TAR Trieste, sez. I, sentenza 2023-04-28, n. 202300173
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Pubblicato il 28/04/2023
N. 00173/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00274/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 274 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati G L M e I A M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze (Guardia di Finanza - Comando Provinciale Gorizia), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia, 3;
per l'annullamento
- del provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico presentato dal ricorrente adottato dalla Guardia di Finanza, Comando Provinciale Gorizia, prot. 0064969/2022 del 15.04.2022;
- della determina notificata in data 12.04.2022, prot. 00629999/2022, emessa dalla Guardia di Finanza – Comando Provinciale Gorizia, a firma del Comandante Col.-OMISSIS- con la quale è stata disposta la sospensione del ricorrente dal 20.02.2022 al 23.03.2022;
ivi compreso l'invito a produrre la documentazione vaccinale;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, ove lesivo o allo stato non conosciuto;
nonché per l'accertamento
del diritto del ricorrente a percepire la retribuzione ed ogni altro compenso o emolumento, comunque denominati, relativamente al periodo di sospensione o, in via gradata, del diritto a percepire la metà degli assegni a carattere fisso e continuativo secondo le disposizioni del Codice dell'Ordinamento Militare e la relativa condanna dell'Amministrazione a corrispondere tali somme quale risarcimento del danno subito dal ricorrente in conseguenza dei provvedimenti in epigrafe richiamati;
nonché per l'accertamento
del diritto del ricorrente a vedersi riconosciuti, per il periodo di sospensione, la maturazione di classi e scatti economici, la maturazione della licenza ordinaria, gli effetti pensionistici, gli accantonamenti contributivi, i trattamenti fissi e continuativi, gli assegni accessori, i compensi indennitari e l'accertamento della validità del periodo di sospensione ai fini dello svolgimento delle attribuzioni specifiche/periodi di comando richiesti per l'avanzamento;
nonché per la condanna
dell'Amministrazione, ex art. 30 c.p.a., al risarcimento in forma specifica del danno ingiusto subito dal ricorrente derivante dall'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa in via equitativa ritenuta di giustizia che ha comportato per il ricorrente, dal punto di vista della salute, la diagnosi di “disturbi dell'adattamento” con conseguente terapia psicofarmacologica, mentre dal punto di vista economico un danno stipendiale di circa 2.300,00 euro netti mensili, un danno sulla pensione pari a circa euro 20,00 mensile per il resto della vita oltre al danno per gli emolumenti accessori non percepiti per oltre 3 mesi, mediamente netti euro 400,00 mensili (straordinari, indennità giornaliera presenze esterne, buoni pasto ecc.) ed alla riduzione del premio incentivante annuale, calcolato in ragione delle presenze con diminuzione di euro 200,00 circa, con ogni statuizione consequenziale sulle spese di giudizio ed onorari di difesa;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze (Guardia di Finanza - Comando Provinciale Gorizia);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 marzo 2023 la dott.ssa M S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, Luogotenente della Guardia di Finanza, ha proposto ricorso innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale per l’annullamento dei provvedimenti in epigrafe compiutamente indicati con cui è stata disposta, in via definitiva, la sua sospensione dal servizio, con ogni conseguenza di legge, dal 20.02.2022 al 23.03.2022 per asserita inottemperanza all’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 di cui all’art. 4-ter, comma 3, d.l. 1° aprile 2021, n. 44, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 28 maggio 2021, n. 76 e rigettato il ricorso gerarchico avverso il presupposto atto di accertamento in data 20 febbraio 2022, con cui è stata constatata la mancata presentazione della certificazione attestante l’adempimento dell’obbligo vaccinale.
Ha chiesto, inoltre, l’accertamento del diritto:
- a percepire la retribuzione ed ogni altro compenso o emolumento, comunque denominati, relativamente al periodo di sospensione o, in via gradata, del diritto a percepire la metà degli assegni a carattere fisso e continuativo secondo le disposizioni del Codice dell’Ordinamento Militare e la relativa condanna dell’Amministrazione a corrispondere tali somme quale risarcimento del danno subito in conseguenza dei provvedimenti in epigrafe richiamati;
- a vedersi riconosciuti, per il periodo di sospensione, la maturazione di classi e scatti economici, la maturazione della licenza ordinaria, gli effetti pensionistici, gli accantonamenti contributivi, i trattamenti fissi e continuativi, gli assegni accessori, i compensi indennitari e l'accertamento della validità del periodo di sospensione ai fini dello svolgimento delle attribuzioni specifiche/periodi di comando richiesti per l’avanzamento.
Ha chiesto, altresì, la condanna dell’Amministrazione, ex art. 30 c.p.a., al risarcimento del danno ingiusto, patrimoniale e non patrimoniale, asseritamente subito in conseguenza e/o a causa dell’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa, come precisato in ricorso.
Le domande azionate sono affidate ai seguenti articolati motivi di diritto:
1. “Illegittimità del diniego del ricorso gerarchico – violazione della circolare prot. 354509/2021 del Comando generale della Guardia di Finanza - violazione ed errata applicazione degli artt. 885 – 877 - 878 - 893 – 914 -915 – 916 – 917 – 920 – 922 - 936 e 1352 – 2146 del codice dell’ordinamento militare, decreto legislativo n. 66 del 15.03.2020 – incompetenza - violazione ed errata applicazione dell’art 4 legge n. 17 del 25.01.1982 e dell’art. 4 della legge n. 97 del 27.03.2001 – violazione del decreto legge 127/2021 - violazione del decreto legge n. 44/2021 – violazione della legge n. 76/2021 – violazione della legge n. 106/2021 – violazione ed errata applicazione d.l. n. 52/2021 - violazione dei principi di imparzialità e proporzionalità – illogicità ed ingiustizia manifesta – violazione regolamento CE n. 507/2006 - inesistenza inadempimento obbligo vaccinale”;
2. “Illegittimità costituzionale del decreto legge n. 172 del 26.11.2021, convertito in legge n. 3 del 21.01.2022, per violazione degli artt. 2 - 3 – 4 - 13 - 32 – 35 - 36 – 117 della Costituzione – violazione degli artt. 3, 21 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – violazione dell’art. 14 della Convenzione dei diritti dell’uomo – violazione dell’art. 1 del Protocollo addizionale n. 12 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali – violazione dell’art. 8 della Carta di Nizza - violazione del regolamento UE 953/2021 – violazione della Dichiarazione di Helsinki – violazione art. 500 del T.U. della Scuola e dell’art. 82 del dPR n. 3/1957”.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, costituito, ha controdedotto alle avverse censure e concluso per la reiezione delle domande ex adverso azionate.
In vista dell’udienza pubblica del 22 marzo 2023, fissata per la trattazione del ricorso, il ricorrente ha affidato ad una memoria le proprie conclusive difese.
In prossimità della stessa ha, poi, dimesso delle brevi note d’udienza.
Il Ministero intimato non ha svolto ulteriori difese.
Celebrata l’udienza su indicata, l’affare è stato introitato per essere deciso.
Va, innanzitutto, dato atto dell’ammissibilità del ricorso, atteso che i provvedimenti oggetto di impugnazione e da cui sono derivate per il ricorrente le ulteriori conseguenze lesive, cui il medesimo ha reagito con le domande azionate, sono state assunte direttamente dal datore di lavoro, nel contesto di un rapporto di pubblico impiego non privatizzato, qual è quello del personale militare e delle Forze di polizia di Stato (art. 3, comma 1, del d.lgs. 165 del 2001).
Sicché, sebbene secondo l’orientamento del giudice regolatore della giurisdizione (Cass. civ., sez. un., ord. 29 settembre 2022, n. 28429), le controversie in materia di inadempimento dell’obbligo vaccinale e conseguenti determinazioni involgano direttamente una posizione di diritto soggettivo (il “diritto all’esercizio di una attività professionale regolamentata”) , non intermediata dal potere amministrativo, ma soggetta a limiti e condizioni previsti esaustivamente dalla legge (“È la legge che, nella specie, ha risolto, di per sé, il conflitto tra gli interessi in gioco, di eminente rilievo costituzionale, dando prevalenza al diritto alla salute (individuale e – soprattutto - collettiva) rispetto a quello al lavoro e, al tempo stesso, dettato termini, modalità ed effetti dell’azione amministrativa, la quale deve esercitarsi, quindi, su un binario che non consente scelte discrezionali espressione del potere pubblico”), la controversia che qui rileva “ricade nel perimetro della giurisdizione esclusiva – relativa ai <rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico>– come definita dall’art. 133, comma 1, lett. i) del c.p.a. ed è stata correttamente incardinata presso questo Tribunale (in termini, Tar Lazio, Roma, 11 marzo 2022, n. 2813), che nella particolare materia può conoscere anche delle posizioni di diritto soggettivo e delle pretese patrimoniali consequenziali” (TAR FVG, sez. I, 16 gennaio 2023, n. 14).
Nel merito, il ricorso merita di essere accolto nei sensi (e limiti) di seguito precisati.
La domanda caducatoria è fondata.
S’appalesa, invero, dirimente la considerazione che il ricorrente, in possesso di certificazione verde Covid-19 da guarigione (all. 006 – fascicolo doc. ricorrente), valida sino al 28 marzo 2022, ha regolarmente provveduto ad adempiere all’obbligo vaccinale in data 24 marzo 2022 (all. 012 – fascicolo doc. ricorrente) ovvero ampiamente entro i termini di validità della certificazione posseduta, idonea, di per sé, ad esimerlo, per tutta la sua durata, da ulteriori obblighi ai fini della prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 e, in particolare, da quello vaccinale.
Della circostanza che il medesimo fosse in possesso di tale certificazione consta, peraltro, che il Ministero intimato fosse a conoscenza sin dal 24 dicembre 2021, allorché il ricorrente, con pec di pari data, ha riscontrato il primo invito rivoltogli a produrre documentazione attestante l’adempimento all’obbligo vaccinale (all. 007 – fascicolo doc. ricorrente).
In tale frangente, il medesimo ha, infatti, allegato alla propria comunicazione la documentazione comprovante quanto dichiarato, nonostante la stessa fosse stata già in precedenza regolarmente prodotta alla Compagnia di Monfalcone e alla Superiore gerarchia ai fini della riammissione in servizio al termine del periodo di positività al Covid-19 e di isolamento domiciliare.
Un tanto l’interessato ha, poi, ribadito anche con atto in data 19 febbraio 2022, prodotto in riscontro al secondo invito rivoltogli dal Ministero (ovvero quello del 14 febbraio 2022, che qui specificamente rileva) (all. 008 – fascicolo doc. ricorrente), nonché nel ricorso gerarchico proposto avverso tale invito (all. 011 - fascicolo doc. ricorrente).
Contrariamente a quanto opinato dal Ministero intimato nella competente sede amministrativa e qui insistito dalla difesa erariale, la fattispecie concreta che qui rileva è, inequivocabilmente, sussumibile in quella generale e astratta disciplinata dall’art.