TAR Catania, sez. II, sentenza 2016-07-14, n. 201601910

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. II, sentenza 2016-07-14, n. 201601910
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201601910
Data del deposito : 14 luglio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01113/2015 REG.RIC.

N. 01910/2016 REG.PROV.COLL.

N. 01113/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1113 del 2015, proposto da:
C N, C C, C S, C R F, C G e C A, rappresentati e difesi dall’avvocato Giovanni Marchese C.F. MRCGNN63A30F158B, domiciliato ex art. 25 cpa presso Tar Catania Segreteria in Catania, Via Milano 42a;

contro

Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Messina, Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identita' Siciliana, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria in Catania, Via Vecchia Ognina 149;

Comune di Gioiosa Marea non costituito in giudizio;

per l’annullamento

della nota n. 7557/7-6433-140 in data 11 dicembre 2014, comunicata tramite nota del Comune di Gioiosa Marea n. 3367 in data 13 marzo 2015, con cui la Soprintendenza dei Beni Culturali e Ambientali di Messina ha dichiarato il non luogo a pronunciarsi nel merito in relazione al progetto di lottizzazione convenzionata presentata dai ricorrenti.

Visti tutti gli atti e i documenti di causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 giugno 2016 il dott. D B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Con il presente gravame gli odierni ricorrenti hanno impugnato la nota n. 7557/7-6433-140 in data 11 dicembre 2014, comunicata tramite nota del Comune di Gioiosa Marea n. 3367 in data 13 marzo 2015, con cui la Soprintendenza dei Beni Culturali e Ambientali di Messina ha dichiarato il “non luogo a pronunciarsi nel merito” in relazione al progetto di lottizzazione convenzionata presentata dai ricorrenti stessi, sul rilievo che l’area in questione sarebbe sottoposta al vincolo di inedificabilità di cui agli artt. 15, primo comma, lett. a), legge regionale n. 78/1976 e 2 legge regionale n. 15/1991.

In punto di fatto i ricorrenti hanno rappresentato quanto segue: a) essi sono proprietari di alcuni appezzamenti di terreno siti in località Saliceto, distinti in catasto al foglio 33, particelle 41 e 45, estesi metri quadri 10.339,00 e con destinazione di Piano Regolatore Generale a “Zona Litoranea di Ristrutturazione”;
b) con nota n. 8323 in data 11 giugno 2013, il comproprietario C S ha presentato al Comune di Gioiosa Marea un progetto per una lottizzazione convenzionata in ambito chiuso per la realizzazione di un “complesso turistico per casa vacanze”;
c) con nota n. 12480 in data 18 settembre 2014 il Comune di Gioiosa Marea ha trasmesso copia del progetto alla Soprintendenza dei Beni Culturali ed Ambientali di Messina per il parere di competenza sotto il profilo paesaggistico;
c) con nota n. 3367 in data 13 marzo 2015, il Comune di Gioiosa Marea ha comunicato agli odierni ricorrenti il parere della menzionata Soprintendenza di cui alla nota n. 7557/7-6433-140 in data 11 dicembre 2014.

Il contenuto dei motivi di gravame può sintetizzarsi come segue: a) come risulta dalle previsioni di cui agli artt. 15, primo comma, e 18, primo e terzo comma, legge regionale n. 78/1976, 2 legge regionale n. 15/1991, nonché 146, 134 e142, primo comma, lett. a e c, e secondo comma, d.lgs. n. 42/2004, la normativa nazionale e regionale contempla due distinti procedimenti: il primo (di cui alle citate leggi regionali n. 78/1976 e n. 15/1991) di natura urbanistica, finalizzato alla tutela del territorio e rientrante nella competenza dei Comuni;
il secondo (di cui al citato decreto legislativo n. 42/2004) riguardante la tutela del paesaggio e rientrante nella competenza delle Soprintendenze;
b) tanto precisato, la Soprintendenza dei Beni Culturali e Ambientali di Messina avrebbe dovuto esprimere il proprio parere sulla scorta della disciplina paesaggistica, senza effettuare valutazioni di tipo urbanistico (sul punto cfr. Tar Catania, I, n. 673/2009);
c) l’Amministrazione regionale, inoltre, non ha tenuto conto di quanto previsto dall’art. 18 legge regionale n. 78/1976;
d) la Soprintendenza ha, altresì, omesso di comunicare ai ricorrenti l’avvio del procedimento;
e) nei lotti interclusi è comunque possibile edificare entro i 150 metri dalla battigia e, in ogni caso, il lotto di cui si tratta ricade all’interno di una perimetrazione urbana e, comunque, all’interno di una zona delimitata dal Piano Regolatore Generale che fa salva e prevede l’attuazione di un piano di lottizzazione (art. 142, comma 2, lett. a e b, d.lgs. n. 42/2004).

L’Amministrazione regionale, costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso, depositando documentazione inerente ai fatti di causa.

Con memoria depositata in data 25 novembre 2015 i ricorrenti hanno ribadito le loro difese.

Nella pubblica udienza del 16 dicembre 2015 la causa è stata trattenuta in decisione.

Con ordinanza istruttoria n. 265/2016 in data 28.1.2016, il Collegio ha rilevati che, ai sensi dell’art. 15, primo comma, ttlett. a), legge regionale n. 78/1976, in tutte le zone omogenee, ad eccezione delle zone A e B, entro 150 metri dalla battigia “sono consentite” soltanto “opere ed impianti destinati alla diretta fruizione del mare, nonché la ristrutturazione degli edifici esistenti senza alterazione dei volumi già realizzati”.

Poiché i ricorrenti hanno affermato che l’area in questione (distinta in catasto al foglio 33, particelle 41 e 45, per complessivi metri quadri 10.339,00), ricade in zona territoriale omogenea B del Piano Regolatore Generale del Comune di Gioiosa Marea, il Collegio, ai sensi dell’art. 63, primo comma, c.p.a., ha chiesto ai i ricorrenti di produrre un certificato di destinazione urbanistica dell’area sopra indicata da cui risulti esplicitamente la zona territoriale omogenea in cui essa ricade (A, B, C, etc.).

I ricorrenti hanno provveduto all’incombente istruttorio disposto dal Tribunale.

Nella pubblica udienza del 22.6.2016 la causa è stata trattenuta in decisione.

Ad avviso del Collegio, il ricorso è infondato per le ragioni di seguito indicate.

Dal certificato di destinazione urbanistico versato in atti dai ricorrenti non risulta che l’area in questione ricada in zona B.

Stabilisce l’art. 142, primo comma, lett. a), d.lgs. n. 42/2004 che “sono comunque di interesse paesaggistico… i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare”.

Ai sensi dell’art. 146 d.lgs. n. 42/2004, gli interessati sono tenuti a richiedere l’autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di interventi sulle aree di cui al citato art. 142, primo comma, lett. a).

Dispone l’art. 15, primo comma, lett. a), legge regionale n. 78/1976 che, in tutte le zone omogenee, ad eccezione delle zone A e B, entro 150 metri dalla battigia “sono consentite opere ed impianti destinati alla diretta fruizione del mare, nonché la ristrutturazione degli edifici esistenti senza alterazione dei volumi già realizzati”.

Ne consegue che, fatta eccezione per le zone territoriali omogenee A e B, qualora l’intervento ricada nei 150 metri dalla battigia e non consista in opere ed impianti destinati alla diretta fruizione del mare, ovvero nella ristrutturazione di edifici già esistenti senza alterazione dei volumi già realizzati, la Soprintendenza non può esprimere alcun parere di compatibilità paesaggistica in quanto sull’area sussiste un pregiudiziale vincolo di inedificabilità in forza del quale la compatibilità paesaggistica resta in radice esclusa.

Non rileva la circostanza che, ai sensi dell’art. 18, primo comma, legge regionale n. 78/1976, siano comunque fatte salve le disposizioni contenute nei piani regolatori generali e comprensoriali già approvati o divenuti efficaci ai sensi dell’art. 4 legge regionale n. 38/1973, nonché quelle relative alle zone A e B dei programmi di fabbricazione già approvati.

Ciò in quanto l’art. 2, terzo comma, legge regionale n. 15/1991 stabilisce che le disposizioni di cui all’articolo 15, primo comma, lett. a), d), ed e) della legge regionale n. 76/1978 devono intendersi direttamente ed immediatamente efficaci anche nei confronti dei privati e che esse prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi.

Come affermato dalla giurisprudenza (sul punto cfr. Tar Palermo, III, n. 3481/2007 e n. 1406/2006, nonché Cons. Giust. Amm., n. 70/2000), la citata disposizione di cui all’art. 2 legge regionale n. 15/1991 deve, infatti, considerarsi di interpretazione autentica delle previsioni di cui all’art. 15 legge regionale n. 78/1976, le cui prescrizioni sono pertanto immediatamente e direttamente operanti nei confronti dei privati, indipendentemente dal loro recepimento negli strumenti urbanistici dei Comuni e con prevalenza rispetto agli strumenti urbanistici vigenti.

Non sussiste, inoltre, alcun obbligo di comunicare l’avvio del procedimento avviato su istanza dell’interessato, posto che in tal caso la parte risulta già edotta della pendenza del procedimento (sul punto, cfr., da ultimo, Tar Firenze, I, n. 1153/2015).

Quanto, poi, all’affermazione di parte ricorrente secondo cui nella specie si tratterebbe di lotto intercluso, il Collegio, oltre a rilevare l’insussistenza di qualsiasi principio di prova sul punto, osserva che il progetto interessa un’area edificabile (al netto della strada di Piano Regolatore Generale) che si estende per metri quadri 9.339,00.

Appiano, infine, irrilevanti nel caso in esame le disposizioni di cui all’art. 142, secondo comma, lett. a) e b), d.lgs. n. 42/2004, posto che tale disciplina non incide comunque sul vincolo di inedificabilità nel più ristretto ambito dei 150 metri dalla battigia di cui al citato art. 15, primo comma, lett. a), legge regionale n. 78/1975 (in forza del quale in tutte le zone omogenee, ad eccezione di quelle A e B, entro 150 metri dalla battigia “sono consentite” soltanto “opere ed impianti destinati alla diretta fruizione del mare, nonché la ristrutturazione degli edifici esistenti senza alterazione dei volumi già realizzati”).

Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato.

Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare fra le parti le spese di lite.

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