TAR Brescia, sez. I, sentenza breve 2023-03-27, n. 202300273

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. I, sentenza breve 2023-03-27, n. 202300273
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 202300273
Data del deposito : 27 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/03/2023

N. 00273/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00056/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 56 del 2023, proposto da
H A, rappresentato e difeso dall'avvocato C A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. L R in Brescia, via Solferino 55;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;

per l'annullamento

- del decreto di rigetto della domanda di emersione emesso dalla Prefettura di Mantova, prot. P-MN/L/N/2020/103218 emesso il 05.09.2022;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2023 il dott. A S L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Il ricorrente, cittadino del Bangladesh, impugna il provvedimento indicato in epigrafe con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Mantova ha respinto il rigetto dell’istanza di emersione dal lavoro irregolare presentata in suo favore dal datore di lavoro connazionale Das Netai, ai sensi dell’art. 103 comma 1 del D.L. n. 34/2020.



2. Il provvedimento è stato adottato su conforme parere dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro sul rilievo che “Il richiedente ha dichiarato dati reddituali non idonei alla corretta instaurazione del rapporto di lavoro con il lavoratore interessato. Tali dati sono stati verificati da banche dati in uso”. Nel provvedimento si dà atto che al datore di lavoro richiedente è stata inviata la comunicazione dei motivi ostativi di cui all’art. 10-bis L. 241/90, alla quale, tuttavia, il destinatario “non ha fornito osservazioni/ha fornito informazioni inadeguate”.



3. Il ricorrente ha premesso:

- che a seguito della presentazione della domanda di emersione da parte del proprio datore di lavoro Das Netai, legale rappresentante della società agricola Divbo s.s. con sede a Quingetole (MN), il medesimo riceveva la comunicazione ex art. 10 bis L. 241/90, nella quale gli veniva contestato di aver “dichiarato dati reddituali non idonei alla corretta instaurazione del rapporto di lavoro con il lavoratore interessato”;

- il datore di lavoro riscontrava tale comunicazione con pec dell’8 febbraio 2020 inviando alla Prefettura una comunicazione contenente copia: (i) dell’estratto contabile della società Divbo Srl per il 2021 per un ammontare complessivo di €. 629.255,00;
(ii) delle dichiarazioni IVA dell’anno 2021 relative all’anno 2020 per un ammontare complessivo di €. 176.474,00;
(iii) delle dichiarazioni IVA del 2020 relative all’anno 2019 per un ammontare complessivo di € 58.042,00 (docc. 2-5);

- che il medesimo datore di lavoro aveva presentato una pluralità di istanze di emersione in favore di lavoratori stranieri regolarmente assunti nella propria società;

- di essere stato assunto con contratto a tempo determinato per l’anno 2020, poi rinnovato a tutt’oggi, e di percepire redditi compatibili con la tipologia di contratto stipulato e con la contrattazione collettiva di lavoro applicabile, nonché con il volume di affari della società;
di aver percepito i contributi previdenziali.

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