TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2024-06-10, n. 202400155

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2024-06-10, n. 202400155
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bolzano
Numero : 202400155
Data del deposito : 10 giugno 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/06/2024

N. 00155/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00029/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa

Sezione Autonoma di Bolzano

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 29 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati S A R e M D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. M D in Bolzano, via Raffaello Sernesi n. 34;

contro

Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato di Trento, nei cui uffici in Trento, largo Porta Nuova, 9 è domiciliato;

per l’accertamento

del diritto del ricorrente a percepire l'indennità di bilinguismo relativa al cd. patentino “ B ” corrisposta ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1961, n. 1165, come modificato dal decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 354 e attualmente rideterminata, ai sensi dell’art. 12 D.P.R. 51/09, ad euro 189,94 a far data dall’entrata in vigore del D.lgs. 29.05.2017, n. 95 ovvero da altra data determinata di giustizia,

e per la condanna

dell’Amministrazione convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, delle differenze rispetto all’indennità di bilinguismo relativa al cd. patentino “ C ” pari ad euro 151,97 in concreto riconosciuta, dal dì del dovuto al saldo oltre ad interessi ed accessori.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 giugno 2024 il consigliere Michele Menestrina e uditi per le parti i difensori come meglio specificato in verbale d’udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente agisce dinanzi a questo TRGA per l’accertamento, in giurisdizione esclusiva in materia di pubblico impiego non contrattualizzato, del suo diritto a percepire, a partire dalla data di entrata in vigore del D.lgs. n. 95/2017, l’indennità di bilinguismo, prevista dall’art. 1 della legge 23 ottobre 1961, n. 1165, nell’importo, come rideterminato dall’art. 12 del D.P.R. n. 51/2009, di € 189,94 mensili, corrispondente al livello di competenza linguistica B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza della lingua ( ex patentino di bilinguità “B”), in luogo di quella corrispondente al livello B1 ( ex patentino di bilinguità “C”), pari a € 151,97, invece goduta. Chiede, altresì, la condanna dell’Amministrazione al pagamento, in suo favore, delle differenze tra l’indennità che ritiene dovuta e quella effettivamente percepita, dalla data di maturazione dei singoli ratei fino all’integrale soddisfo, con gli accessori di legge.

2. In punto di fatto espone di appartenere al ruolo degli agenti della Polizia di Stato con il grado di -OMISSIS-, in servizio in provincia di Bolzano e di essere in possesso, già da prima del 2017, del cd. patentino linguistico “A”, che attesta la conoscenza delle lingue italiana e tedesca.

Nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (dimesso, peraltro sguarnito della copia del documento d’identità del dichiarante) si legge testualmente che il ricorrente “ è entrato in servizio nella Polizia di Stato il -OMISSIS- ”, che “ ricopre la qualifica di -OMISSIS- presso -OMISSIS- ” e che “ è in possesso del seguente titolo di studio: -OMISSIS- ”.

3. Il ricorrente passa poi a definire la cornice giuridica che inquadra la vicenda, ricordando che con la novella di cui all’art. 6, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 335/1982 (” Ordinamento del personale della Polizia di Stato ”), introdotta dall’art. 1, comma 1, lett. e), n. 1) del D.lgs. n. 95/2017, è stato innalzato il titolo di studio previsto per accedere, tramite concorso pubblico per titoli ed esame, al ruolo di agente o assistente della Polizia di Stato, titolo che corrisponde ora al “ diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consente l’iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario ”, e precisa che la qualifica di -OMISSIS- del ruolo dei -OMISSIS-, da lui posseduta, si consegue attraverso gli anni di servizio e i concorsi interni che non comportano la necessità di ulteriori titoli di studio rispetto a quello che ha consentito l’arruolamento iniziale.

Richiama, quindi, la disciplina che impone, nel pubblico impiego in provincia di Bolzano, la conoscenza di entrambe le lingue, italiana e tedesca, riconoscendo, quando prevista, la così detta indennità di bilinguismo, parametrata al livello di conoscenza linguistica corrispondente al titolo di studi richiesto per l’accesso alle diverse categorie d’impiego e conclude osservando che, a partire dall’entrata in vigore del D.lgs. n. 95/2017, che – come detto – ha introdotto, per l’assunzione nel ruolo degli agenti di PS, il requisito del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, cui corrisponde il livello di conoscenza delle lingue italiana e tedesca attestato dal cosiddetto patentino “B”, gli spetta l’indennità di bilinguismo corrispondente per l’appunto al patentino “B”, nell’importo di € 189,94, al posto di quella in effetti percepita, pari a € 151,97, relativa al livello di conoscenza delle lingue attestato dal patentino cd. “C” (ora B1 in base al Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue), corrispondente al titolo di studio inferiore, in precedenza previsto per l’accesso all’impiego in quel medesimo ruolo iniziale.

4. Evidenzia, infine, di avere richiesto, con PEC del -OMISSIS- inviata all’Amministrazione d’appartenenza, il riconoscimento del diritto a percepire l’indennità in questione nell’importo corrispondente al patentino “B”, a far data dall’entrata in vigore del D.lgs. n. 95/2017, senza, tuttavia, ricevere risposta alcuna, vendendosi così costretto a ricorrere a questo T.R.G.A. a tutela del proprio diritto.

5. Il ricorso è sostenuto da un unico motivo d’impugnazione con cui il ricorrente prospetta la “ Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 116 della Costituzione, dell’art. 100 dello Statuto speciale per la Regione Trentino – Alto Adige D.P.R. 31.08.1972, n. 670, degli artt. 1 e 4 del D.P.R. 26.07.1976, n. 752, della Legge 23.10.1961, n. 1165, nonché dell’art. 1, comma 1, lettera e), del D. lgs. 29.05.2017, dell’art. 6 del D.P.R. 24.04.1982, n. 335 e dell’art. 12 del D.P.R. 16.04.2009, n. 51.

Violazione di legge, eccesso e sviamento di potere, carente e lacunosa istruttoria, violazione del principio di trasparenza e del principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione, irragionevolezza, arbitrarietà ed ingiustizia manifesta ”.

Nel citato complesso di disposizioni si radicherebbe, ad avviso del ricorrente, il suo diritto a percepire, a far data dalla novella normativa che ha innalzato al diploma d’istruzione secondaria di secondo grado il titolo di studi prescritto per l’accesso al ruolo base di agente di PS, la corrispondente indennità di bilinguismo per il cd. patentino “B”, attestante quel livello di conoscenza delle lingue italiana e tedesca.

A sostegno della propria pretesa il ricorrente richiama, in diritto, il principio secondo il quale deve sussistere corrispondenza fra titolo di studio richiesto per l’esercizio della funzione e livello di conoscenza delle due lingue, sancito dall’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale di questo T.R.G.A. in ordine ad analoghe pretese fatte valere da altri ricorrenti (sebbene appartenenti a corpi diversi e, dunque, anche in base al diverso ordinamento che regola quei medesimi corpi), pretendendo, in conclusione, (i) che gli sia riconosciuta l’indennità di bilinguismo corrispondente all’attestato di conoscenza linguistica B2 secondo il Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, pari a 189,94 mensili, a far data dall’entrata in vigore, il 7.7.2017, del D.lgs. n. 95/2017, “ ovvero da altra data determinata di giustizia ” e (ii) che l’Amministrazione intimata sia condannata al pagamento in suo favore della somma corrispondente alla differenza, pari a € 37,97 mensili, tra l’indennità di bilinguismo relativa al cd. patentino “B” (€ 189,94) e quella relativa al patentino “C” (€ 151,97) effettivamente percepita, dalla data di maturazione fino all’effettivo soddisfo, oltre a interessi e accessori come per legge.

6. Si è costituita in giudizio l’Amministrazione eccependo “ in ogni caso la prescrizione quinquennale, in subordine decennale, delle pretese economiche, risarcitorie e/o retributive di controparte ” e concludendo per il rigetto del ricorso, in quanto ritenuto infondato.

7. Con rituale memoria difensiva, depositati nei termini di cui all’art. 73 c.p.a., l’Amministrazione, a pretesa confutazione degli argomenti attorei, sostiene che non rileverebbe la modifica dei requisiti d’accesso medio tempore intervenuta, in quanto la ratio dell’indennità in esame sarebbe quella di riconoscere una contropartita economica commisurata al livello linguistico richiesto al dipendente con riferimento al titolo di studio ( illo tempore ) previsto per l’accesso alle pubbliche amministrazioni nell’ambito della provincia di Bolzano.

Non sarebbe ammissibile, secondo la difesa erariale, agganciare l’ammontare dell’assegno al livello della funzione esercitata né attribuire all’art. 1, comma 1 lettera e), n. 1, del d.lgs. n. 95 del 2017 (che ha innalzato il titolo di accesso al ruolo agenti e assistenti) una sorta di portata retroattiva rispetto al titolo di studio illo tempore richiesto, in contrasto con il fondamentale principio giuridico del tempus regit actum . Né la posizione negatoria assunta dall’Amministrazione a fronte della pretesa del ricorrente determinerebbe una violazione del principio di uguaglianza formale, mentre l’accoglimento della soluzione interpretativa di carattere estensivo determinerebbe l’insorgere di oneri economici non previsti, sicché la posizione dell’Amministrazione sarebbe costituzionalmente orientata ad assicurare l’equilibrio di bilancio.

8. Alle deduzioni dell’Amministrazione resistente ha replicato il ricorrente ribadendo la propria tesi e invocando a supporto la sentenza n. 56/2024, pronunciata da questo TRGA in una vicenda del tutto analoga.

8. All’udienza del 5 giugno 2024 il ricorso è stato introitato per la decisione.

Il ricorso è fondato e merita, di conseguenza, di essere accolto.

10. Forte della modifica apportata all’art. 6, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 335/1982 a opera dell’art. 1, lett. e), n. 1), del D.lgs. n. 95/2017, in vigore dal 7.7.2017, il quale ha innalzato il titolo di studio richiesto per la nomina ad agente da quello di scuola media inferiore al “ diploma d’istruzione secondaria di secondo grado che consente l’iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma di laurea ”, il ricorrente chiede a questo Giudice di accertare il suo diritto, a partire dall’entrata in vigore della richiamata novella normativa, a percepire l’indennità di bilinguismo parametrata al livello linguistico B2 del QCER ( ex patentino di bilinguismo “B”), essendo lui in possesso, addirittura, dell’attestato linguistico ex “A”, corrispondente al titolo di studio universitario. Sostiene la propria pretesa, richiamandosi al consolidato orientamento di questo T.R.G.A., sul principio di corrispondenza tra il livello di conoscenza delle due lingue italiana e tedesca e il titolo di studio richiesto dalla norma novellata per l’accesso alla funzione ricoperta, principio che illustra alla luce della disciplina in materia di bilinguismo nel pubblico impiego in provincia di Bolzano.

11. Richiamandosi al precedente specifico definito con sentenza n. 56/2024, il Collegio ricorda, ancora una volta, come il quadro giuridico che fa da sfondo alla vicenda sia stato analiticamente ricostruito, nella sua dimensione diacronica e nelle ragioni storiche che ne hanno determinato l’evoluzione, nelle sentenze n. 269/2019 e n. 325/2021 di questo T.R.G.A., entrambe passate in giudicato. Ad esse, per doverosa osservanza del canone di sinteticità di cui all’art. 3, comma 2, cod. proc. amm., il Collegio fa ampio rinvio, non prima di aver ricordato che vi hanno fatto seguito ulteriori pronunce, tra cui, in particolare, il precedente specifico definito con sentenza n. 56/2024, nonché le ulteriori sentenze nn. 129/2024;
130/2024;
134/2024;
135/2024;
136/2024;
137/2024, tutte ispirate ai medesimi principi ivi enucleati, tanto che una nutrita serie di ricorsi proposti sulla medesima questione dagli appartenenti all’Arma dei Carabinieri si sono conclusi con la declaratoria della cessata materia del contendere, una volta che quell’Amministrazione, allineandosi all’ormai granitica giurisprudenza di questo T.R.G.A., ha riconosciuto agli interessati il diritto del quale si controverte, ancora una volta, anche in questa sede.

11.1. È sufficiente ribadire, in sintesi, che, per ragioni che affondano nel principio di tutela delle minoranze linguistiche e di parità tra i gruppi etnici, l’art. 1, del D.P.R. n. 752/1976, prescrive “ la conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca, adeguata alle esigenze del buon andamento del servizio ” quale “ requisito per le assunzioni comunque strutturate e denominate ad impieghi nelle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, e degli enti pubblici in provincia di Bolzano ” (comma 1).

11.2. A mente del successivo art. 4 gli attestati di conoscenza delle due lingue, riferiti ai titoli di studio prescritti per l’accesso al pubblico impiego nelle varie qualifiche funzionali o categorie, comunque denominate, nonché ai livelli di competenza del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, sono i seguenti:

1) licenza di scuola elementare ovvero livello di competenza A2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue ( ex patentino “D”)

2) diploma di istruzione secondaria di primo grado ovvero livello di competenza B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue ( ex patentino “C”);

3) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado ovvero livello di competenza B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue ( ex patentino “B”);

4) diploma di laurea ovvero livello di competenza C1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue ( ex patentino “A”).

11.3. Il principio di corrispondenza tra livello di conoscenza delle due lingue italiana e tedesca e il titolo di studio richiesto per l’esercizio della funzione amministrativa si evince, oltre che dalla richiamata disposizione, che, come s’è visto, richiede la conoscenza delle due lingue adeguata alle esigenze del buon andamento del servizio, anche dal successivo art. 4, comma 6, in tema di passaggio a funzioni superiori. La disposizione, infatti, così recita: “ La destinazione ad una funzione superiore comunque denominata per l’accesso alla quale sia prescritto un titolo di studio superiore è subordinata al possesso dell’attestato di conoscenza delle due lingue corrispondente al predetto titolo di studio ”.

La norma, in altri termini, chiarisce che in caso di passaggio a una funzione superiore, vi deve essere sempre una corrispondenza tra il titolo di studio richiesto per accedere a quella funzione e il livello di conoscenza delle due lingue previsto per esercitare la relativa funzione.

11.4. Per quanto attiene ai profili inerenti al computo dell’indennità cd. di bilinguismo, laddove la normativa ne preveda la corresponsione, i successivi commi quarto e quinto della medesima disposizione, precisano che, nel caso in cui l’attestato di conoscenza delle due lingue posseduto sia di livello inferiore rispetto a quello richiesto per la funzione ricoperta, essa va determinata in base al grado dell’attestato posseduto e non alla funzione ricoperta;
quando, invece, come nel caso che qui occupa il Collegio, l’attestato posseduto è di livello superiore rispetto a quello richiesto per l’accesso alla funzione, l’indennità va calcolata con riferimento all’attestato di conoscenza della lingua richiesto per l’accesso dall’esterno alla funzione stessa.

11.5. Ricapitolando: l’accesso al pubblico impiego in provincia di Bolzano richiede l’attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca nel grado corrispondente a quello del titolo di studi prescritto per l’accesso alla funzione ed è remunerato con un’indennità detta di bilinguismo, modulata in ragione del grado dell’attestato medesimo, salvi i casi di discrasia tra titolo di studi richiesto per l’accesso e grado dell’attestato in concreto posseduto;
in tali casi l’indennità di bilinguismo corrisponde all’attestato posseduto, se inferiore a quello richiesto per l’accesso, oppure, nel caso inverso che ricorre in questo giudizio, in cui l’attestato di bilinguismo posseduto sia superiore al titolo di studi richiesto per l’accesso, l’indennità è determinata tenendo conto del grado dell’attestato corrispondente al titolo di studi d’accesso.

11.6. Così chiariti i principi che vengono in rilievo, ancora una volta, anche nella vicenda all’esame, è agevole affermare, sulla scia dell’ormai granitica giurisprudenza pronunciatasi al riguardo, come la normativa in materia di bilinguismo nel pubblico impiego nella provincia di Bolzano sia improntata all’incentivazione delle relative competenze linguistiche quale presupposto imprescindibile per la tutela della minoranza linguistica, radicato nell’art. 6 della Costituzione, e per la parità nell’uso delle lingue italiana e tedesca, che della prima è l’immediata emanazione. Per tale ragione il possesso dell’attestato di conoscenza delle due lingue – oltre a essere, al pari del titolo di studi, requisito per l’accesso all’impiego pubblico secondo un meccanismo di corrispondenza del grado dell’attestato medesimo a quello del titolo di studi richiesto – è remunerato, nei casi previsti dalla legge, con un’indennità, detta di bilinguismo, che varia in ragione del grado dell’attestato posseduto e comunque non può superare quella prevista per il grado dell’attestato corrispondente al titolo di studi richiesto per l’accesso alla funzione.

11.7. In virtù della sua natura incentivante, l’indennità in questione ha un’impronta dinamica, al limite svincolata dai requisiti d’accesso all’impiego richiesti dalla normativa al momento in cui il dipendente ha, in concreto, avuto accesso alla funzione. Essa varia, in altri termini, in ragione della modifica dei requisiti d’accesso e dell’eventuale acquisizione, nel corso della carriera, di attestati linguistici di grado maggiore, con l’unico limite che non può superare quella prevista per il grado di attestato linguistico rispondente, al momento della corresponsione mensile, al titolo di studi richiesto per l’accesso (T.R.G.A. Bolzano, sentenza n. 269/2022).

11.8. Questa sua natura dinamica, slegata dalla situazione, in termini di requisiti prescritti, esistente al momento dell’accesso alla funzione, trova, del resto, il proprio fondamento nel principio costituzionale di uguaglianza, il quale non tollera che due impiegati pubblici che ricoprono e svolgono la medesima funzione e siano entrambi in possesso, per svolgerla adeguatamente (art. 1, comma 1, D.P.R. n. 752/1976), dell’attestato di conoscenza delle due lingue nel medesimo grado, pur a fronte dell’identica conoscenza linguistica utilizzata per il “ buon andamento del servizio ”, siano remunerati, in maniera differente, in ragione della sola circostanza accidentale, inidonea a giustificare un trattamento impari, di aver avuto accesso alla funzione in momenti diversi, caratterizzati da diversi requisiti d’accesso (ancora T.R.G.A. Bolzano, sentenza n. 269/2022).

12. Le osservazioni che precedono consentono di concludere, per quanto interessa il caso all’esame, che l’indennità di bilinguismo spettante al pubblico dipendente va determinata in ragione del grado dell’attestato linguistico ex patentino “B”, coincidente con quello richiesto per l’accesso alla funzione ricoperta, secondo la normativa novellata, richiamata in precedenza, essendo egli addirittura in possesso del superiore ex patentino “A”.

13. Riassumendo quanto sin qui esposto, il ricorrente apparteneva, al momento dell’entrata in vigore del D.lgs. n. 95/2017, secondo quanto afferma senza essere smentito o contestato dall’Amministrazione resistente, al ruolo degli agenti di P.S., svolgendo, più precisamente, la funzione di -OMISSIS- della Polizia di Stato, cui si perviene attraverso gli anni di servizio e concorsi interni che non richiedono il possesso di ulteriori titoli di studio rispetto a quello richiesto per accedere al ruolo base di agente. Come detto, per accedere al ruolo degli agenti di P.S. è richiesto, dal 7.7.2017, a norma dell’art. 6, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 335/1982, come novellato, il “ diploma d’istruzione secondaria di secondo grado che consente l’iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma di laurea ”, al quale corrisponde l’attestato linguistico B2 ( ex patentino “B”), pacificamente posseduto dal ricorrente che ha addirittura conseguito quello superiore ( ex “A).

Spetta, pertanto, al ricorrente, a partire dall’entrata in vigore del D. lgs. n. 95/2017, che ha introdotto il diploma d’istruzione secondaria di secondo grado quale requisito d’accesso alla funzione di agente di PS ricoperta, rispettivamente dal quinquennio antecedente all’intimazione che, inviata all’Amministrazione con PEC del -OMISSIS-, ha interrotto la prescrizione del diritto fatto valere, l’indennità di bilinguismo per il corrispondente attestato B2 di conoscenza della lingua ( ex patentino “B”), da lui in effetti vantabile.

L’art. 1, comma 1, lett. e), n. 1, del D.lgs. n. 95/2017, infatti, ha modificato i requisiti di accesso dall’esterno alla carriera di agente prescritti dall’art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 335/1982, richiedendo per essa il diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

In seguito alla modifica legislativa intervenuta nel 2017, il testo dell’art. 6 cit. prevede, tra i requisiti per la “ nomina ad agente ”, quello indicato alla lett. d) nel “ diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consente l’iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario ”.

Poiché, dunque, sono stati modificati i requisiti di accesso alla carriera di agente di PS, prevedendo ora come necessario il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, e considerato il principio – sopra ricordato - della corrispondenza fra titolo di studio e livello di conoscenza delle due lingue richiesti per esercitare la relativa funzione, il livello di conoscenza delle due lingue preteso per la funzione ricoperta dal ricorrente è, a partire dalla novella del 2017, il B2 secondo il QCER (quadro comune europeo di riferimento), ossia l’ ex patentino “B”.

Il ricorrente, che ne è pacificamente in possesso, ha, dunque, il diritto di percepire le differenze tra l’indennità di bilinguismo corrispondente all’attestato B2 ( ex patentino “B”) e l’indennità di bilinguismo corrispondente all’attestato B1 ( ex patentino “C”) da lui sino ad oggi effettivamente percepita, a decorrere dalla modifica legislativa, rispettivamente dalla diversa data segnata dal quinquennio precedente all’intimazione, con effetto interruttivo della prescrizione del diritto, rivolta all’Amministrazione.

14. Deve, pertanto, darsi ingresso alla pretesa del ricorrente acciocché venga:

(i) accertato da questo Giudice, in sede di giurisdizione esclusiva sul rapporto di pubblico impiego non contrattualizzato, il suo diritto a percepire l’indennità di bilinguismo parametrata all’attestato B2 QCER ( ex “B”) a partire dal 7.7.2017, il cui importo, rideterminato ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. n. 51/2009, ammonta a € 189,94, in luogo di quella pari a € 151,97 corrispondente all’attestato B1 ( ex “C”);
e, di conseguenza,

(ii) condannata l’Amministrazione intimata a corrispondergli le differenze mensili tra l’indennità di bilinguismo di sua spettanza e quella di fatto percepita, per il periodo indicato nel corpo del ricorso, tenuto conto del fatto che, in virtù dell’eccezione di prescrizione sollevata dall’Amministrazione resistente, la relativa pretesa va circoscritta al periodo segnato dal quinquennio precedente alla formale istanza, con costituzione in mora, inoltrata all’Amministrazione con PEC del -OMISSIS-, e sempre che il ricorrente, nel medesimo periodo, abbia effettivamente svolto il proprio servizio in Alto Adige, altrimenti dovendosi tenersi conto degli eventuali periodi di destinazione del dipendente al di fuori della provincia (“ L’indennità va esclusa unicamente in caso di destinazione, anche temporanea, del dipendente al di fuori del territorio della provincia, o, nell’ipotesi prevista, della regione”; cfr.

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