TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2015-07-08, n. 201500668

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2015-07-08, n. 201500668
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
Numero : 201500668
Data del deposito : 8 luglio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00116/2015 REG.RIC.

N. 00668/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00116/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso n. 116 del 2015, proposto dal Comune di Reggio Calabria, in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, alla via S. Anna II Tronco, Palazzo Ce.dir., presso l’Avvocatura Civica, rappresentato e difeso dall’avv. D F e dall’avv. E M;

contro

- il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo – Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore ;

- il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo in persona del legale rappresentante pro tempore
rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio eletto in Reggio Calabria, alla via del Plebiscito n. 15;

nei confronti di

Associazione “Italia Nostra” Onlus, in persona del legale rappresentante p.t., non costituitasi in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento n. 010770 del 3 dicembre 2014, trasmesso al Comune di Reggio Calabria il 4 dicembre 2014, recante parere favorevole con prescrizioni, reso dall’arch. Francesco Prosperetti per il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Direzione Regionale per i beni Culturali e Paesaggistici della Calabria, limitatamente alla parte in cui, considerato l’esito del procedimento ai sensi della legge 633 del 22 aprile 1941 di riconoscimento del diritto d’autore nei confronti dell’ing. G L F, impone che il nuovo progetto venga realizzato “con le seguenti prescrizioni: fermo restando che andranno conservati i predetti corpi di fabbrica di cui al decreto ministeriale in data 01.04.2014, le previste nuove cabine potranno essere collocate sul sedime delle capanne Lido zona nord”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo, Dir. Regionale Beni Culturali e Paesaggistici della Calabria;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 giugno 2015 il dott. R P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Espone parte ricorrente che, in data 26 ottobre 2012, si è riunito il tavolo tecnico, convocato per esprimere le indicazioni preliminari su alcuni interventi pubblici programmati dal Comune di Reggio Calabria, tra cui la “Riqualificazione urbana dell’area del Lido Comunale”.

Il parere nella circostanza reso indicava che “Le eventuali demolizioni dovranno essere limitate alle superfetazioni o ad elementi dequalificanti del complesso balneare, assicurando il mantenimento della continuità paesaggistica e architettonica con la struttura esistente, con la Rotonda Nervi, quale elemento qualificante dell’intera area, e con il Teatro Arena Lido”.

In data 30 ottobre 2012, con determinazione n. 2768, veniva indetta la gara avente ad oggetto l’appalto dei lavori di recupero dell’area urbana comprendete il Lido comunale e con l’approvazione del bando e del disciplinare di gara, in conformità alle determinazioni preliminari scaturite dal tavolo tecnico.

In data 6 giugno 2013, con determinazione di aggiudicazione definitiva n. 1247, si concludeva l’iter per l’affidamento dei lavori e della progettazione esecutiva dell’opera e veniva indicata nell’impresa AGP Costruzioni Generali Consorzio Stabile, la ditta incaricata per la progettazione esecutiva dell’opera.

Il progetto cui la commissione di gara ha attribuito il maggiore punteggio, ha previsto, in conformità alle disposizioni della lex specialis , la demolizione di parte del complesso balneare, nei limiti delle strutture considerate quali superfetazioni e/o elementi dequalificanti.

All’esito dell’affidamento, in assenza di ricorsi avverso le procedure di gara concluse, si svolgeva la conferenza di servizi finalizzata all’acquisizione di tutti i pareri necessari per l’esecuzione del progetto vincitore.

Tale Conferenza veniva sospesa per ben due volte dalla Soprintendenza, in quanto:

- in un primo momento, si è reputato necessario verificare l’assenza di valore culturale dell’area interessata dal progetto

- e, successivamente – esclusa la stessa – si è inteso attendere l’esito dell’istanza presentata dall’ing. G L F, il quale, dichiarandosi coautore di una parte del Lido Comunale, ha avviato la procedura di cui all’art 20 della legge sul diritto d’autore.

Con Decreto Ministeriale del 1° aprile 2014, sono stati riconosciuti nei confronti dell’ing. G L F i diritti scaturenti dall’art. 20 della citata legge n. 633/1941.

Contro tale provvedimento il Comune di Reggio Calabria ha instaurato il giudizio, tuttora pendente dinanzi al Presidente della Repubblica, non condividendo né l’attribuzione della paternità al preteso autore, né il reclamato valore artistico dell’immobile;
peraltro precisandosi che, indipendentemente dall’esito di tale impugnazione, è sopravvenuta l’inefficacia del decreto ministeriale citato, poiché è intervenuto il decesso dell’ing. G L F.

Alla conferenza di servizi convocata dal Comune di Reggio Calabria per il giorno 4 dicembre 2014, il Ministero per i Beni e le attività Culturali e del Turismo, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Calabria, trasmetteva il parere ora gravato nella parte relativa alle prescrizioni, precludendo la realizzazione delle previste demolizioni.

Assume la ricorrente Amministrazione comunale che l’atto come sopra impugnato sia illegittimo per:

1) Carenza e contraddittorietà della motivazione.

L’atto si limiterebbe, in particolare, ad indicare delle prescrizioni, precedute dall’indicazione dell’esito di un procedimento di riconoscimento del diritto di autore, estraneo rispetto al parere che la Soprintendenza aveva il dovere di pronunciare.

2) Violazione degli artt. 20 e 23 della legge 22 aprile 1941 n.633 (legge sul diritto d’autore).

Se il diritto morale di autore si estrinseca, ai sensi dell’art. 20, comma 1, nel diritto dell’autore di rivendicare la paternità dell’opera e di opporsi alle modifiche dell’opera medesima che siano di pregiudizio al suo onore o reputazione, tale regola subisce un temperamento per le opere architettoniche, atteso che il comma 2 del medesimo articolo 20 stabilisce che l’autore non può opporsi alle modifiche che si rendano necessarie, durante o dopo la sua realizzazione.

L’art. 23, poi, nel disporre la trasmissibilità agli eredi, si riferisce genericamente al “diritto previsto nell’art. 20”.

Se una interpretazione strettamente letterale delle norme potrebbe pertanto far pensare che si trasmetta agli eredi il diritto morale di autore così come descritto dall’art. 20, con tutte le sue estrinsecazioni e facoltà, ivi comprese quelle di cui al comma 2, una interpretazione logica e teleologica indurrebbe invece a ritenere che non tutte le facoltà comprese nel diritto morale di autore possano trasmettersi agli eredi, bensì solo quelle che possano essere esercitate senza necessità dell’apporto personale e diretto dell’autore.

Nel diritto morale di autore trasmissibile jure haereditario ai sensi dell’art. 23 della legge 633 del 1941, non rientrerebbero, quindi, le facoltà strettamente personali di cui all’art. 20, comma 2, di chiedere il riconoscimento dell’importante carattere artistico dell’opera in funzione dello studio e attuazione delle modifiche all’opera medesima, facoltà esercitabili solo dall’autore dell’opera architettonica.

Il riconoscimento di importante carattere artistico dell’opera ex art. 20 della legge 633/1941, dunque, attribuisce all’autore del progetto originario, finché egli abbia vita, il diritto esclusivo a svolgere lo studio e l’attuazione delle modifiche che si rendessero necessarie in seguito alla costruzione.

Nell’osservare come il riconoscimento sia intervenuto dopo la conclusione della procedura di affidamento e prima della conclusione della conferenza di servizi, rileva il ricorrente Comune come l’ing. La Face, anche dopo aver ottenuto il riconoscimento, non abbia mai presentato alcuna istanza all’Ente per l’attuazione del suo diritto alla progettazione delle modifiche.

Oggi, quindi, nessuno potrebbe avanzare diritti riferiti all’art. 20, comma 2, poiché è venuto meno l’oggetto della tutela, non potendo il diritto morale d’autore essere imputato a soggetti diversi da chi è riconosciuto autore dell’opera;
e nemmeno agli eredi i quali, quand’anche siano in proprio dotati di adeguate capacità professionali ed artistiche, esprimono necessariamente delle personalità distinte da quelle dell’autore.

Tale ultima considerazione, dalla quale parte ricorrente argomenta l’inefficacia del decreto ministeriale posto alla base del parere della Soprintendenza, induce la stessa a ritenere inficiato da inefficacia derivata anche il provvedimento oggi impugnato, nella parte relativa alle prescrizioni.

3) Eccesso di potere per sviamento, mancanza di vincolo pubblico sul bene oggetto di prescrizione.

Oltrepassando i limiti e i presupposti di legge che consentono al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di imporre vincoli a beni ritenuti di particolare interesse, nello svolgimento dei normali poteri previsti della disciplina specifica nella materia de qua , con il parere impugnato l’esercizio del potere pubblico sarebbe illegittimamente trasmodato nella normativa posta a tutela del diritto d’autore.

Il Ministero, sulla base della relazione stilata dall’arch. Margherita Eichberg della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici delle Province di Reggio Calabria e Vibo, dapprima ha accolto la richiesta dell’ing. G L F;
e, successivamente (con il provvedimento impugnato), ha inteso contrastare la realizzazione di un progetto, tra l’altro ab initio condiviso.

Insiste quindi parte ricorrente affinché l’adito organo di giustizia amministrativa dichiari che il riconoscimento di importanza del carattere artistico dell’opera, da parte dell’autorità statale, di cui al comma 2 dell’art. 20, non ha valenza pubblicistica, in quanto non esercitabile d’ufficio, non essendo ipotizzabile che la P.A. per la tutela di un interesse pubblico debba attendere l’iniziativa di soggetti privati.

Conclude parte ricorrente insistendo per l'accoglimento del gravame, con conseguente annullamento degli atti oggetto di censura.

Sollecita ulteriormente parte ricorrente il riconoscimento del pregiudizio asseritamente sofferto, da liquidarsi in via equitativa, in ragione dell’aggravio procedurale causato dall’adozione dell’atto impugnato.

L'Amministrazione statale intimata, costituitasi in giudizio, ha eccepito l'infondatezza delle esposte doglianze, invocando la reiezione dell'impugnativa.

La domanda di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato, dalla parte ricorrente proposta in via incidentale, è stata da questa Sezione respinta con ordinanza n. 59, pronunziata nella Camera di Consiglio del 25 febbraio 2015.

Il ricorso viene ritenuto per la decisione alla pubblica udienza del 24 giugno 2015.

DIRITTO

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi