TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2023-06-26, n. 202310802

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2023-06-26, n. 202310802
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202310802
Data del deposito : 26 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/06/2023

N. 10802/2023 REG.PROV.COLL.

N. 05532/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5532 del 2023, proposto da
AS LL, rappresentato e difeso dall'avvocato Alfonso Celotto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, via Emilio de' Cavalieri n. 11;



contro

Regione Lazio, non costituita in giudizio;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



nei confronti

CO LA, AN IO CR, TA LA AS, OR La NN, NO ER, EL AS LA, AN NO, ER NO, LE ZO, RI NU, IO ME, OR TR, RA ZE, AN CC, non costituiti in giudizio;



per l'annullamento

- dell'esito delle elezioni del Presidente della Regione e del Consiglio Regionale del Lazio tenutesi il 12 e 13 febbraio 2023

- e in particolare, di tutti i Verbali di proclamazione degli eletti al Consiglio Regionale del Lazio dell'Ufficio Centrale Regionale presso i competenti Uffici elettorali circoscrizionali di Roma, Viterbo, Frosinone e LA, anche di estremi ignoti;

- nonché, per quanto occorra, del “ Verbale delle operazioni dell'Ufficio Centrale Regionale ” dell'Ufficio Centrale Regionale presso la Corte di Appello di Roma;

- nonché, per quanto ulteriormente occorra, del “ Verbale delle operazioni dell'Ufficio Centrale Circoscrizionale ” dell'Ufficio Centrale Circoscrizionale presso il Tribunale di Frosinone, e relativi file excel ;

- nonché, inoltre, per quanto anche occorra, dei Verbali delle operazioni dell'Ufficio elettorale delle sezioni dei Comuni, per come richiamati e indicati nel corpo del presente ricorso;

- di ogni altro atto propedeutico, connesso e consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 giugno 2023 il dott. Giuseppe Licheri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Con ricorso promosso ai sensi dell’art. 130 c.p.a., il sig. AS LL avanzava impugnazione avverso i verbali di proclamazione degli eletti al Consiglio Regionale del Lazio in occasione delle consultazioni elettorali svoltesi il 12 e 13 febbraio 2023, e tanto con riferimento al verbale di proclamazione redatto dall’Ufficio centrale regionale presso la Corte d’Appello di Roma ed ai verbali di proclamazione degli Uffici circoscrizionali di tutte le circoscrizioni elettorali laziali.

Oggetto di gravame formavano, poi, anche il verbale delle operazioni compiute dall’Ufficio centrale regionale ed il verbale delle operazioni redatto dall’Ufficio circoscrizionale di Frosinone, con i relativi allegati.

Infine, per quanto occorra, venivano avversati altresì i verbali degli uffici sezionali comunali indicati in ricorso.

Esponeva il ricorrente di essere stato candidato alla carica di consigliere regionale del Lazio, in occasione delle predette elezioni, nella circoscrizione di Frosinone nella lista “ EG LV EM ”, conseguendo 14.003 voti.

All’esito delle operazioni di riparto ed attribuzione dei seggi – per come prescritte dall’art. 15, commi dal primo all’undicesimo della legge n. 108/1968 – compiute, dapprima, dall’ufficio circoscrizionale di Frosinone e, in seguito, dall’Ufficio centrale regionale presso la Corte d’Appello di Roma, alla predetta lista venivano attribuiti 3 seggi in Consiglio Regionale, di cui 2 afferenti alla circoscrizione di Roma ed uno relativo alla circoscrizione di LA.

In particolare l’Ufficio centrale regionale, dopo aver individuato in 1 il seggio spettante alla lista “ EG LV EM ” in conseguenza delle operazioni di calcolo dei maggiori resti previsto dal comma decimo dell’art. 15 della l. n. 108/1968, provvedeva ad attribuirlo, in modo asseritamente ritenuto illegittimo dal ricorrente, alla circoscrizione di LA, avendo la stessa espresso un valore di voti residuati (calcolato secondo il meccanismo previsto dalla citata disposizione) di 63,508 superiore a quello risultante nella circoscrizione di Frosinone (62,363).

A parere del ricorrente, tuttavia, l’esito di tali operazioni di calcolo risulterebbe viziato dalla circostanza che, in maniera del tutto illegittima, gli Uffici elettorali comunali della circoscrizione di Frosinone, l’Ufficio circoscrizionale in parola e l’Ufficio centrale regionale non avrebbero correttamente attribuito e computato i voti che la lista “ EG LV EM ” avrebbe conseguito nella circoscrizione in questione.

Infatti, sempre a giudizio del ricorrente, uno svolgimento conforme a legge delle operazioni di scrutinio e calcolo dei voti espressi in favore di tale lista, avrebbe dovuto condurre ad attribuire alla medesima, nella circoscrizione di Frosinone, almeno 464 ulteriori preferenze, tali da determinare un numero di voti residuati, in tale circoscrizione, di 22.530 (e non 22.066 come erroneamente stabilito dall’Ufficio circoscrizionale), dal quale sarebbe scaturito un valore dei resti di 63,510 superiore a quello conseguito, dalla medesima lista, nella circoscrizione di LA (pari a 63,508), con conseguente attribuzione del seggio in Consiglio Regionale spettante alla lista “ EG LV EM ” per effetto dell’applicazione del meccanismo dei più alti resti non al candidato con la cifra elettorale più elevata della circoscrizione di LA (sig. OR TR), bensì proprio al ricorrente, in quanto candidato con la cifra elettorale individuale più elevata della lista “ EG LV EM ” nella circoscrizione di Frosinone.

Contro i risultati della competizione così enunciati dai competenti uffici elettorali, il sig. LL avanzava il presente gravame articolato in tre mezzi di censura.

Con il primo, egli lamentava la violazione dell’art. 15, comma 10 della l. n. 108/1968 contestando la mancata attribuzione alla circoscrizione di Frosinone del seggio spettante, in base ai più alti resti, alla “ EG LV EM ” e deducendo irregolarità nella determinazione del numero di voti assegnati alla lista in questione e al candidato LL nella circoscrizione di Frosinone.

In particolare, dal raffronto tra i verbali degli uffici sezionali di taluni comuni della circoscrizione e di quello dell’Ufficio circoscrizionale emergerebbe, a giudizio del ricorrente, la mancata attribuzione alla lista “ EG LV EM ” di 77 voti, nonché di 54 preferenze personalmente espresse in favore del medesimo.

Con il secondo mezzo il sig. LL – premessa l’asserita utilizzabilità, nel presente contenzioso, delle dichiarazioni sostitutive rilasciate da rappresentanti di lista ed aventi ad oggetto, a suo dire, non il contenuto dei verbali sezionali, bensì l’errata ed illegittima applicazione della normativa elettorale, come confermato dagli indirizzi ermeneutici espressi dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato - contestava ugualmente la violazione di legge deducendo:

-l’irregolare annullamento di schede a discapito della lista “ EG LV EM ”, nonostante fosse chiara la volontà degli elettori in favore della predetta lista e del candidato sig. LL;

- l’irregolare attribuzione di preferenze a candidati della lista “ EG LV EM ”, ma non anche alla medesima lista;

- l’erroneo annullamento di voti espressi in favore della lista “ EG LV EM ”;

- l’erronea assegnazione di voti c.d. ‘disgiunti’ solo ai relativi candidati e non anche alla lista “ EG LV EM ”.

Col terzo motivo di ricorso, venivano censurate molteplici irregolarità che, a giudizio della parte, avrebbero affetto i verbali di numerosi Uffici sezionali dei comuni ricompresi nella circoscrizione di Frosinone deducendo, in particolare:

- non coincidenza tra il dato relativo al totale dei voti validamente espressi per le liste circoscrizionali e lo stesso valore riportato nel prospetto riepilogativo del verbale;

- mancata indicazione, in verbale, del totale dei voti validamente espressi, in quelle sezioni, per le liste circoscrizionali;

- mancata indicazione, nel riepilogo del verbale, di alcun dato;

- incongruenze tra l’indicazione, in sede di riepilogo del verbale, del totale dei voti delle schede scrutinate, bianche, nulle e contestate e l’indicazione complessiva del numero totale dei votanti della sezione, con conseguente asserita impossibilità di misurare l’effettiva consistenza di tale ultimo dato;

- mancata corrispondenza, nel riepilogo del verbale, tra il totale del numero dei voti validi per i candidati alla carica di Presidente della Regione e la somma del numero dei voti validamente espressi per le liste circoscrizionali e quello dei voti assegnati al solo candidato Presidente;

- erronea indicazione del totale dei voti validi per i soli candidati Presidente;

- errata indicazione del numero di voti nulli;

- mancata indicazione del numero complessivo dei votanti e delle schede scrutinate, con conseguente, asserita, impossibilità di accertare, per quelle sezioni ove è stata rilevata tale irregolarità, la corrispondenza tra il totale delle schede autenticate e quello delle schede effettivamente utilizzate.

Si concludeva il gravame, così, con la richiesta di riconteggio e, prima ancora, di riesame di tutti i voti espressi nella circoscrizione di Frosinone in occasione delle consultazioni elettorali regionali del 12 e 13 febbraio 2023 pervenendo, in tal modo, all’annullamento dei verbali impugnati ed alla proclamazione del ricorrente quale candidato eletto al Consiglio Regionale del Lazio.

Si costituiva in giudizio, pur non evocato in causa, il Ministero dell’interno, chiedendo la propria estromissione

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi