TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2013-07-25, n. 201307582
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Testo completo
N. 07582/2013 REG.PROV.COLL.
N. 02487/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2487 del 2012, proposto da PP IT e MA NA, rappresentati e difesi dall'avv. Luigi Elefante, con domicilio eletto presso la Segreteria del TAR Lazio, in Roma, via Flaminia, 189;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del Decreto prot.559/C/174481SG emesso dal Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza - in data 21 novembre 2011 e notificato il 16 gennaio 2012 con il quale è stato comunicato a PP IT e MA NA, nella loro qualità di genitori IT NC, il rigetto della domanda diretta al riconoscimento dei benefici previsti dalla normativa in materia di Vittima del dovere per il decesso dell'Agente di Polizia di Stato IT NC; di ogni ulteriore atto connesso, conseguente e/o consequenziale, comunque, lesivo degli interessi dei ricorrenti
e per l’accertamento
dello status di "Vittima del Dovere" dell’agente della Polizia di Stato IT NC, deceduto in data 12 gennaio 1997, e del diritto del ricorrenti alla corresponsione di tutti i benefici previsti dalla normativa vigente in relazione a tale status ed, in particolare, della speciale elargizione di cui alla legge n. 466/80 e s.m.i. ex legge 206/2004, dell’assegno vitalizio di cui alla legge n. 407/98, come modificata dalla legge 266/2005 e dello speciale assegno vitalizio di cui alla legge n. 206/2004, come modificata dalla legge n. 244/2007.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 giugno 2013 il dott. Roberto Proietti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso introduttivo del giudizio, i ricorrenti hanno rappresentato di aver presentato domanda in data 6 maggio 2010, nella loro qualità di genitori del defunto agente di P.S. IT NC, al fine di ottenere il riconoscimento dello status di "Vittima del Dovere" dello stesso, ai sensi della legge 13 Agosto 1980 n. 466, dell'art.1, commi 562-565 della legge 23 dicembre 2005 n. 266 e del DPR 7 luglio 2006 n. 243, con richiesta delle provvidenze previste dalla predetta normativa a favore dei familiari superstiti.
Il figlio dei ricorrenti era deceduto in data 12 gennaio 1997, a seguito del deragliamento del treno "Pendolino" nr. P9415 (Milano Centrale- Roma Termini ) avvenuto in Piacenza, mentre, insieme ad un altro collega (NO RG), era impegnato in servizio di scorta all'ex Presidente della Repubblica Italiana Sen. NC OS che si trovava a bordo quale viaggiatore.
In particolare, NC IT, in servizio presso il Posto Polfer di Milano Lambrate, era stato comandato in un operazione di polizia preventiva diretta a tutelare la persona del Senatore OS. La presenza dell'Alta Personalità aveva indotto i dirigenti della Polizia di Stato - Compartimento Polizia Ferroviaria -, a munire il treno di una scorta, oltre quella personale del Senatore, al fine di meglio monitorare e prevenire atti criminali.
Nonostante ricorressero i presupposti utili per concedere i benefici previsti in tema di "Vittime del Dovere" (espletamento di una attività di polizia preventiva rientrante nelle funzioni proprie di istituto, come da foglio di servizio, con conseguente decesso legato all’esposizione ad un rischio specificamente connesso all'attività espletata e non ad un rischio generico) il Ministero dell’Interno ha respinto l’istanza degli interessati con la seguente motivazione: "risulta che l'Agente IT NC ha perso la vita il 12 gennaio 1997 a seguito di deragliamento accidentale del treno sul quale si trovava durante l'espletamento di un regolare servizio di scorta viaggiatori”.
Ritenendo erronee ed illegittime le determinazioni assunte dall’Amministrazione, i ricorrenti hanno proposto ricorso dinanzi al TAR del Lazio, avanzando le domande indicate in epigrafe.
L’Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, ha sostenuto l’infondatezza del ricorso e ne ha chiesto il rigetto.
All’udienza del 27 giugno 2013 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1. I ricorrenti hanno proposto i motivi di ricorso di seguito indicati.
I) - Violazione e falsa applicazione di norme di legge ed, in particolare, della legge 13 agosto 1980 n.466, in relazione alla legge 20 ottobre 1990 n.302, della legge 23 dicembre 2005 n.266, art.1 commi 562-565, e del DPR 7 luglio 2006 n.243.
Il provvedimento impugnato è da considerare invalido in quanto in contrasto con l'art. 1 della legge n. 466/80 e con l'art.1, comma 563, della legge n. 266/2005, dai quali si ricava che vanno considerati "Vittime del Dovere" i dipendenti deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite e lesioni riportate in conseguenza di eventi connessi all’espletamento di funzioni d’istituto e dipendenti da rischi specificatamente attinenti a operazioni di polizia preventiva (cfr. foglio di servizio allegato al ricorso).
Qualora il decesso sia determinato dalle ferite o lesioni riportate durante l'espletamento delle funzioni proprie di istituto, in rapporto causale diretto ed immediato tra l'evento esterno verificatosi nel corso dell'espletamento istituzionale (quale il deragliamento del treno sul quale si svolgeva il servizio di scorta) ed il decesso, all’Agente deve essere riconosciuto lo status di "Vittima del Dovere".
IT NC è deceduto nelle condizioni indicate, a seguito delle mortali ferite riportate