad illustrazione dell’esperito gravame esponeva che:

- è proprietaria di un lotto sito in Carinaro, alla via Mascagni, angolo via Paganini, identificato in catasto al foglio 6, particella 1183, di superficie pari a mq. 893;

- il suolo in sua proprietà ricade in zona omogenea C3 (espansione edilizia residenziale), per la quale il vigente piano regolatore generale ha fissato in mq. 800 la superficie minima del lotto edificabile;

- in data 29 luglio 2005 (prot. n. 6347), aveva presentato domanda di permesso di costruire per la realizzazione di un fabbricato destinato a civile abitazione.

3. Tale istanza era stata rigettata col provvedimento impugnato in base al rilievo che “il lotto di terreno, al netto delle strade, risulta essere inferiore a quello minimo previsto dal vigente p.r.g. nella zona C3”.

4. Avverso l’opposto diniego di permesso di costruire la Chiacchio deduceva le seguenti censure: violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della l. 7 agosto 1990, n. 241;
violazione del giusto procedimento;
difetto assoluto di motivazione;
carenza di istruttoria;
eccesso di potere;
violazione e falsa applicazione dell’art. 23 delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale del Comune di Carinaro;
eccesso di potere per erroneità dei presupposti;
illogicità;
carenza di istruttoria e di motivazione.

5. Costituitasi l’amministrazione intimata, sosteneva la legittimità del proprio operato ed eccepiva l’infondatezza del gravame proposto ex adverso, chiedendone, quindi, il rigetto.

5. All’udienza pubblica del 16 dicembre 2009, la causa veniva trattenuta in decisione.

6. Venendo a scrutinare la prima doglianza cui è affidato il ricorso in epigrafe, con essa la Chiacchio denuncia il difetto di motivazione circa le ragioni impeditive del rilascio dell’invocato titolo abilitativo edilizio, per non essere stato – a suo dire – individuato alcun contrasto tra il progetto rassegnato e le vigenti prescrizioni urbanistiche.

La censura in esame è destituita di fondamento.

Ed invero, il provvedimento impugnato reca una giustificazione perspicua e puntuale, ancorché sintetica, del declinato rilascio del richiesto permesso di costruire.

Nel predicare che “il lotto di terreno, al netto delle strade, risulta essere inferiore a quello minimo previsto dal vigente p.r.g. nella zona C3”, il Comune di Carinaro ha enunciato in maniera chiara e specifica le ragioni giuridiche e fattuali della propria determinazione negativa.

In particolare, mediante il richiamo alla misura minima del lotto edificabile in zona omogenea C3, ha individuato la prescrizione urbanistica contenuta nel vigente piano regolatore generale, in base alla quale, ai fini edificatori nella predetta zona di espansione residenziale, è richiesta una superficie non inferiore a mq. 800.

Ha, quindi, evidenziato, in punto di fatto, come il fondo in proprietà della ricorrente non raggiungesse la prevista misura minima, precisando che la relativa superficie andava calcolata “al netto delle strade”.

7. Con ulteriore doglianza la Chiacchio lamenta che la superficie del lotto in sua proprietà non sarebbe inferiore ai prescritti mq. 800, ma si ragguaglierebbe a mq. 893: ciò, in quanto non sarebbe da essa scomputabile l’area riservata a strade, non essendo rinvenibile alcuna norma dello strumento urbanistico generale che imponga l’accreditata quantificazione “al netto delle strade”.

Per di più, il vincolo di inedificabilità della porzione di suolo della ricorrente destinata alla viabilità sarebbe decaduto a seguito dell’inutile decorso del termine quinquennale dall’approvazione del piano regolatore generale del Comune di Carinaro.

7.1. In senso contrario alla tesi propugnata da parte ricorrente, valga osservare che si presenta del tutto ragionevole l’interpretazione seguita dall’amministrazione resistente in ordine alla modalità di calcolo della superficie del lotto minimo edificabile.

Tale superficie non può, infatti, che computarsi al netto delle strade, e cioè non può che essere riferita unicamente a quella porzione di fondo edificabile, nonché in piena ed effettiva disponibilità del relativo titolare, mentre non può ricomprendere anche le altre porzioni inedificabili, ormai sottratte a detta disponibilità, in quanto gratuitamente cedute all’ente locale in forza di convenzione di lottizzazione e in funzione della realizzazione di opere di urbanizzazione.

Nella specie, un simile atto traslativo risulta concretamente disposto in favore del Comune di Carinaro con atto del 31 marzo 1989 (prot. n. 1497) da parte di S G e D G G, danti causa di S M G, S G e S L, dai quali la Chiacchio ha, a sua volta, acquistato il fondo de quo (mediante atto di compravendita del 9 aprile 2003, rep. n. 57.603, racc. n. 9.651). Il che rende anche irrilevante l’assunto di parte ricorrente, secondo cui, prima del decorso del termine quinquennale dall’imposizione del vincolo di viabilità imposto dal piano regolatore generale, non sarebbe stato adottato alcun provvedimento attuativo.

D’altronde, che le vie Mascagni e Paganini esulassero dal lotto in proprietà della Chiacchio si evince dagli stessi elaborati grafici allegati da quest’ultima alla denegata domanda di permesso di costruire, dove le menzionate strade sono, appunto, rappresentate come esterne all’area interessata dal progettato intervento edilizio.

7.2. A ciò si aggiunga che, anche a prescindere dall’avvenuta acquisizione o meno delle vie Mascagni e Paganini al patrimonio comunale, esse sono, comunque, da intendersi sottratte alla sfera di disponibilità della ricorrente, per essere irreversibilmente destinate ad uso pubblico;
cosicché, anche in tale prospettiva, la superficie da esse ricoperta non sarebbe da considerarsi utile e rilevante ai fini della quantificazione del lotto edificabile rientrante nella titolarità della Chiacchio.

Nel caso in esame, la sussistenza di una servitù pubblica sulle fasce di suolo corrispondenti alle vie Mascagni e Paganini si evince dalla presenza dei fattori all’uopo indicativi enucleati dalla giurisprudenza (Cons. Stato, sez. IV, 2 marzo 2001, n. 1155;
sez. V, 4 febbraio 2004, n. 373;
9 giugno 2008, n. 2864;
TAR Sardegna, Cagliari, 16 gennaio 2003, n. 34;
TAR Toscana, Firenze, sez. III, 19 luglio 2004, n. 2637;
12 ottobre 2004, n. 4477;
TAR Emilia Romagna, Parma, 25 maggio 2005, n. 287;
Bologna, sez. II, 10 aprile 2007, n. 370;
TAR Campania, Napoli, sez. VII, 2 novembre 2005, n. 18232;
29 giugno 2006, n. 7221;
12 dicembre 2007, n. 16202;
sez. II, 17 luglio 2008, n. 8869;
TAR Marche, Ancona, sez. I, 10 ottobre 2007, n. 1595;
15 aprile 2009, n. 217;
TAR Puglia, Lecce, sez. I, 9 gennaio 2008, n. 48;
TAR Lazio, Latina, sez. I, 14 marzo 2008, n. 199;
Roma, sez. I, 6 agosto 2009, n. 7932;
TAR Lombardia, Milano, sez. II, 18 aprile 2008, n. 1229;
24 ottobre 2008, n. 5204;
TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, 10 giugno 2008, n. 643;
TAR Abruzzo, Pescara, sez. I, 10 dicembre 2008, n. 955;
6 aprile 2009, n. 260).

Sono, segnatamente, ravvisabili nella fattispecie in esame:

a) il requisito del passaggio esercitato iure servitutis publicae da una collettività di persone qualificate dall'appartenenza ad un gruppo territoriale;

b) la concreta idoneità della strada a soddisfare, anche per il collegamento con la via pubblica, esigenze di interesse generale;

c) un titolo valido a sorreggere l'affermazione del diritto di uso pubblico, identificabile anche nella protrazione dell'uso stesso da tempo immemorabile.

In concreto:

a) il pubblico transito sulle vie Mascagni e Paganini si desume dalla loro classificazione come strade comunali ad opera della deliberazione consiliare del 15 aprile 1989, n. 32 (sul punto, cfr. Cons. Stato, sez. IV, 24 marzo 2009, n. 1769;
TAR Campania, Napoli, sez. II, 17 luglio 2008, n. 8869;
TAR Emilia Romagna, Parma, 18 settembre 2008, n. 379;
TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, 1° aprile 2009, n. 323);

b) il collegamento alla rete viaria cittadina, in funzione di soddisfacimento dell’interesse generale alla circolazione della collettività, emerge, oltre che dal cennato inserimento nell’elenco delle strade comunali, dalla qualificazione delle vie Mascagni e Paganini in termini di opere di urbanizzazione primaria e dalla loro rappresentazione grafica nell’ambito degli elaborati progettuali rassegnati dalla ricorrente in sede di domanda di permesso di costruire;

c) il titolo costitutivo della servitù pubblica è identificabile nel menzionato atto di cessione del 31 marzo 1989 (prot. n. 1497), riveniente la propria causa nella convenzione di lottizzazione intervenuta tra il Comune di Carinaro e i titolari dei suoli situati alla località Starza Colella (zona C3).

8. In conclusione, il ricorso in epigrafe e la connessa domanda risarcitoria devono essere respinti, stante la ravvisata infondatezza di tutte le censure proposte.

9. Le spese di lite devono seguire la soccombenza e, pertanto, essere poste a carico della parte ricorrente.

Dette spese vanno liquidate in complessivi € 1.000 in favore dell’amministrazione resistente.

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