TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2023-06-26, n. 202310802

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2023-06-26, n. 202310802
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202310802
Data del deposito : 26 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/06/2023

N. 10802/2023 REG.PROV.COLL.

N. 05532/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5532 del 2023, proposto da
P C, rappresentato e difeso dall'avvocato A C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, via Emilio de' Cavalieri n. 11;

contro

Regione Lazio, non costituita in giudizio;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

M Ci, Luciano Mario Crea, Roberta Della Casa, Salvatore La Penna, Nazzareno Neri, Michele Pasquale Nicolai, Luciano Nobili, Valerio Novelli, Elena Palazzo, Enrico Panunzi, Giorgio Simeoni, Orlando Tripodi, Alessandra Zeppieri, Adriano Zuccala', non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- dell'esito delle elezioni del Presidente della Regione e del Consiglio Regionale del Lazio tenutesi il 12 e 13 febbraio 2023

- e in particolare, di tutti i Verbali di proclamazione degli eletti al Consiglio Regionale del Lazio dell'Ufficio Centrale Regionale presso i competenti Uffici elettorali circoscrizionali di Roma, Viterbo, Frosinone e Latina, anche di estremi ignoti;

- nonché, per quanto occorra, del “ Verbale delle operazioni dell'Ufficio Centrale Regionale ” dell'Ufficio Centrale Regionale presso la Corte di Appello di Roma;

- nonché, per quanto ulteriormente occorra, del “ Verbale delle operazioni dell'Ufficio Centrale Circoscrizionale ” dell'Ufficio Centrale Circoscrizionale presso il Tribunale di Frosinone, e relativi file excel ;

- nonché, inoltre, per quanto anche occorra, dei Verbali delle operazioni dell'Ufficio elettorale delle sezioni dei Comuni, per come richiamati e indicati nel corpo del presente ricorso;

- di ogni altro atto propedeutico, connesso e consequenziale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 giugno 2023 il dott. Giuseppe Licheri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso promosso ai sensi dell’art. 130 c.p.a., il sig. P C avanzava impugnazione avverso i verbali di proclamazione degli eletti al Consiglio Regionale del Lazio in occasione delle consultazioni elettorali svoltesi il 12 e 13 febbraio 2023, e tanto con riferimento al verbale di proclamazione redatto dall’Ufficio centrale regionale presso la Corte d’Appello di Roma ed ai verbali di proclamazione degli Uffici circoscrizionali di tutte le circoscrizioni elettorali laziali.

Oggetto di gravame formavano, poi, anche il verbale delle operazioni compiute dall’Ufficio centrale regionale ed il verbale delle operazioni redatto dall’Ufficio circoscrizionale di Frosinone, con i relativi allegati.

Infine, per quanto occorra, venivano avversati altresì i verbali degli uffici sezionali comunali indicati in ricorso.

Esponeva il ricorrente di essere stato candidato alla carica di consigliere regionale del Lazio, in occasione delle predette elezioni, nella circoscrizione di Frosinone nella lista “ Lega Salvini Premier ”, conseguendo 14.003 voti.

All’esito delle operazioni di riparto ed attribuzione dei seggi – per come prescritte dall’art. 15, commi dal primo all’undicesimo della legge n. 108/1968 – compiute, dapprima, dall’ufficio circoscrizionale di Frosinone e, in seguito, dall’Ufficio centrale regionale presso la Corte d’Appello di Roma, alla predetta lista venivano attribuiti 3 seggi in Consiglio Regionale, di cui 2 afferenti alla circoscrizione di Roma ed uno relativo alla circoscrizione di Latina.

In particolare l’Ufficio centrale regionale, dopo aver individuato in 1 il seggio spettante alla lista “ Lega Salvini Premier ” in conseguenza delle operazioni di calcolo dei maggiori resti previsto dal comma decimo dell’art. 15 della l. n. 108/1968, provvedeva ad attribuirlo, in modo asseritamente ritenuto illegittimo dal ricorrente, alla circoscrizione di Latina, avendo la stessa espresso un valore di voti residuati (calcolato secondo il meccanismo previsto dalla citata disposizione) di 63,508 superiore a quello risultante nella circoscrizione di Frosinone (62,363).

A parere del ricorrente, tuttavia, l’esito di tali operazioni di calcolo risulterebbe viziato dalla circostanza che, in maniera del tutto illegittima, gli Uffici elettorali comunali della circoscrizione di Frosinone, l’Ufficio circoscrizionale in parola e l’Ufficio centrale regionale non avrebbero correttamente attribuito e computato i voti che la lista “ Lega Salvini Premier ” avrebbe conseguito nella circoscrizione in questione.

Infatti, sempre a giudizio del ricorrente, uno svolgimento conforme a legge delle operazioni di scrutinio e calcolo dei voti espressi in favore di tale lista, avrebbe dovuto condurre ad attribuire alla medesima, nella circoscrizione di Frosinone, almeno 464 ulteriori preferenze, tali da determinare un numero di voti residuati, in tale circoscrizione, di 22.530 (e non 22.066 come erroneamente stabilito dall’Ufficio circoscrizionale), dal quale sarebbe scaturito un valore dei resti di 63,510 superiore a quello conseguito, dalla medesima lista, nella circoscrizione di Latina (pari a 63,508), con conseguente attribuzione del seggio in Consiglio Regionale spettante alla lista “ Lega Salvini Premier ” per effetto dell’applicazione del meccanismo dei più alti resti non al candidato con la cifra elettorale più elevata della circoscrizione di Latina (sig. Orlando Tripodi), bensì proprio al ricorrente, in quanto candidato con la cifra elettorale individuale più elevata della lista “ Lega Salvini Premier ” nella circoscrizione di Frosinone.

Contro i risultati della competizione così enunciati dai competenti uffici elettorali, il sig. C avanzava il presente gravame articolato in tre mezzi di censura.

Con il primo, egli lamentava la violazione dell’art. 15, comma 10 della l. n. 108/1968 contestando la mancata attribuzione alla circoscrizione di Frosinone del seggio spettante, in base ai più alti resti, alla “ Lega Salvini Premier ” e deducendo irregolarità nella determinazione del numero di voti assegnati alla lista in questione e al candidato C nella circoscrizione di Frosinone.

In particolare, dal raffronto tra i verbali degli uffici sezionali di taluni comuni della circoscrizione e di quello dell’Ufficio circoscrizionale emergerebbe, a giudizio del ricorrente, la mancata attribuzione alla lista “ Lega Salvini Premier ” di 77 voti, nonché di 54 preferenze personalmente espresse in favore del medesimo.

Con il secondo mezzo il sig. C – premessa l’asserita utilizzabilità, nel presente contenzioso, delle dichiarazioni sostitutive rilasciate da rappresentanti di lista ed aventi ad oggetto, a suo dire, non il contenuto dei verbali sezionali, bensì l’errata ed illegittima applicazione della normativa elettorale, come confermato dagli indirizzi ermeneutici espressi dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato - contestava ugualmente la violazione di legge deducendo:

-l’irregolare annullamento di schede a discapito della lista “ Lega Salvini Premier ”, nonostante fosse chiara la volontà degli elettori in favore della predetta lista e del candidato sig. C;

- l’irregolare attribuzione di preferenze a candidati della lista “ Lega Salvini Premier ”, ma non anche alla medesima lista;

- l’erroneo annullamento di voti espressi in favore della lista “ Lega Salvini Premier ”;

- l’erronea assegnazione di voti c.d. ‘disgiunti’ solo ai relativi candidati e non anche alla lista “ Lega Salvini Premier ”.

Col terzo motivo di ricorso, venivano censurate molteplici irregolarità che, a giudizio della parte, avrebbero affetto i verbali di numerosi Uffici sezionali dei comuni ricompresi nella circoscrizione di Frosinone deducendo, in particolare:

- non coincidenza tra il dato relativo al totale dei voti validamente espressi per le liste circoscrizionali e lo stesso valore riportato nel prospetto riepilogativo del verbale;

- mancata indicazione, in verbale, del totale dei voti validamente espressi, in quelle sezioni, per le liste circoscrizionali;

- mancata indicazione, nel riepilogo del verbale, di alcun dato;

- incongruenze tra l’indicazione, in sede di riepilogo del verbale, del totale dei voti delle schede scrutinate, bianche, nulle e contestate e l’indicazione complessiva del numero totale dei votanti della sezione, con conseguente asserita impossibilità di misurare l’effettiva consistenza di tale ultimo dato;

- mancata corrispondenza, nel riepilogo del verbale, tra il totale del numero dei voti validi per i candidati alla carica di Presidente della Regione e la somma del numero dei voti validamente espressi per le liste circoscrizionali e quello dei voti assegnati al solo candidato Presidente;

- erronea indicazione del totale dei voti validi per i soli candidati Presidente;

- errata indicazione del numero di voti nulli;

- mancata indicazione del numero complessivo dei votanti e delle schede scrutinate, con conseguente, asserita, impossibilità di accertare, per quelle sezioni ove è stata rilevata tale irregolarità, la corrispondenza tra il totale delle schede autenticate e quello delle schede effettivamente utilizzate.

Si concludeva il gravame, così, con la richiesta di riconteggio e, prima ancora, di riesame di tutti i voti espressi nella circoscrizione di Frosinone in occasione delle consultazioni elettorali regionali del 12 e 13 febbraio 2023 pervenendo, in tal modo, all’annullamento dei verbali impugnati ed alla proclamazione del ricorrente quale candidato eletto al Consiglio Regionale del Lazio.

Si costituiva in giudizio, pur non evocato in causa, il Ministero dell’interno, chiedendo la propria estromissione dal presente contenzioso, non ritenendo coinvolgere il medesimo atti emessi da detto dicastero o dalle proprie articolazioni territoriali.

Nessuno dei controinteressati ritualmente interessati compariva in giudizio.

Del pari, non si costituiva la Regione Lazio.

All’udienza pubblica del 26.6.2023, il ricorso veniva trattenuto in decisione.

DIRITTO

Con il presente gravame il sig. C – candidato alle elezioni regionali del Lazio svoltesi il 12 e 13 febbraio 2023 – impugnava gli atti di proclamazione degli eletti al Consiglio Regionale laziale in tutte le circoscrizioni elettorali, nonché il verbale delle operazioni compiute dall’Ufficio centrale regionale, deducendo una serie di irregolarità asseritamente commesse a proprio danno negli uffici elettorali sezionali e circoscrizionale di Frosinone che, sempre a suo avviso, avrebbero condotto alla mancata attribuzione a sé medesimo e alla lista alla quale egli apparteneva (“ Lega Salvini Premier ”) di non meno di 464 voti, suffragi l’attribuzione dei quali gli consentirebbe di colmare il deficit rispetto ai suffragi conseguiti dalla medesima lista nella circoscrizione di Latina (e dal candidato ivi risultato eletto, sig. Orlando Tripodi) ed ottenere, in tal modo, l’elezione al Consiglio della Regione Lazio.

A sostegno di tale domanda, il ricorrente adduce la mancata attribuzione in proprio favore, nel verbale dell’Ufficio circoscrizionale, di 131 voti (alcuni espressi alla lista, altri a sé stesso) risultanti, invece, dai verbali degli uffici sezionali della medesima circoscrizione, nonché la mancata attribuzione da parte di questi ultimi, o l’illegittimo annullamento, di un ulteriore (e non precisato) numero di voti espressi in favore suo o della lista della quale egli faceva (circostanze desumibili, queste ultime, da diverse dichiarazioni sostitutive rese da rappresentanti di lista) parte nonché, ancora, numerose irregolarità inficianti, a suo dire, i verbali degli uffici elettorali di numerose sezioni del frusinate e tali da imporre la riedizione delle operazioni di scrutinio ivi condotte.

Innanzitutto, va disposta l’estromissione dal presente giudizio dell’Amministrazione civile dell’Interno, al quale il gravame introduttivo non risulta notificato e della quale non viene in rilievo l’impugnazione di alcun atto, sicché la medesima non riveste la posizione di contraddittore necessario nel contenzioso di cui all’odierno ricorso.

Nel merito, il Collegio ritiene opportuno preliminarmente riepilogare i termini delle coordinate giurisprudenziali in materia di ammissibilità dei ricorsi elettorali.

In proposito, Cons. Stato, Sez. II, n. 3483 del 4.5.2022, ha stabilito che “ Nel giudizio elettorale i principi della specificità dei motivi di censura e dell'onere della prova sono da considerarsi attenuati in considerazione della situazione di obiettiva difficoltà in cui si trova il soggetto che ha interesse a contestare le operazioni elettorali illegittime sulla base di dati informativi di carattere indiziario e della correlata esigenza di garantire l'effettività della tutela giurisdizionale sancita dagli artt. 24 e 113 Cost., con la conseguenza che è necessario e sufficiente, ai fini dell'ammissibilità del ricorso o delle singole doglianze, che l'atto introduttivo indichi, non in termini astratti ma con riferimento a fattispecie concrete, "la natura dei vizi denunziati, il numero delle schede contestate e le sezioni cui si riferiscono", mentre sono inammissibili azioni esplorative volte al mero riesame delle operazioni svolte ”, ed ancora “ In materia elettorale, in relazione alla caratteristiche proprie dei ricorsi elettorali in cui al privato può mancare la piena cognizione degli atti delle operazioni elettorali, devono essere contemperati il principio dell'effettività della tutela e i principi generali del processo amministrativo della specificità dei motivi e dell'onere della prova, per cui ha costantemente affermato il divieto di ricorso c.d. esplorativo, per evitare che il ricorso si trasformi in una inammissibile richiesta di riesame generale delle operazioni di scrutinio dinanzi al giudice amministrativo;
per cui anche se l'onere di specificità dei motivi viene applicato con minore rigore, si richiede comunque che vengano indicati nel ricorso con riferimento a circostanze concrete, la natura dei vizi denunciati, il numero delle schede contestate e le sezioni di riferimento, mentre l'onere della prova può considerarsi circoscritto alla allegazione di elementi indiziari, pur estranei agli atti del procedimento, ma dotati della attendibilità sufficiente a costituire un principio di prova plausibile ed idoneo a legittimare l'attività acquisitiva del giudice
”.

Di particolare interesse anche Cons. St., Sez. II, n. 10140 del 17.11.2022, secondo la quale “ In virtù del principio della strumentalità delle forme vigente in materia elettorale, in mancanza di espressa comminatoria di nullità, sono rilevanti, tra tutte le possibili irregolarità, solo quelle sostanziali, tali cioè da influire sulla sincerità e sulla libertà di voto, atteso che la nullità delle operazioni può essere ravvisata solo quando manchino elementi o requisiti che impediscano il raggiungimento dello scopo al quale l'atto è prefigurato;
pertanto, non possono comportare l'annullamento delle operazioni stesse le mere irregolarità, cioè vizi da cui non deriva alcun pregiudizio di livello garantistico o compressione alla libera espressione del voto. L’interessato non può limitarsi a rappresentare presunte scorrettezze nelle operazioni elettorali, ma è necessario che fornisca almeno un principio di prova, in termini indiziari, sul fatto che le irregolarità censurate abbiano determinato l'attribuzione al ricorrente di un numero di voti inferiore a quello effettivamente espresso dal corpo elettorale oppure, specularmente, con riferimento alla posizione del controinteressato, il conteggio di un numero di preferenze superiore a quelle legittimamente riconoscibili
”.

Invero, i principi sopra esposti non presentano carattere innovativo, in quanto si tratta di insegnamenti risalenti tutti, perlomeno, alla presa di posizione assunta da Ad. Plen. n. 32 del 2014, la quale precisò che:

1) “ Nel giudizio in materia elettorale l'onere di specificità dei motivi nel ricorso deve essere valutato con rigore attenuato posto che l'interessato, non avendo la facoltà di esaminare direttamente il materiale in contestazione deve rimettersi alle indicazioni provenienti da terzi (che possono essere imprecise o non esaurienti). L'onere in questione si intende osservato quando l'atto introduttivo indichi la natura dei vizi denunziati, il numero delle schede contestate e le sezioni cui si riferiscono le medesime. Il principio di specificazione dei motivi, infatti, seppure lievemente temperato, richiede sempre, ai fini dell'ammissibilità del ricorso o delle singole doglianze, che vengano indicati, con riferimento a circostanze concrete, la natura dei vizi denunziati, il numero delle schede contestate, le sezioni di riferimento ”;

2) “ In materia elettorale l'osservanza dell'onere di specificità del motivo non assorbe l'onere della prova, posto che anche una denuncia estremamente circostanziata dell'irregolarità in cui sia incorsa la sezione elettorale, deve pur sempre essere sorretta da allegazioni ulteriori rispetto alle affermazioni del ricorrente. Per altro verso, inoltre, un motivo anche strutturato in termini specifici può rendere inammissibile il ricorso allorché questo presenti caratteri tali da doversi qualificare come esplorativo ”;

e ancora, per quanto riguarda più da vicino l’onere probatorio gravante sul ricorrente,

3) “In ogni giudizio di legittimità, ma in modo particolare nella materia elettorale, l'onere della prova subisce una attenuazione, analogamente a quanto si è detto per la diversa prescrizione concernente la specificità dei motivi di ricorso. Anche a questo riguardo, infatti, accade frequentemente che il soggetto interessato non disponga di elementi documentali idonei a provare le illegittimità in cui sia incorso il seggio elettorale, e che la prova della fondatezza della doglianza non possa essere raggiunta se non mediante l'esercizio dei poteri istruttori di cui dispone il giudice. Ove l'onere della prova dovesse applicarsi con il rigore ordinariamente imposto dalle norme processuali generali, che sanzionano con l'inammissibilità il ricorso non sorretto dalla prova delle censure dedotte, l'indisponibilità degli atti da parte del ricorrente finirebbe per privarlo del diritto di difesa. Non a caso l'art. 64, comma 1, c.p.a., pone a carico delle parti l'onere di fornire gli elementi di prova "che siano nella loro disponibilità", prevedendo coerentemente, al successivo comma 3, il potere del giudice amministrativo di disporre anche d'ufficio, l'acquisizione di informazioni e documenti utili ai fini del decidere che siano nella disponibilità della pubblica amministrazione ”.

Infine, con riferimento alle dichiarazioni sostitutive dei rappresentanti di lista

4) “ Nel caso di ricorso elettorale, l'onere gravante sul ricorrente di indicazione dei mezzi di prova deve considerarsi circoscritto all'allegazione di elementi indiziari, pur estranei agli atti del procedimento, ma dotati dell'attendibilità sufficiente a costituire un principio di prova plausibile ed idoneo a legittimare l'attività acquisitiva del giudice. La dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, prodotta a sostegno di un ricorso elettorale, può considerarsi principio di prova idoneo a legittimare la richiesta al giudice di disporre acquisizioni istruttorie e ciò anche se proveniente da rappresentanti di lista, in epoca successiva alla proclamazione dell'esito della consultazione, che non abbiano svolto contestazioni in sede di spoglio delle schede ”,

e ancora

5) “ Nel giudizio elettorale le dichiarazioni di soggetti terzi a conoscenza di fatti rilevanti possono trovare ingresso nel processo costituendo principio di prova. Conseguentemente la testimonianza e la dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, entrambe garantite, sia pure nella diversa entità della pena, dalla eventuale responsabilità per reati di falso, non possano non assumere una rilevanza probatoria sostanzialmente equivalente ”.

Costituisce, poi, principio consolidato anche quello secondo il quale in materia elettorale non sono ammessi ricorsi aventi carattere “ esplorativo ” (in termini la già citata Cons. St., Sez. II, n. 10140 del 17 novembre 2022, ove si legge che “ Nei giudizi elettorali l'osservanza dell'onere di specificità del motivo non assorbe l'onere della prova, posto che anche una denuncia circostanziata dell'irregolarità in cui sia incorsa la sezione elettorale, deve pur sempre essere sorretta da allegazioni ulteriori rispetto alle affermazioni della parte ricorrente;
un motivo anche strutturato in termini specifici può rendere inammissibile il ricorso allorché questo presenti caratteri tali da doversi qualificare come esplorativo. E' onere di chi agisce in giudizio avverso gli atti elettorali non solo formulare motivi specifici, indicando le circostanze concrete, il numero delle schede e delle sezioni di riferimento, la natura dei vizi denunziati, ma anche allegare in che modo tali presunti irregolarità, alterando la manifestazione del voto, comportino l'illegittimità del risultato proclamato e l'ottenimento di quello auspicato
”, ma anche vedasi T.A.R. Sicilia Catania, Sez. II, 28/04/2022, n. 1185, secondo il quale “ Nei ricorsi elettorali, al fine di contemperare il diritto dell'elettore alla verifica della regolarità delle operazioni elettorali con l'interesse pubblico ad evitare ricorsi del tutto emulativi, integranti come tali gli estremi dell'abuso del processo, è necessario tuttavia che le censure dedotte siano sostenute almeno da qualche riscontro oggettivo, così da evitare la proposizione di gravami dai contorni meramente esplorativi: per tali ragioni, risulta ormai consolidata l'affermazione che l'onere della prova si intende osservato quando l'atto introduttivo indichi la natura dei vizi denunziati, il numero delle schede contestate e le sezioni cui si riferiscono le medesime ” ed anche, sempre nella medesima pronuncia, “ In tema di ricorsi elettorali, costituisce impegno dell'interessato indicare con precisione la contestazione nonché la natura del vizio denunciato e tutto ciò non in termini astratti, ma in rapporto a fattispecie prospettate con sufficiente grado di concretezza;
proprio l'onere di specificità dei motivi assolve a quello del principio di prova, giacché l'analiticità delle contestazioni è essa stessa indizio dell'attendibilità della ricostruzione che sorregge, in punto di fatto, la formulazione delle doglianze di diritto, volendosi evitare che l'astratta deduzione di vizi si trasformi in un mero espediente per provocare sic et simpliciter un inammissibile riesame complessivo delle operazioni di scrutinio dinanzi al giudice amministrativo. In tal senso, la precisione dei motivi non può scendere al di sotto di una soglia minima che consenta di filtrare i ricorsi meramente esplorativi, ossia quelli proposti al buio ed unicamente miranti a sollecitare l'effettuazione da parte del giudicante di accertamenti istruttori diretti ad una rinnovata ed integrale ripetizione, in sede contenziosa, di gran parte delle complesse operazioni del procedimento elettorale, confidando nella possibilità di un'emersione postuma di talune delle irregolarità denunciate
”. Nella giurisprudenza della Sezione, vedasi T.A.R. Lazio Roma, Sez. II bis, 18/03/2022, n. 3158: “ Una denuncia delle irregolarità in cui siano incorse le singole sezioni elettorali deve sempre essere sorretta da ulteriori allegazioni probatorie rispetto alle affermazioni del ricorrente, fermo restando che anche un ricorso recante motivi specifici può ugualmente risultare esplorativo, ogniqualvolta emerga che con esso si punti solo a conseguire il risultato di un complessivo riesame del voto in sede contenziosa ”).

Così delineate le coordinate ermeneutiche elaborate in giurisprudenza in ordine all’ammissibilità dei gravami in materia elettorale, resta da verificare se, nel caso concreto, le stesse siano state rispettate dalla prospettazione e dal materiale probatorio a sostegno fornito dall’odierno ricorrente.

Al riguardo, il Collegio è dell’avviso che l’odierno gravame non superi la soglia dell’ammissibilità prescritta dall’ordinamento.

Infatti, ancorché le censure prospettate dal ricorrente appiano strutturate in termini sufficientemente specifici, in concreto esse, da un lato, difettano del riscontro probatorio necessario a conferire carattere oggettivo alle doglianze dedotte e, dall’altro, sono dirette a censurare irregolarità concernenti la redazione dei verbali degli uffici sezionali che non hanno, però, compromesso l'accertamento della reale volontà del corpo elettorale.

Quanto al profilo probatorio, se è vero che la giurisprudenza ammette il ricorso a dichiarazioni sostitutive rese dai rappresentanti di lista anche successivamente alla proclamazione dell'esito della consultazione (e pure se i medesimi non abbiano svolto dette contestazioni in sede di spoglio delle schede), è pur necessario che le irregolarità da essi rappresentate abbiano carattere circostanziato e siano prospettate con un minimo grado di concretezza che, nel caso di specie, è del tutto assente.

Infatti, le irregolarità che, a dire dei dichiaranti, sarebbero state compiute nella mancata attribuzione delle preferenze alla lista “ Lega Salvini Premier ” ed al candidato ricorrente, sono indicate in modo del tutto generico.

L’unica irregolarità che pare descritta con sufficiente concretezza sembra essere quella denunciata dal sig. C (pag. 13 del ricorso), alla quale, però, non è possibile attribuire un riscontro oggettivo poiché non è stato allegato il verbale della sezione a cui essa si riferisce, non potendo così comprendersi se il voto in questione sia stato, poi, effettivamente (ed illegittimamente) annullato.

Le restanti dichiarazioni, invece, non potrebbero essere verificate se non proprio attraverso quella riedizione integrale dello scrutinio nelle sezioni indicate che costituisce il proprium di quel ricorso ‘esplorativo’ per come definito nei precedenti sopra citati, in quanto diretto a provocare un inammissibile riesame complessivo delle operazioni di scrutinio dinanzi al giudice amministrativo.

Quanto ai vizi dedotti nel terzo motivo di ricorso, essi sono tutti concernenti profili di irregolarità che, a parere della giurisprudenza unanime, non possiedono una consistenza tale da far ritenere compromessa la regolarità sostanziale delle operazioni di voto (in proposito, vedasi Cons. Stato, Sez. II, 10/02/2022, n. 984, secondo la quale “ Non possono comportare l'annullamento delle operazioni i vizi dai quali non deriva alcun pregiudizio di livello garantistico o alcuna compressione della libera espressione del voto, con la conseguenza che sono irrilevanti le irregolarità che non abbiano compromesso l'accertamento della reale volontà del corpo elettorale. Applicando tale principio, devono essere annoverate tra le irregolarità sostanziali delle operazioni di voto solo le carenze più macroscopiche, tra cui l'omessa sottoscrizione dei verbali di sezione, l'arbitraria chiusura della sezione elettorale, l'irregolarità della scheda, la non corrispondenza, effettivamente accertata, tra il numero delle schede complessivamente autenticate e la somma delle schede utilizzate dagli elettori e di quelle autenticate ma non utilizzate. Viceversa, rientrano tra le irregolarità non sostanziali e sono inidonee a determinare l'annullamento delle operazioni elettorali i vizi formali nella compilazione dei verbali delle sezioni elettorali o da questi emergenti, che riguardino, di volta in volta, la corrispondenza tra il numero degli iscritti e dei votanti, il numero delle schede autenticate, di quelle utilizzate per il voto e di quelle non utilizzate, il riepilogo dei voti relativi allo scrutinio, la congruenza tra voti di preferenza e voti di lista, etc., dal momento che la deduzione della omessa e/o inesatta verbalizzazione di tali dati non può giustificare la declaratoria di annullamento e rinnovazione delle operazioni elettorali allorché non si denunci anche la concreta irregolarità nella conduzione delle operazioni di voto ”, ed ancora T.A.R. Campania Salerno, Sez. I, 27/01/2023, n. 203, che così afferma: “ in linea generale, le regole minime da osservare per pervenire alla conservazione delle operazioni elettorali - pur a fronte di incongruenze o carenze di verbalizzazione - sono costituite, in applicazione del principio della strumentalità delle forme (e sulla base del dato normativo costituito dagli artt. 53, 63 e 68 del D.P.R. n. 570 del 1960), dalla esatta corrispondenza tra il numero delle schede autenticate e la somma delle schede adoperate effettivamente dagli elettori con quelle non utilizzate, nonché dalla esatta corrispondenza tra il numero totale delle schede scrutinate ed il numero degli elettori che hanno votato. L'esatta coincidenza in concreto di questi dati numerici (espressamente prevista dalle richiamate disposizioni normative), da un lato garantisce l'esatto svolgimento delle operazioni di voto, in quanto dimostra che non vi sono state alterazioni nelle modalità di espletamento del procedimento elettorale, e dall'altro esclude che le (apparenti) irregolarità emergenti dai verbali abbiano realmente influito sulla libera espressione del voto del corpo elettorale ”).

Orbene, nel caso di specie, le irregolarità contestate attengono tutte a profili (quali l’errata indicazione dei dati concernenti il totale dei voti validamente espressi per le liste circoscrizionali, o la mancata corrispondenza dei riepiloghi finali con i dati precedentemente indicati o, ancora, l’incongruenza dei dati contenuti nei riepiloghi stessi) i quali non costituiscono, alla luce della giurisprudenza sopra citata, irregolarità sostanziali idonee ad inficiare l’accertamento della reale volontà del corpo elettorale.

Per quanto riguarda, ancora, i voti che sarebbero stati assegnati, dai verbali di sezione, alla lista “ Lega Salvini Premier ” e al ricorrente e non riportati nel verbale dell’Ufficio circoscrizionale (doglianza formante oggetto del primo motivo di ricorso), effettivamente si potrebbe trattare di un motivo di ricorso astrattamente ammissibile, se non fosse che, in materia elettorale, il possesso delle condizioni dell’azione si declina secondo il principio della c.d. ‘prova di resistenza’ in forza del quale “ Nella materia elettorale, il principio della prova di resistenza, nel quadro di una corretta composizione tra l'esigenza di reintegrare la legittimità violata nel corso delle operazioni elettorali e quella di salvaguardare la volontà del corpo elettorale, non consente di pronunciare l'annullamento degli atti della procedura laddove l'illegittimità non determinerebbe alcuna sostanziale modifica dei risultati medesimi, lasciando inalterati gli originari rapporti di forza ” (così la già citata pronuncia del Cons. Stato, Sez. II, 10/02/2022, n. 984).

Pertanto, la censura articolata con il primo motivo, benché astrattamente potrebbe condurre, ove accolta, all’attribuzione in favore del ricorrente di 131 voti, al pari delle altre non è, in concreto, ammissibile in quanto non consente al medesimo di superare la c.d. ‘prova di resistenza’, mancando all’appello ancora 333 voti.

Prova di resistenza che, comunque, non verrebbe superata neanche ove si volesse dare per provato l’irregolare annullamento di un voto espresso in favore del ricorrente come indicato da uno dei rappresentanti di lista (sig. C) nella propria dichiarazione sostitutiva.

In questo caso, infatti, mancherebbero comunque altri 332 voti affinché l’interesse del ricorrente possa acquisire consistenza.

In conclusione, quindi, il presente gravame va dichiarato inammissibile, in quanto volto a conseguire il riesame completo di tutte le operazioni di scrutinio avvenute nella circoscrizione di Frosinone, in assenza di quegli elementi di concretezza che, seppure attenuati, non possono comunque difettare nel giudizio elettorale.

In assenza di costituzione in giudizio delle parti evocate, non vi è luogo a provvedere in ordine alle spese di lite.

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