TAR Catania, sez. II, sentenza 2012-07-06, n. 201201737
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Testo completo
N. 01737/2012 REG.PROV.COLL.
N. 02274/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2274 del 2006, proposto da: B I M, B A, nella persona del suo procuratore generale B R, B R M e B G, rappresentati e difesi dagli avvocati G T e L T, con domicilio eletto presso il loro studio, in Catania, via Umberto, 296;
contro
il Comune di Catania, rappresentato e difeso dall'avv. F G, elettivamente domiciliato presso gli uffici dell’Avvocatura comunale in Catania, via G. Oberdan, 141;
per la condanna
al risarcimento dei danni subiti per l’illegittima occupazione e per il ritardo nella restituzione di immobile di loro proprietà.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Catania;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 maggio 2012 il dott. Diego Spampinato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 21 luglio 2006 e depositato il 31 luglio 2006, i ricorrenti espongono:
- che, con decreto n. 2/1371 del 30 marzo 1985, il Comune di Catania, in esecuzione della delibera della Giunta Municipale n. 8960 del 31 dicembre 1984, disponeva l'occupazione d’urgenza di una vasta area edificabile situata in Catania fra le vie Umberto e Pasubio ( rectius Palmanova), in catasto alla pagina 3203, foglio69H, particella 187, sub. 35, estesa mq. 4569, per la realizzazione di un parcheggio per autoveicoli;
- che l'occupazione veniva eseguita in data 7 maggio 1985;
- che i comproprietari, odierni ricorrenti, ricorrevano al TAR Sicilia – Catania (ricorso 1410/1985), il quale, con ordinanza 497/1985, sospendeva i provvedimenti impugnati, e con la successiva sentenza 13 luglio 1988, n. 945, li annullava;
- che, in esecuzione della sentenza del TAR Sicilia – Catania 22 novembre 2004, n. 3377, è stata rilasciata, dal commissario ad acta , concessione edilizia n. 07/0406 del 27 maggio 2005, con l'obbligo di iniziare la costruzione entro un anno dalla notifica, l'ultima delle quali avvenuta il giorno 11 novembre 2005;
- che, in esecuzione della ulteriore sentenza del TAR Sicilia – Catania 29 marzo 2006, n. 485, l’area è stata riconsegnata agli odierni ricorrenti, dal commissario ad acta , in data 24 maggio 2006.
Chiedono quindi, in ragione della illegittima occupazione, durata dal 7 maggio 1985 al 24 maggio 2006, la condanna dell'Amministrazione comunale di Catania al risarcimento dei danni, oltre interessi e rivalutazione.
Il comune di Catania si è costituito, spiegando difese nel merito.
In particolare, nel confermare sostanzialmente la ricostruzione dei fatti come operata dagli odierni ricorrenti, precisava che in data 30 marzo 1998 gli odierni ricorrenti avevano presentato istanza di concessione edilizia per la realizzazione di un parcheggio multipiano interrato sull'area di cui si tratta;la concessione, come già visto, veniva rilasciata dal commissario ad acta nominato dal TAR Sicilia – Catania con la citata sentenza 3377/2004.
Inoltre, in punto di diritto, rilevava che:
- la pretesa di controparte si fonderebbe sull’errato assunto della piena ed integrale edificabilità dell'area in questione;
-gli odierni ricorrenti avrebbero ottenuto l'assenso al progetto «…solo dopo le necessarie prescrizioni e nel rispetto dello strumento urbanistico, il tutto anche grazie ad alcune forzature del commissario ad acta…» (memoria depositata il 19 marzo 2007, pag. 4), non avendo subito quindi alcun danno «… dato l'esito comunque positivo del procedimento amministrativo sull'istanza di concessione…» ( ibidem );
- in relazione alla mancata riconsegna dell'area, ed alla conseguente privazione della possibilità di sfruttamento di questa, difetterebbero sia l'elemento soggettivo (nessun comportamento doloso o colposo essendo stato posto in essere dall'amministrazione) che quello oggettivo (essendo l'area priva di qualunque capacità edificatoria) del danno risarcibile.
Con ordinanza 29 ottobre 2009, n. 484 questa Sezione II interna , premesso che «… oggetto del presente giudizio è il danno asseritamente subito dai ricorrenti per il ritardo nella restituzione dell’immobile di loro proprietà e non anche il danno per l’eventuale ritardo nel rilascio del titolo abilitativo di natura edilizia…» , e che «…dalla documentazione acquisita agli atti emerge che l’immobile è stato detenuto senza titolo dal 7 maggio 1985 al 24 maggio 2006…» , disponeva consulenza tecnica d'ufficio, formulando al CTU i seguenti quesiti: «… Accerti il CTU, tenendo conto di tutti gli atti di causa, nonché dei documenti e degli atti esibiti dalle parti, previo rituale scambio, nonché degli eventuali necessari accertamenti tecnici, effettuati con congruo preavviso alle parti: 1) applicando gli ordinari criteri di estimo quale è stato il danno effettivamente subito dai ricorrenti — alla luce delle caratteristiche del bene, delle condizioni dell'immobile, della sua ubicazione e delle possibilità di specifica utilizzazione anche con riferimento alla (eventualmente) diversa destinazione urbanistica che nel tempo ha avuto il predetto immobile — per il ritardo con il quale hanno ottenuto la restituzione del bene di loro proprietà…» .
Con ordinanze 16 giugno 2010, n. 387, 11 novembre 2010, n. 585 e 31 marzo 2011, n. 798, sono state concesse proroghe per il deposito della relazione di consulenza.
All’udienza pubblica del 9 maggio 2012 il ricorso è stato trattato e trattenuto per la decisione.
Preliminarmente, giova, ai fini del decidere, delineare come si atteggia l’istituto del risarcimento nell’ambito del processo amministrativo.
In base alle regole della responsabilità extracontrattuale, ai fini della valutazione circa l’esistenza di un danno risarcibile, occorre accertare, sotto il profilo oggettivo, l’esistenza di una condotta, di un danno ingiusto, e del nesso di causalità che deve legarli;sotto il profilo soggettivo, l’attribuibilità psicologica al soggetto agente (a titolo di dolo o colpa) della condotta che ha dato origine al danno.
Sul versante probatorio, è in capo al danneggiato l’onere di fornire la prova del danno, quanto meno mediante allegazione di precise circostanze di fatto ( ex plurimis , Cons. Stato, Sez. IV, 15 dicembre 2011, n. 6598), dell’attribuibilità psicologica al soggetto agente, e (ai fini della determinazione del quantum ) della sua quantificazione, quanto meno sotto il profilo della allegazione dei fatti da cui ricavare l’importo da risarcire (Cons. Stato, Sez. V, 17 ottobre 2008, n. 5098;TAR Lazio – Roma, Sez. III, 1 agosto 2008, n. 7803).
Con particolare riferimento all’elemento soggettivo, in tema di danni da illegittimo esercizio della azione amministrativa, la Corte di Giustizia delle Comunità Europee ritiene che per l’affermazione della responsabilità sia sufficiente l’accertamento della illegittimità del provvedimento (CGE, 14 ottobre 2004, in causa C-275/03). Il giudice amministrativo accoglie sostanzialmente tale orientamento affermando (con l’eccezione del risarcimento nell’abito delle procedure di scelta del contraente nel settore degli appalti pubblici: sul punto Cons. Stato, Sez. VI, 15 novembre 2011, n. 6027), che il soggetto danneggiato può invocare l'illegittimità del provvedimento quale indice presuntivo della colpa dell’Amministrazione, sulla quale, quindi graverà l’onere di dimostrare la scusabilità dell’errore ( ex plurimis , Cons. Stato, Sez. IV, 31 gennaio 2012, n. 482;