TAR Catania, sez. III, sentenza 2021-08-10, n. 202102656

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. III, sentenza 2021-08-10, n. 202102656
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202102656
Data del deposito : 10 agosto 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/08/2021

N. 02656/2021 REG.PROV.COLL.

N. 01858/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1858 del 2017, proposto da
G di S G, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocato A L, con domicilio ex art. 25 c.p.a.;

contro

Comune di San Giovanni La Punta, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;

per l'annullamento

dell’esclusione della ditta ricorrente dall’assegnazione del lotto ricadente in area artigianale del Comune di San Giovanni la Punta per mancata presentazione del certificato camerale, come previsto dall’art. 3 del Bando di cui al Regolamento per la concessione in diritto di proprietà o di superficie di lotti urbanizzati e in locazione di capannoni artigianali;

e per la declaratoria

dell’obbligo del Comune di San Giovanni la Punta di riammettere la ditta indicate tra le beneficiarie del lotto di terreno edificabile compreso nel PIP di Via Salvo D’Acquisto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 luglio 2021 il dott. F E e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La società ricorrente ha adito l’intestata Sezione chiedendo l’annullamento del provvedimento di esclusione dalla procedura per l’assegnazione del lotto ricadente in area artigianale del Comune di San Giovanni La Punta per mancata presentazione del certificato camerale, come previsto dall’articolo 3 del bando.

Allegava a tal fine, in punto di fatto, quanto segue:

- che l’art. 3 del bando di gara in questione prescriveva la presentazione del certificato di iscrizione all’albo o al registro di appartenenza presso la Camera di Commercio;

- che lo stesso bando richiamava il regolamento per la concessione in diritto di proprietà o di superficie di lotti urbanizzati e in locazione di capannoni artigianali, il cui art. 6 prevedeva che la commissione potesse disporre la regolarizzazione delle domande incomplete, assegnando a tale scopo un termine non superiore a 10 giorni, e che la stessa potesse chiedere documenti integrativi o nuovi elementi di analisi allorquando quelli presentati non fossero stati sufficienti ai fini di una corretta ed obiettiva valutazione;

- che ciò nonostante l’Amministrazione disponeva la sua esclusione dalla procedura per aver presentato la visura camerale in luogo del certificato camerale, senza esperire - in sostanza, alcuna interlocuzione istruttoria alla stregua del c.d. soccorso istruttorio.

Non si costituiva in giudizio l’amministrazione resistente nonostante la rituale notifica del ricorso (avvenuta in data 6 ottobre 2017).

In adempimento all’ordinanza presidenziale istruttoria medio tempore adottata, il Comune, mediante deposito in data 7 giugno 2021, rappresentava quanto segue:

- che non risultava agli atti dell’Amministrazione la ricezione del ricorso in esame;

- che con nota del 4 maggio 2017 l’esclusione era stata ritualmente comunicata alla ditta ricorrente;

- che la commissione aveva stabilito il principio, applicato a tutte le istanze carenti del certificato di iscrizione camerale, secondo cui la visura camerale non aveva valore di certificazione, essendo rilasciata in carta libera e non potendo quindi valere come conferma di quanto dichiarato dall’impresa nella domanda.

Con successiva memoria parte ricorrente osservava altresì quanto segue: che il Comune aveva esitato l’incombente istruttorio oltre il termine assegnato dal Tribunale;
che il ricorso risultava ritualmente notificato in data 6 ottobre 2017 a mani di un dipendente incaricato alla ricezione degli atti;
che non era stata provata l’intervenuta notifica della comunicazione di esclusione.

All’udienza del 7 luglio 2021 la causa veniva chiamata e trattenuta in decisione ai sensi dell’art.4 D.L. 28/2020, convertito con modificazioni con L. 70/2020, come richiamato dall’art. 25 D.L. 137/2020.

DIRITTO

Il ricorso deve essere accolto perché fondato.

A tal fine deve rilevarsi, che il soccorso istruttorio è un istituto di carattere generale – in quanto tale applicabile quindi anche alle procedure “concorsuali” - attuativo dell'art. 97 Cost., al fine della emanazione di un giusto provvedimento, idoneo a contemperare nel miglior modo possibile tutti gli interessi, pubblici e privati, in gioco.

Ciò premesso in senso generale, è altresì noto che tale istituto non può essere utilizzato sino al punto di consentire la correzione o modificazione di dichiarazioni del concorrente, trovando invece ampio spazio al fine di colmare le carenze documentali riguardanti la comprova di requisiti.

Fattispecie, quest’ultima, che si è realizzata proprio nel caso in esame atteso che non sono in discussione gli elementi sostanziali contenuti nella visura camerale allegata alla domanda di partecipazione al posto della certificazione camerale.

Le informazioni presenti nella visura camerale, infatti, sono molto simili a quelle contenute nel certificato di iscrizione e proviene comunque dallo stesso ente pubblico, pur avendo ovviamente solo quest’ultimo valore legale di certificazione.

Ne consegue, quindi, che la presentazione della visura andava considerata e trattata come semplice irregolarità, sanabile con il soccorso istruttorio.

Il ricorso, quindi, va accolto perché fondato, con i conseguenti effetti conformativi discendenti ove ancora amministrativamente attuabili.

Attese le concrete modalità di svolgimento della vicenda in esame e la risalenza della stessa, si ritiene di poter disporre la irripetibilità delle spese di lite.

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