TAR Torino, sez. II, sentenza 2019-07-04, n. 201900781

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. II, sentenza 2019-07-04, n. 201900781
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 201900781
Data del deposito : 4 luglio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/07/2019

N. 00781/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00175/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 175 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da
LI NN e UZ PA, rappresentati e difesi dall'avvocato Franco Scancarello, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via Pietro Palmieri, 40;



contro

Comune di Rivoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Giovanna Gambino, domiciliato presso la Segreteria del T.A.R. Piemonte in Torino, via Confienza, 10;



nei confronti

Di RO TI, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Ferrara, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, corso Enrico De Nicola, 28;



per l'annullamento

a) con il ricorso introduttivo:

- del permesso di costruire n. 83/12S rilasciato dal Comune di Rivoli ai signori Di RO TI e GA AZ per la regolarizzazione di opere eseguite in assenza di permesso di costruire;

- degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del procedimento,

- ed ancora per la condanna del Comune di Rivoli al risarcimento del danno cagionato ai ricorrenti nella misura di euro 33.000,00 o alla veriore somma da determinarsi in corso di causa;

b) con motivi aggiunti depositati in data 24 aprile 2014:

- della disposizione di direzione n. 8 del 28 febbraio 2011, con cui la Città di Rivoli, Direzione Risorse Umane, Servizi a cittadini e imprese, dispone, oltre al resto, la gestione delle commissioni tecniche con particolare riferimento alla Commissione Igienico Edilizia,

- della relazione del tecnico istruttore riservata agli uffici tecnici comunali nella pratica n. 83/12S del 12 ottobre 2012, con cui viene espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda dai signori DI RO e non viene acquisito il parere della Commissione Igienico Edilizia;

c) con i motivi aggiunti depositati in data 23 ottobre 2014:

- del permesso di costruire n. 83/12S RINNOVO, rilasciato il 1° settembre 2014 a favore dei Sigg.ri DI RO TI e LL AZ con cui il Dirigente di Direzione della Città di Rivoli, vista la domanda presentata il 29 luglio 2014, rinnova il permesso di costruire n. 83/12S rilasciato in data 5 giugno 2013 per eseguire lavori di recupero ai fini abitativi di sottotetto (parte in sanatoria ai sensi dell'art. 36 D.P.R. 380/2001) ai sensi della legge regionale 21/98 e s.m.i. in fabbricato di civile abitazione in Via Boves n. 14;

d) con motivi aggiunti depositati in data 12 maggio 2017:

- del permesso di costruire n. 09/15, rilasciato il 15 aprile 2015 e soltanto di recente noto, con cui il Dirigente di direzione Servizio al Territorio, Servizio Edilizia Privata della Citta di Rivoli assente a favore dei Signori DI RO e LL l'intervento edificatorio in variante al permesso di costruire n. 83/12S (Rinnovo) per recupero sottotetto ai fini abitativi (parte in sanatoria ai sensi art. 36 D.P.R. 380/2001) ai sensi della L.R. 21 /98 e s.m.i. in fabbricato di civile abitazione in Via Boves n. 14, foglio di mappa n. 15-part. 250, in conformità al progetto allegata alla domanda stessa,

- ed ancora per l'accertamento della illegittimità del comportamento della Citta di Rivoli per non avere adempiuto il proprio potere-dovere di controllo e per non avere impedito al Signor DI RO TI di eseguire i lavori di cui alla SCIA 10030 presentata il 26 aprile 2016 in variante al permesso di costruire n. 09/2015 del 15 aprile 2015, già in variante al permesso di costruzione n. 83/12S del 5 giugno 2013 con rinnovo del 1° settembre 2014;

e) con motivi aggiunti depositati in data 21 giugno 2017:

- del provvedimento senza data, privo di riferimenti identificativi, pervenuto ai ricorrenti via pec il 19 maggio 2017, con cui il Responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia della Citta di Rivoli, in esito all'istanza di autotutela presentata dai ricorrenti, comunica di non considerare la rimessa in pristino delle opere che hanno formate oggetto della SCIA 10030 del 26 aprile 2016.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Rivoli e del sig. TI Di RO;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 giugno 2019 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Antefatto.

1.1. I signori LI NN e UZ PA sono proprietari di un terreno e del sovrastante fabbricato di civile abitazione siti in Rivoli, via Fiano n. 10, in forza di atto pubblico di compravendita del 14 luglio 2008.

1.2. Con atto del 19 gennaio 2009, essi esponevano al Comune di Rivoli che nei mesi successivi all’acquisto, presso l’edificio confinante con il proprio, sito in via Boves n. 14, di proprietà dei signori Di RO TI e GA AZ, era sorta “una nuova struttura muraria esterna con sovrastante terrazzo, scalinate, pilastri e finestre” , “a pochi metri” dal muro perimetrale della casa di loro proprietà; chiedevano quindi all’amministrazione in forza di quali “parametri” l’amministrazione avesse concesso l’autorizzazione per l’elevazione dell’edificio confinante e la realizzazione delle opere in questione.

1.3. Il Comune eseguiva un sopralluogo in data 26 febbraio 2009, in occasione del quale accertava che sull’edificio di proprietà dei signori Di RO e GA erano state eseguite opere in assenza del permesso di costruire, e precisamente:

1) realizzazione di pareti perimetrali di tamponamento della struttura del piano sottotetto non abitabile (quest’ultimo già oggetto di permesso di costruire in sanatoria del 3 agosto 2007 per “modifica della sagoma del tetto + ampliamento della sua soletta e realizzazione di nuovi pilastri”);

2) realizzazione di tramezzature e predisposizione di impianti al piano sottotetto, opere finalizzate alla realizzazione di locali da adibire ad uso abitativo con accesso indipendente attraverso scala esterna;

3) opere di finitura esterna del fabbricato e della struttura oggetto di sanatoria n. 2/07, attraverso la realizzazione di ampliamento del porticato, rivestimento pilastri in muratura, completamento della copertura e del terrazzo al piano primo, creazione di scala esterna di accesso al piano sottotetto, rivestimento del basso fabbricato esistente oggetto di domanda di condono n. 602/04 e creazione di terrazzo sulla copertura del basso fabbricato stesso, opere di rifinitura e completamento delle parti e strutture realizzate;

4) realizzazione di opere esterne al fabbricato, consistenti nella realizzazione di opere di rinterro per il livellamento del terreno circostante il fabbricato stesso.

1.4. Alla luce di quanto accertato, con ordinanza dirigenziale n. 187 del 19 marzo 2009 l’amministrazione ordinava la demolizione delle opere abusive e il ripristino dello stato dei luoghi.

1.5. Il 12 maggio 2009 i signori Di RO e GA presentavano istanza volta al rilascio del permesso di costruire in sanatoria per le opere oggetto dell’ordinanza di demolizione. L’istanza proponeva, in particolare, la conservazione dell’ampliamento del corpo di fabbrica principale realizzato attraverso l’ispessimento dei muri di tamponamento del sottotetto, l’ampliamento di quest’ultimo, la realizzazione di una scala esterna per consentire l’accesso al sottotetto e la creazione di aperture esterne (finestre e porte).

1.6. Nelle more di tale procedimento, i proprietari confinanti LI e UZ notificavano in data 6 ottobre 2010 all’amministrazione comunale un atto di diffida, sollecitando l’immediata esecuzione dell’ordinanza di demolizione e opponendosi alla sanatoria degli abusi. Non avendo ottenuto riscontro, i medesimi adivano questo TAR ai sensi dell’art. 117 c.p.a., con ricorso notificato il 7 dicembre 2010, per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio della P.A. e la condanna a provvedere. Con sentenza n. 207 del 25 febbraio 2011, questo TAR accoglieva il ricorso e ordinava all’amministrazione di avviare il procedimento di acquisizione ex art. 31 DPR 380/01 entro 60 giorni della notifica della sentenza.

1.7. Con provvedimento dirigenziale del 13 aprile 2011, l’amministrazione respingeva la domanda di sanatoria presentata dai signori Di RO e GA, ritenendola “in parte in contrasto con gli articoli 2.8 e 2.11 del PRGC, in parte con la L.R. 20/09” . Nella motivazione del diniego, l’amministrazione rilevava, in particolare, la mancanza nel progetto allegato di dati attendibili in ordine alla distanza tra pareti finestrate; la mancanza di assenso dei vicini alla riduzione della distanza tra i fabbricati; la non ammissibilità della scala esterna in quanto a distanza inferiore a 10 metri dal fabbricato frontistante; l’inapplicabilità della L.R. n. 20/09 sul recupero dei sottotetti, in quanto il sottotetto realizzato alla data del 31 dicembre 2008 era solo una struttura senza tamponamenti (come da sanatoria 2/07S), non essendo stata comunicata la fine lavori della DIA 6668, ed anzi essendo stata emessa ordinanza di demolizione in data 19 marzo 2009 per opere eseguite in difformità dalla stessa DIA.

1.10. Quindi, con successivo atto del 20 aprile 2011, l’amministrazione avviava il procedimento di acquisizione ex art. 31 DPR 380/2001.

1.11. Il 27 settembre 2011, il sig. Di RO presentava una nuova domanda di sanatoria (n. 79/11), intesa ad ottenere il permesso di costruire in parziale sanatoria per le opere oggetto del provvedimento di demolizione n. 187/09; in particolare, l’istanza si riferiva al “recupero ad uso abitativo di sottotetto esistente in edificio civile ai sensi della L.R. 21/98”.

1.12. Il procedimento, al quale partecipavano anche i controinteressati sig.ri LI e UZ (presentando osservazioni), si concludeva con un nuovo provvedimento di diniego

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