TAR Latina, sez. I, sentenza 2011-06-08, n. 201100477

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Latina, sez. I, sentenza 2011-06-08, n. 201100477
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Latina
Numero : 201100477
Data del deposito : 8 giugno 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00742/2010 REG.RIC.

N. 00477/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00742/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 742 del 2010, proposto da:
G T, rappresentata e difesa dall'avv. A P, con la quale domicilia, ex lege, presso la Segreteria di questa Sezione in Latina, via A. Doria, 4;

contro

Ministero Pubblica Istruzione, in persona del Ministro p.t.,
Commissione n.1 sez. A/B – FRTE01001 – Classe – Sede: V/A e privatisti, per gli esami di stato conclusivi dei corsi di studi di istruzione secondaria superiore dell’Istituto Superiore Paritario I.T.A.S. ind. “dirigente di comunità” “ A.N.S.I.” di Cassino, in persona del Presidente p.t.,
rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale elettivamente domiciliano in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

dell' “Albo esito esame” di maturità pubblicato il 15 luglio 2010 nella parte in cui non giudica matura la ricorrente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Istituto Paritario Ansi-Itas di Cassino, per Dirigente di Comunità e del Ministero della Pubblica Istruzione;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 aprile 2011 il dott. A M Mra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso notificato il 10.8.2010, tempestivamente depositato, la sig.ra G T premette in punto di fatto di aver frequentato in qualità di candidata “esterna”, nell’anno scolastico 2009/10 ed a seguito del superamento della prova preliminare di ammissione, la classe V^ “A” per Dirigente di Comunità, presso l’Istituto Paritario ANSI - ITAS di Cassino;
di essere stata successivamente ammessa a sostenere l’esame di maturità, con un credito scolastico pari a 14/25.

Soggiunge la ricorrente di aver riportato, per le tre prove scritte, una valutazione complessiva di 32 punti su 45 e, precisamente: il punteggio di 8/15 per la prova di italiano;
il punteggio di 9/15 per la prova di inglese ed il punteggio di 15/15 per la terza prova di cultura generale.

Al successivo colloquio l’interessata otteneva, peraltro, la votazione di soli 6/30.

All’esito delle suindicate prove d’esame, la predetta Commissione le assegnava il voto di 52/100, non sufficiente, tuttavia, al superamento dell’esame.

Ad avviso della ricorrente l’esito del colloquio orale, si porrebbe in aperto contrasto non solo con il visto giudizio di ammissione, ma anche con lo stesso esito delle prove scritte.

Avverso l’esito dell’esame, è stato proposto il presente ricorso, con cui sono stati dedotti i seguenti vizi: 1) violazione dell’ art. 1, comma 3 della L 11 gennaio 2007, n. 1, non essendo stato condotto il colloquio secondo le prescritte previsioni normative di riferimento;
2) violazione dell’art. 3 della L. 241/90 per carenza di motivazione, contrastando il giudizio complessivo ottenuto con gli esiti delle precedenti prove sostenute dalla candidata;
3) violazione dell’art. 19 della Ordinanza ministeriale 3/99;
eccesso di potere per contraddittorietà e travisamento dei fatti, non desumendosi dai verbali del colloquio finale alcun chiarimento inerente agli esiti attribuiti alla candidata.

L’amministrazione intimata si è costituita in giudizio resistendo all’impugnativa.

In occasione della camera di consiglio del 16.3.2010 il Collegio disattendeva la proposta domanda incidentale.

Con ordinanza n. 5233/10, emessa nella camera di consiglio del 16.11.2010, la sezione VI^ del Consiglio di Stato respingeva l’appello cautelare proposto dalla ricorrente.

Successivamente, all’udienza del 7.4.2011, la causa è stata trattenuta a sentenza.

DIRITTO

Con il primo motivo introdotto la ricorrente lamenta la violazione dell’ art. 1, comma 3 della L. 11 gennaio 2007, n. 1, contestando l’allegata inosservanza delle disposizioni che governano lo svolgimento del colloquio che le avrebbe praticamente precluso la possibilità di avviare la prova nel rispetto delle prescritte priorità concesse ai candidati e, segnatamente, imprendendo l’esame da argomenti prescelti dal candidato, per poi proseguire con la discussione degli elaborati delle prove scritte.

La suesposta censura è infondata.

Osserva, anzitutto, il Collegio che, sulla scorta dell'orientamento giurisprudenziale consolidato: “le valutazioni espresse da una Commissione di concorso nelle prove scritte e orali dei candidati costituiscono espressione di un'ampia discrezionalità tecnica e, come tali, sfuggono al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non siano inficiate da eccesso di potere, sub specie delle figure sintomatiche dell'arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità e travisamento dei fatti” (Consiglio Stato , sez. VI, 12 agosto 2002 , n. 4154).

Analogamente: “sono inammissibili ed in ogni caso infondate le censure che mirano a sindacare nel merito un giudizio di carattere squisitamente tecnico-discrezionale, quale è quello sull'esito delle prove dell'esame di maturità sostenute da un candidato, che viceversa non è assoggettabile a tale verifica nella sede giurisdizionale di legittimità, in assenza di macroscopici vizi logici, che nella specie non sono ravvisabili” (cfr. Consiglio Stato, sez. VI, 26 ottobre 2006, n. 6416)

Nel caso di specie, nessuna delle surrichiamate figure sintomatiche di eccesso di potere sembra peraltro sussistere, atteso che dalla lettura del verbale del colloquio, emerge con sufficiente chiarezza che la candidata ha preso visione delle prove scritte (prima e seconda prova) e della prova pluridisciplinare, senza peraltro fornire adeguate spiegazioni. Inoltre, nella parte del verbale relativa alla “eventuale integrazione del punteggio della commissione esaminatrice”, risulta che la stessa candidata non sarebbe riuscita a fornire elementi validi di valutazione su argomenti a piacere (cfr verbale 13.7.2010).

Per le stesse considerazioni risulta, poi, infondata la censura relativa all’allegato difetto di motivazione che avrebbe inficiato il giudizio d’inidoneità, tenuto conto che le valutazioni emergenti dal surrichiamato giudizio ben consentono di ricostruire l' iter logico seguito dalla Commissione esaminatrice.

Invero, detta commissione, nel verbale del 10 luglio 2010, pur succintamente, ha dato atto dell'andamento delle prove orali e delle gravi lacune riscontrate, tanto da far risultare obiettivamente razionali le conseguenti determinazioni assunte proprio rispetto alla griglia di valutazione predisposta dalla Commissione.

Analogamente, deve essere respinto l’ulteriore motivo introdotto, per la semplice ragione che la commissione ha dato atto dell'andamento delle prove orali e delle gravi lacune riscontrate, tanto da far risultare obiettivamente razionali le conseguenti determinazioni assunte proprio rispetto alla griglia di valutazione predisposta. In sostanza il giudizio di superamento dell’esame di maturità deve tener conto dell’andamento complessivo dell’esame in cui è certamente ricompreso il positivo esito delle prove orali.

In conclusione il ricorso deve essere respinto.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.

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