TAR Milano, sez. II, sentenza 2023-06-01, n. 202301360
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 01/06/2023
N. 01360/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00248/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 248 del 2022, proposto da
E B, rappresentata e difesa dall'avvocato A Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ader - Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domiciliata ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Comune di Travedona-Monate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati P M, G G e C M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo Studio Legale e Tributario Cornelli, Gabelli e Associati in Milano, Piazza A. Diaz, 1;
per l'annullamento
dell’intimazione di pagamento conseguente a cartella esattoriale relativa ad oneri di urbanizzazione e della relativa cartella richiamata nell’intimazione e per l’accertamento e la declaratoria dell’avvenuta prescrizione del diritto del Comune di Monate-Travedona.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ader - Agenzia delle Entrate Riscossione e del Comune di Travedona-Monate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 maggio 2023 il dott. G Z e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in epigrafe la signora E B impugnava un’intimazione di pagamento emessa dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione (Ader) e relativa ad una pregressa cartella di pagamento, riguardante un presunto debito per oneri di urbanizzazione ed interessi ai sensi del DPR n. 380/2001 (Testo Unico dell’edilizia o anche solo “TUE”).
L’Ente impositore, creditore delle somme indicate negli atti suindicati, era il Comune di Travedona-Monate (VA).
Si costituivano in giudizio il Comune intimato e l’Agenzia delle Entrate Riscossione (Ader), concludendo entrambi per l’inammissibilità per difetto di giurisdizione ed in ogni caso per l’infondatezza nel merito del gravame.
In esito all’udienza in camera di consiglio del 7.9.2022 l’istanza cautelare era accolta con ordinanza della Sezione n. 1039/2022.
Alla successiva pubblica udienza del 23.5.2023 la causa era trattenuta in decisione.
DIRITTO