TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2010-03-22, n. 201000323

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2010-03-22, n. 201000323
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 201000323
Data del deposito : 22 marzo 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00121/2008 REG.RIC.

N. 00323/2010 REG.SEN.

N. 00121/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 121 del 2008, proposto da:
RO IA, rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Pullano, Arnaldo Rotella, con domicilio eletto presso Arnaldo Rotella in Catanzaro, viale Crotone, 210/1;



contro

Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distr.le Catanzaro, domiciliata per legge in Catanzaro, via G.Da Fiore; Comando Generale Guardia di Finanza, Comando Regionale Calabria della Guardia di Finanza, Ministero delle Finanze;



per l'annullamento

del provvedimento 12.11.2007 della C.M.O. di primo grado di Messina (verbale n. 2068) in parte qua relativa al riconoscimento della 6^ categoria tabella A; del mancato riconoscimento (allo stato) della dipendenza delle patologie riscontrate da causa di servizio; di ogni altro atto o provvedimento connesso, presupposto o consequenziale ; nonché per il risarcimento danni scaturente dalla tardiva presentazione del modello C da parte del Comando della Guardia di Finanza.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2009 il dott. Alessio Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:



FATTO

Espone il ricorrente di essere finanziere scelto in servizio presso la Guardia di Finanza, Comando Regione Calabria, e di essere stato coinvolto, mentre era in servizio, in un sinistro automobilistico verificatosi in data 24.11.2005.

A causa del sinistro, il RO era ricoverato presso l’Ospedale di Catanzaro dove gli venivano riscontrate le seguenti patologie: “Frattura discosomatica L2 amielica; frattura 1° cuneiforme piede sx; trauma contusivo spalla sx con lesione cuffia rotatoria; frattura ossa proprie naso; contusione mano polso dx e multiple”, con una prognosi di 40 giorni.

A seguito di tale incidente, il ricorrente,con verbale n. 2068 di data 12 novembre 2007, era giudicato dalla CMO 1^ di Messina “non idoneo permanente al servizio militare incondizionato e d’Istituto nella G. di F. in modo assoluto e da collocare in congedo assoluto”, mentre le infermità riscontrate erano ascritte complessivamente alla 6^ categoria della tabella A.

Tale provvedimento, a detta del ricorrente, sarebbe, peraltro, illegittimo ed immediatamente lesivo, in quanto ha ascritto le menomazioni di cui sopra alla 6^ categoria della tabella A, anziché nella 3^, e non ha formulato alcuna valutazione sulla dipendenza da causa di servizio affermando unicamente che la stessa è “in corso”.

Il ricorrente formula anche domanda di risarcimento danni relativamente al mancato riconoscimento della causa di servizio in quanto, a seguito dell’incidente, il Comando di appartenenza avrebbe dovuto, entro il termine perentorio di 5 giorni dal sinistro, redigere il cosiddetto “Modello C”, con cui si istruisce la pratica inerente al riconoscimento medesimo. Effetto della mancata presentazione del Modello è stato il mancato riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.

Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa, il quale contesta tutto quanto sostenuto dal ricorrente e chiede il rigetto del ricorso.

All’udienza dell’11 dicembre 2009, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.



DIRITTO

Il ricorrente, in buona sostanza, contesta le conclusioni mediche cui è giunta la CMO e, in particolare, la

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi